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03.1048 · Interrogazione ordinaria · 2003-05-08

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Né la Corte penale internazionale (CPI) né la Corte internazionale di giustizia (CIG), entrambe con sede all'Aia, non dispongono della competenza giurisdizionale necessaria per giudicare la legalità dell'impiego della forza contro l'Iraq.

La CPI può esercitare la sua giurisdizione nei confronti di determinati crimini commessi sul territorio o da un cittadino di uno Stato parte dello statuto di Roma della Corte penale internazionale. Né l'Iraq né gli Stati Uniti sono parte dello Statuto. La CPI, inoltre, non è competente che riguardo al crimine di genocidio, ai crimini contro l'umanità e ai crimini di guerra. L'ultima nozione comprende violazioni particolarmente gravi delle regole applicabili ai conflitti armati. Non include le questioni relative alla legalità dell'impiego della forza in sé. Per il momento, gli Stati parte non hanno trovato un accordo sulla definizione di crimine d'aggressione.

Quanto alla Corte internazionale di giustizia - il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite -, con ogni probabilità nemmeno essa sarà competente per deliberare in merito alla crisi irachena. La CIG non persegue i crimini commessi da individui, ma si pronuncia sulle controversie tra Stati. Gli Stati possono riconoscere la giurisdizione della CIG in un caso particolare o, riguardo a qualsiasi altro Stato che accetti il medesimo obbligo, in generale. Attualmente, soltanto 61 Stati hanno fatto una dichiarazione generale. Contrariamente alla Svizzera, né l'Iraq né gli stati Uniti non fanno parte di questo gruppo di Stati.

Risposta del Consiglio federale.

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