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03.1004 · Interrogazione ordinaria · 2003-03-05

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Anzitutto, occorre premettere che il Consiglio nazionale ha trasformato in postulato la mozione del 1997 a cui si riferisce l'interrogazione ordinaria (97.3195).

Tale mozione conteneva due richieste: da un lato il rafforzamento della protezione dai licenziamenti per i membri di rappresentanze dei lavoratori e per i lavoratori attivi a livello sindacale, dall'altro l'estensione, nell'ambito della legge sulla partecipazione, dei diritti delle rappresentanze dei lavoratori e dei sindacalisti attivi.

Il Consiglio federale ha respinto con fermezza la prima richiesta rinviando al diritto vigente. Quest'ultimo dichiara abusiva la disdetta segnatamente se è data per l'appartenenza (o la non appartenenza) del lavoratore a un'associazione di lavoratori o per il legittimo esercizio di un'attività sindacale da parte del lavoratore (art. 336 cpv. 2 lett. a CO). Sono abusive anche le disdette date senza motivo sufficiente nei confronti di un lavoratore durante il periodo nel quale egli è membro di una rappresentanza dei lavoratori (art. 336 cpv. 2 lett. b CO). La distinzione operata nel Codice delle obbligazioni è giustificata poiché le persone nominate rappresentanti dei lavoratori devono godere di una protezione dalla disdetta maggiore rispetto ai sindacalisti, che sono generalmente attivi al di fuori dell'impresa.

La richiesta di dichiarare nulle le disdette che si rivelano abusive nei confronti di rappresentanti dei lavoratori e di lavoratori attivi a livello sindacale contrasta con il sistema del diritto svizzero in materia di protezione dal licenziamento secondo cui anche le disdette abusive sono valide e vanno punite con un'indennità massima equivalente a sei mesi di salario (art. 336a cpv. 2 CO; per l'unica eccezione a tale principio cfr. art. 10 legge sulla parità dei sessi; RS 151.1).

Da allora, la situazione giuridica e il suo apprezzamento politico da parte del Consiglio federale per quanto concerne i sindacalisti attivi non sono mutati. Per questo motivo, il Consiglio federale non ha sottoposto e non sottoporrà al Parlamento nessuna revisione del Codice delle obbligazioni in tale ambito. Per contro, si è dichiarato disposto a esaminare la possibilità di rafforzare la protezione dalla disdetta per i membri di rappresentanze di lavoratori (cfr. la risposta alla mozione Rechsteiner Paul del 14.4.2002; Protezione contro la disdetta per i rappresentanti dei lavoratori in seno ai consigli di fondazione; 02.3201).

In merito alla seconda richiesta, ossia l'estensione, nell'ambito della legge sulla partecipazione, dei diritti delle rappresentanze dei lavoratori e dei sindacalisti attivi, va anzitutto osservato che la legge sulla partecipazione non punta a regolamentare i diritti dei sindacalisti, bensì a disciplinare la partecipazione, vale a dire i diritti di informazione e di consultazione di tutti i lavoratori di un'impresa rispettivamente della rappresentanza in seno alla stessa.

Per quanto concerne la legge sulla partecipazione, il Consiglio federale non ha constatato la necessità di un intervento da parte del legislatore. Ha preso atto dell'iniziativa parlamentare (02.472) presentata il 13 dicembre 2002 dal consigliere nazionale Urs Hofmann che chiedeva una revisione totale di tale legge, segnatamente un rafforzamento della protezione dalla disdetta per i membri di rappresentanze di lavoratori. Il Consiglio federale prenderà posizione in merito a tale iniziativa a tempo debito, se il Consiglio nazionale dovesse darvi seguito. Tuttavia, non vede la necessità di intervenire personalmente in tale ambito.

Risposta del Consiglio federale.

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