03.1114 · Interrogazione ordinaria · 2003-10-01
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
La situazione decritta dall'interrogazione ordinaria è conforme alla legge sull'assicurazione malattie ed è conseguenza dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) entrato in vigore il 1° giugno 2002. L'Accordo prevede anche disposizioni finalizzate al coordinamento delle prescrizioni legali relative alle assicurazioni sociali applicabili ai salariati, agli indipendenti ed ai loro familiari (stabilite nel regolamento (CEE) 1408/71).
Il principio fondamentale di queste disposizioni è l'assoggettamento all'assicurazione sociale malattie del Paese in cui si esercita l'attività lucrativa, indipendentemente dal fatto che l'assicurato risieda in un altro Stato della CE. Le persone non più attive, i beneficiari di rendite ed i loro familiari restano soggette al sistema assicurativo del Paese nel quale hanno esercitato l'attività lucrativa.
Per quanto riguarda la fruizione delle prestazioni mediche, tuttavia, conformemente al diritto di coordinamento della CE le cure devono essere dispensate per principio nel luogo di residenza. Le persone assicurate in un altro Stato hanno diritto, alle stesse condizioni, alle stesse prestazioni mediche alle quali avrebbero diritto se fossero assicurate nel Paese di residenza. Soltanto in casi eccezionali è dunque possibile beneficiare di assistenza medica nello Stato in cui si è assicurati (per esempio in caso di urgente necessità di cure in occasione di un soggiorno). Il premio della cassa malati di questi assicurati è di conseguenza calcolato sulla base dei costi sanitari del Paese di domicilio e non di quelli relativi alla Svizzera.
Conformemente alle norme succitate alle persone soggette all'Accordo sulla libera circolazione delle persone, quindi anche a molti Svizzeri residenti all'estero, in linea di principio non è più lecito farsi curare in Svizzera. Singoli Stati hanno tuttavia auspicato di stipulare con il nostro Paese un accordo speciale che dia il diritto di scegliere il luogo dove farsi curare (Stato di domicilio o Svizzera) alle persone assicurate secondo la LAMal residenti negli Stati interessati. Recentemente anche la Francia ha inoltrato alla Svizzera una richiesta in questo senso (si veda la risposta all'interrogazione ordinaria Grobet [03.1125]).
Risposta del Consiglio federale.