02.3773 · Interpellanza · 2002-12-13
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Già in occasione del dibattito relativo alla legge costituente del 7 febbraio 1854, il Parlamento aveva a lungo discusso se e in che misura integrare le scienze umane e politiche in un politecnico. Dopo aver respinto il disegno di legge per l'istituzione di un'università federale, il Consiglio degli Stati decise nel 1854 di creare un politecnico federale a cui aggregare un istituto superiore di scienze esatte, politiche e umane. Nel corso della relativa consultazione, coloro che avevano osteggiato l'istituzione di una università federale opposero una forte resistenza alla creazione di una cattedra di scienze umane e politiche. Al posto dell'istituto di scienze umane e politiche, venne inserita nella legge costituente, all'articolo 2 capoverso 2, la seguente disposizione: "Al politecnico andranno associati rami d'insegnamento filosofici e di politica economica, in quanto questi possono avere applicazione alla superiore educazione tecnica come scienze ausiliari, come lo sono nominatamente le lingue moderne, la matematica, le scienze naturali, la storia politica e la storia delle arti, il diritto pubblico svizzero e l'economia politica." Le discipline elencate nella legge costituente del 1854 vennero riunite nel 1947 nella sezione XII, divenuta poi nel 1999 il Dipartimento di scienze umane, sociali e politiche (D-GESS).
La vigente legge sui PF contiene due disposizioni pertinenti in merito alle scienze umane e sociali: l'articolo 7 capoverso 2 prevede l'integrazione delle discipline umanistiche e delle scienze sociali nelle attività dei PF, mentre all'articolo 12 capoverso 3 è sancito l'obbligo di curare le lingue nazionali e di promuovere la comprensione dei rispettivi valori culturali. Per il PFZ, il D-GESS e il Collegium Helveticum - l'ex "Sezione XII" - costituiscono i principali strumenti per l'adempimento di questo duplice mandato.
Il D-GESS del PFZ è suddiviso in cinque rami d'insegnamento principali per un totale di 23,5 cattedre (situazione alla fine del 2002): 1. scienze politiche (giurisprudenza ed economia); 2. scienze sociali (politologia, sociologia, storia) 3. filosofia, ricerca scientifica, etica scientifica; 4. culture, letterature e comunicazione; 5. psicologia e didattica.
La disposizione dell'articolo 12 capoverso 3 della legge sui PF trova applicazione nel quarto ramo (culture, letterature e comunicazione), soprattutto nelle cattedre di lingua e letteratura (tedesco, francese, italiano e inglese). Il PFZ sta sviluppando nuovi approcci nel quadro della riorganizzazione delle strutture e dell'offerta, in corso dal 1999, e nell'ambito dell'attuazione del piano d'azione relativo alle materie umanistiche. La promozione delle lingue nazionali è assicurata in collaborazione con l'Università di Zurigo attraverso il centro linguistico, che offrendo corsi di lingua agli studenti e ai collaboratori di entrambe gli istituti permette a coloro che fanno capo al PFZ di apprendere o perfezionare le proprie conoscenze nelle lingue nazionali. Quanto alla comprensione dei valori culturali delle lingue nazionali, essa continua ad essere promossa nel quadro del D-GESS e del Collegium Helveticum. Istituzioni culturali come l'Archivio di storia contemporanea, l'Archivio Thomas Mann, l'Archivio Max Frisch, la Collezione epistolare G. Jung, la Fondazione Biblioteca Werner Oechslin, la ricerca archeologica a Müstair, Musica al PFZ o la Collezione grafica del PFZ testimoniano di quanto sia vasto il concetto di cultura al PFZ.
Dall'entrata in vigore, il 1° gennaio 2002, della nuova ordinanza sull'organizzazione del Politecnico federale di Losanna, l'istituto losannese dispone di un collegio delle scienze umane (art. 11). Il corpo insegnante del collegio si compone di docenti del Politecnico di Losanna, dell'Università di Losanna, dell'Università di Ginevra, della Scuola di belle arti di Ginevra e della Scuola cantonale d'arte di Losanna. La collaborazione avviene nel quadro dell'"Arc Lémanique", struttura che permette al PFL di integrare le scienze umane e sociali nell'insegnamento e nella ricerca senza dover creare apposite cattedre.
