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03.1113 · Interrogazione ordinaria · 2003-10-01

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

In base all'articolo 7 segg. della nuova legge sul trasporto viaggiatori (LTV, RS 744.10) sono soggette all'obbligo di licenza tutte le persone fisiche e giuridiche che effettuano trasporti a titolo professionale, anche le piccole imprese o persone fisiche che eseguono il trasporto di scolari su incarico di un Comune. Poiché tutte le imprese che vogliono operare sul mercato dei trasporti devono rispondere ai medesimi criteri, il Consiglio federale non ha concesso alcuna agevolazione per le piccole imprese e le microimprese. Esse devono possedere un'autorizzazione d'esercizio (licenza) perché in questo caso si tratta di trasporti professionali ai sensi dell'Accordo sui trasporti terrestri siglato dalla Svizzera con la Comunità europea. In virtù delle disposizioni transitorie, dal 1° gennaio 2004 a tre anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, potranno esercitare la loro attività - nel caso specifico i trasporti di scolari eseguiti su incarico - solo le imprese di trasporti su strada che saranno in possesso della relativa autorizzazione.

L'onere per l'esecuzione della nuova legge è stato ridotto al minimo necessario. La spesa maggiore per le imprese è legata all'attestato di capacità professionale degli autisti. Nella maggior parte dei casi, a tale scopo si deve superare un esame o perlomeno una parte di questo. Per agevolare l'ottenimento dell'attestato di capacità alle persone interessate, si tengono in considerazione i cicli di formazione seguiti in passato nonché l'esperienza professionale. A livello pratico sono state adottate le seguenti misure:

L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) ha allestito una lista dei corsi di formazione e di perfezionamento che esimono dal superare parti di esame.

Inoltre, l'esperienza professionale (svolgimento di una funzione direttiva per oltre 5 anni in un'impresa di trasporti) e la licenza di condurre della categoria C o D esimono da una parte di esame. Questo significa che la maggior parte dei candidati deve superare un esame solo in due materie. Sono numerose le persone che hanno ottenuto l'attestato di capacità professionale senza dover sostenere alcun esame perché avevano già seguito precedentemente una formazione o un corso di perfezionamento confacenti.

Inoltre, l'obbligo di licenza non sussiste se i trasporti di scolari vengono eseguiti dai dipendenti del Comune con veicoli comunali. Questi trasporti non sono ritenuti professionali, dato che il Comune li effettua allo scopo di trasportare i propri scolari.

Nel quadro dell'Accordo sui trasporti terrestri fra la Svizzera e la Comunità europea sono state emanate diverse nuove leggi e ordinanze che riguardano il trasporto professionale di merci e di persone. I relativi articoli di legge sono entrati in vigore il 1° gennaio 2001 con disposizioni transitorie di tre anni (art. 23 LTV). La partecipazione delle imprese al mercato dei trasporti è subordinata al rilascio delle autorizzazioni di accesso alla professione (licenze). Per ottenere la licenza, le imprese devono soddisfare i requisiti di capacità professionale, capacità finanziaria e onorabilità (art. 9 LTV).

Risposta del Consiglio federale.

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