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03.1120 · Interrogazione ordinaria · 2003-10-02

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Dal 1° gennaio 2003 è in vigore la nuova legislazione federale sul commercio ambulante (RS 943.1 e 943.11). Essa ha unificato a livello federale il diritto del commercio ambulante (al quale sottostà anche l'attività dei baracconi da fiera e dei circhi) precedentemente regolamentato a livello cantonale e quindi in modo frammentario. Secondo le nuove disposizioni la concessione dell'autorizzazione ai baracconisti e agli impresari circensi dipende anche dal rilascio di un attestato relativo alla sicurezza degli impianti. Tale attestato di sicurezza deve essere fornito da un organismo d'ispezione. L'organismo d'ispezione deve soddisfare le seguenti esigenze: 1. essere accreditato dal servizio d'accreditamento svizzero (SAS) oppure 2. essere riconosciuto dalla Svizzera nell'ambito di un accordo internazionale oppure 3. essere abilitato o riconosciuto ad altro titolo dal diritto federale. Attualmente non vi sono accordi internazionali che permettono un riconoscimento reciproco, quindi la seconda esigenza ha in realtà un carattere puramente teorico. Al contrario la terza risulta applicabile, almeno per quanto riguarda ambiti parziali degli impianti dei baracconi da fiera; ad esempio, è stato riconosciuto un controllo elettrotecnico eseguito su un impianto da Electrosuisse. Inoltre il Segretariato di Stato dell'economia (seco), d'intesa con il SAS, può riconoscere un organismo d'ispezione estero se le procedure di controllo applicate soddisfano i requisiti svizzeri e l'organismo estero dispone di una qualifica equivalente a quella richiesta in Svizzera. Secondo le disposizioni transitorie, le prescrizioni relative all'attestato di sicurezza sono in vigore a partire dal 1° gennaio 2004.

Alle singole domande rispondiamo come segue:

1. Il Consiglio federale è a conoscenza del fatto che la Swiss TS Technical Services AG a Wallisellen è attualmente l'unico organismo accreditato per l'attività d'ispezione secondo la legislazione sul commercio ambulante. Per favorire la concorrenza la nuova legislazione ha appositamente esteso la possibilità di effettuare attività d'ispezione anche ad altri organismi. Oltre a quelli svizzeri anche gli organismi d'ispezione stranieri possono essere riconosciuti, se soddisfano i requisiti suesposti. Diversi organismi TÜV (Technischer Überwachungsverein) tedeschi si sono informati per ottenere il riconoscimento, pur non avendo ancora presentato alcuna richiesta ufficiale.

2. Oltre alla già accreditata Swiss TS nessun'altra ditta ha presentato al SAS una richiesta scritta per ottenere l'accreditamento come organismo di controllo. Inoltre i costi per l'accreditamento presentati nell'interrogazione sono in realtà troppo elevati. L'iter di un accreditamento è fissato nell'ordinanza sul sistema svizzero di accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d'omologazione (OAccD; RS 946.512) e si basa sugli articoli 8, 10, 15 e 16 della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51). I costi relativi all'accreditamento di un organismo, calcolati sulla base dell'ordinanza sugli emolumenti dell'Ufficio federale di metrologia e di accreditamento (in particolare la sezione 2, RS 941.298.2) e pubblicati nella documentazione informativa del SAS, ammontano a circa 14'000 franchi per il SAS e circa 6'000 franchi per gli esperti. In totale dunque i costi per l'accreditamento di un organismo d'ispezione corrispondono normalmente a circa 20'000 franchi. I costi possono aumentare a fronte di un'insufficiente organizzazione da parte del richiedente o della necessità di ricorrere a più esperti a seconda dell'ambito tecnico. Per un organismo già accreditato all'estero in questo settore non dovrebbero insorgere costi di riconoscimento rilevanti se si tratta di un organismo già conosciuto dal SAS. Va ricordato che attraverso l'accreditamento viene riconosciuta formalmente la competenza specialistica di un organismo e la possibilità di fornire concretamente la prestazione descritta nel settore di attività accreditato. L'alternativa all'accreditamento è rappresentata da altre e più costose procedure di riconoscimento.

3. Il Consiglio federale è a conoscenza del fatto che la segreteria della Commissione della concorrenza è stata informata per la prima volta della problematica attraverso uno scritto della consigliera nazionale Fässler del 17.07.2003. Dal punto di vista del diritto della concorrenza si tratta di permettere concretamente l'accesso al mercato per quanto riguarda la citata attività d'ispezione. L'accreditamento come presupposto per l'accesso al mercato segue le relative disposizioni dell'OAccD. Ogni impresa può accedere all'accreditamento e dunque tali disposizioni non producono una situazione di monopolio. È comunque possibile che le esigenze statali per l'accreditamento e i relativi costi portino ad un monopolio di fatto. A tal proposito bisogna rilevare che la legge sui cartelli, a causa della riserva delle prescrizioni statali, normalmente non è applicabile alle tasse statali. La commissione della concorrenza in questo ambito non può emanare nessuna decisione; può tuttavia fornire raccomandazioni (non vincolanti) alle autorità. Eventuali tasse elevate che non corrispondono al principio dell'equivalenza e della copertura dei costi andrebbero impugnate dall'impresa colpita principalmente attraverso un procedimento di ricorso amministrativo ordinario.

Risposta del Consiglio federale.

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