La mobilità degli studenti tra il PFZ e il PFL è favorita tanto a livello di diploma (armonizzazione dei piani di studio e dei regolamenti d'esame e reciproco riconoscimento) quanto di dottorato (programma di borse di studio). Anche questo incoraggiamento contribuisce all'applicazione dell'articolo 12 capoverso 3 della legge sui PF.
È vero che la prevista soppressione delle tre cattedre di lingua e letteratura al PFZ - provvedimento che l'istituto può prendere vista l'autonomia conferitagli dalla legge - equivale all'abbandono di una lunga tradizione che ha permesso in passato l'emergere di illustre personalità. Secondo il Consiglio federale, tuttavia, tale soppressione non viola l'articolo 12 capoverso 3 della legge sui PF.
Risposta alle singole domande
1. Il D-GESS svolge innegabilmente una funzione importante nell'ambito dell'insegnamento, della ricerca e delle prestazioni di servizio del PFZ. Per ragioni legate sia alla loro storia sia alle loro specificità regionali, il PFZ e il PFL hanno tuttavia scelto vie diverse per applicare l'articolo 7 capoverso 2 e l'articolo 12 capoverso 3 della legge sui PF. Mentre l'istituto zurighese ha sviluppato strutture d'insegnamento e di ricerca proprie con apposite cattedre (appunto il D-GESS), quello losannese integra le scienze umane e sociali nel suo insegnamento e nella sua ricerca sotto forma di una collaborazione nel quadro del progetto "Arc Lémanique". Il Consiglio federale è dell'avviso che ciascuno dei due politecnici assolva a modo suo il mandato conferitogli dall'articolo 7 capoverso 2 e dall'articolo 12 capoverso 3 della legge sui PF. È sicuramente possibile intensificare ulteriormente la collaborazione tra i due politecnici e le rispettive università cantonali, come è attualmente praticata nel quadro di appositi accordi tra l'Università e il Politecnico di Zurigo e nell'ambito del progetto "Arc Lémanique". Contrariamente all'autore dell'interpellanza, il Consiglio federale non vede tuttavia la necessità d'intervenire. Prescrivere a un istituto del settore dei PF precise modalità per l'integrazione delle scienze umane e sociali nelle sue attività d'insegnamento e di ricerca e nelle sue prestazioni di servizio equivarrebbe a violare l'autonomia del settore. In base all'attuale legge sui PF (art. 25 cpv. 1 lett. d), la decisione di istituire o di sopprimere unità d'insegnamento e di ricerca è di competenza del Consiglio dei PF. Nel quadro della revisione parziale della legge sui PF si prevede di delegare questa competenza agli istituti stessi.
2. Il settore dei PF è concorde nell'affermare che le scienze umane e sociali giocano un ruolo fondamentale per l'insegnamento, la ricerca e le prestazioni di servizio di rilevanza sociale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria. I due politecnici dispongono di strutture idonee a sostenere i docenti e gli studenti nella trasmissione di conoscenze, tra cui figurano anche la competenza linguistica e la cultura nel senso inteso dall'autore dell'interpellanza.
3. Il Consiglio federale ritiene che esiste più di una via per applicare l'articolo 7 capoverso 2 e l'articolo 12 capoverso 3 della legge sui PF. L'autonomia conferita al settore dei PF fa sì che spetti agli istituti scegliere il modo più adatto per curare le lingue nazionali e promuovere i rispettivi valori culturali considerando l'insieme delle esigenze e dei bisogni.
4. Nell'ambito del mandato di prestazioni 2004-2007, il Consiglio federale intende prendere in debita considerazione le scienze umane e sociali e la loro importanza per l'insegnamento, la ricerca e le prestazioni di servizio nel settore dei PF. Per sfruttare al meglio le limitate risorse a disposizione sulla piccola piazza universitaria svizzera, sarà utile porre l'accento sulla collaborazione regionale. Questo comporta per i politecnici il proseguimento e rafforzamento delle cooperazioni già intraprese.
5. Secondo i dati forniti dal PFZ, il costo di una cattedra di lingua e letteratura si aggira attorno ai 700 000 franchi annui. La partecipazione del PFZ al centro linguistico gestito in comune con l'Università di Zurigo ammonta a 880 000 franchi all'anno.
Risposta del Consiglio federale.