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03.1089 · Interrogazione ordinaria · 2003-06-19

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Ad 1: La Svizzera ha sostenuto le risoluzioni 2002/44 della Commissione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite volta a garantire un risarcimento alle vittime di gravi violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Dette risoluzioni non prevedono il diritto assoluto a un indennizzo, ribadiscono tuttavia che, in casi adeguati, le vittime di gravi violazioni dei diritti umani hanno diritto alla restituzione, a un risarcimento e alla riabilitazione conformemente a principi internazionalmente riconosciuti fondati sui diritti dell'uomo. Esse obbligano inoltre la comunità internazionale a prestare la necessaria attenzione al diritto alla protezione giuridica, come pure al diritto alla restituzione, al risarcimento e alla riabilitazione per le vittime di violazioni di norme internazionali relative ai diritti umani.

La Svizzera sostiene pertanto la Commissione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite nell'elaborazione del testo "Principi di base e direttive riguardanti il diritto alla protezione giuridica e al risarcimento per le vittime di violazioni delle norme internazionali relative ai diritti dell'uomo o del diritto umanitario internazionale". Tale impegno si iscrive negli sforzi della Svizzera nella lotta contro l'impunità, mediante i quali essa intende offrire un contributo per la promozione e per una migliore protezione dei diritti dell'uomo nel mondo intero.

In tale contesto, la Svizzera parteciperà quest'anno a Ginevra alla seconda sessione consultiva, in occasione della quale sarà elaborato il testo definitivo dei "Principi di base e direttive". Questo testo terrà conto dei punti di vista e dei pareri degli Stati, delle organizzazioni interstatali e delle organizzazioni non governative, nonché dei risultati della sessione consultiva. La Svizzera sta attualmente preparando il suo parere relativo al disegno dei "Principi di base e direttive", che presenterà prossimamente.

Ad 2: Il Consiglio federale rispetta i principi dei diritti dell'uomo riconosciuti internazionalmente, secondo i quali le vittime di gravi violazioni dei diritti umani hanno diritto, in casi adeguati, alla restituzione, a un risarcimento e alla riabilitazione. Tale riconoscimento risulta dall'impegno tradizionale della Svizzera a favore dei diritti dell'uomo, nonché dagli obblighi internazionali da essa assunti, che derivano in particolare dalle numerose disposizioni nelle quali è sancito il diritto al risarcimento per le vittime di violazioni di norme internazionali relative ai diritti umani (segnatamente l'articolo 8 della Dichiarazione generale dei diritti umani, l'articolo 2 del Patto internazionale relativo ai diritti civici e politici, l'articolo 6 della Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, gli articoli 13 e 14 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti nonché l'articolo 39 della Convenzione sui diritti del fanciullo o l'articolo 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).

Il crimine dell'Apartheid rappresenta indiscutibilmente una grave violazione dei diritti dell'uomo. Un indennizzo per questo crimine può avvenire in diversi modi. La Svizzera non può pertanto imporre o anche solo proporre un'altra soluzione a uno Stato che ha deciso, seguendo una via democratica e legale, di optare per una determinata forma di riparazione.

Ad 3: Il Consiglio federale è dell'avviso che ogni risarcimento relativo a gravi violazioni dei diritti dell'uomo richieda forzatamente un esame dei fatti che legittamano la richiesta di indennizzo. Il modo di affrontare le gravi violazioni dei diritti dell'uomo durante l'Apartheid ne è un esempio. L'istituzione della "Commissione per la verità" da parte del Governo sudafricano si basa sulla convinzione che l'elaborazione di gravi violazioni dei diritti dell'uomo contribuisca alla coesione sociale del Paese, urgentemente necessaria per risolvere i grandi problemi futuri del Paese. L'elemento centrale del processo di elaborazione del passato era costituito dalla verità (truth) e dalla riconciliazione (reconciliation) e si spingeva ben oltre il risarcimento. Con la discussione parlamentare relativa al rapporto e all'attuazione di specifiche raccomandazioni formulate dalla Commissione per la verità questo processo, per il Sudafrica, si trova in una fase molto avanzata.

Il Consiglio federale nutre grande rispetto per la via scelta dal Sudafrica per elaborare il proprio passato e per l'approccio secondo il quale una rilettura della storia deve servire ad affrontare i problemi del futuro. In pari tempo, va osservato che non tutti i Paesi in cui si sono verificate gravi violazioni dei diritti umani ritengono che l'elaborazione completa della storia sia una premessa per una convivenza democratica e pacifica.

Ad 4: Il Consiglio federale ha più volte dimostrato di essere disposto a chiarire le relazioni economiche tra la Svizzera e il Sudafrica durante il periodo dell'Apartheid. Le indagini e i progetti di ricerca relativi, già intrapresi o in corso, non hanno equivalenti a livello internazionale. Per quanto riguarda i rapporti tra la Svizzera e il Sudafrica durante il periodo dell'Apartheid, non bisogna dimenticare che si tratta anche di un elemento delle attuali relazioni bilaterali. L'atteggiamento del Governo sudafricano è quindi molto importante per il Consiglio federale. Quest'ultimo ritiene infatti che spetti in primo luogo al Sudafrica stabilire come intende affrontare il suo passato. Il presidente sudafricano Thabo Mbeki si era espresso a questo proposito in occasione della sua conferenza stampa tenutasi a Berna il 10 giugno 2003, facendo osservare che può essere positivo che nel mondo ci siano persone intenzionate a discutere del passato nell'interesse del Sudafrica. Il suo Paese ha affrontato il passato nel proprio interesse, istituendo la Commissione per la verità e la riconciliazione. A suo avviso, non è invece compito di una qualsiasi altra istituzione discutere del passato del Sudafrica nel suo interesse, perché ciò giustamente non sarebbe nell'interesse del Sudafrica.

La Svizzera aveva condannato molto presto il regime dell'Apartheid in Sudafrica. Dal 1986 sino alla primavera del 1994 aveva messo a disposizione 50 milioni di franchi per l'attuazione di un programma di misure positive per il superamento dell'Apartheid e il passaggio alla democrazia, come già illustrato nel Primo rapporto della Svizzera al Comitato dell'ONU per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 1998 (n. 61 e segg.). Dopo lo svolgimento di elezioni democratiche nell'aprile 1994 era stato deciso di sostenere il processo di transizione in Sudafrica e la costruzione di una società democratica mediante uno speciale programma sull'arco di cinque anni (1994-1999). Nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) aveva messo a disposizione 60 milioni di franchi, mentre altri 20 milioni erano stati impiegati dal DFAE per misure di promozione della pace e della democrazia. Nell'estate del 1998 era stato deciso di prorogare questo programma di altri cinque anni (sino al 2004). Una presentazione più approfondita delle misure qui descritte si trova nel Secondo e Terzo rapporto periodico della Svizzera al Comitato dell'ONU per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, presentato a Ginevra nel marzo 2002 (n. 90 e segg.).

Risposta del Consiglio federale.