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03.1121 · Interrogazione ordinaria · 2003-10-02

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è conscio dell'importanza di una prassi trasparente e prudente nei suoi impegni contrattuali e intende evitare i conflitti di interesse.

La Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) assegna le risorse finanziarie che ha a disposizione in modo coordinato ed economico. È dotata di competenze proprie e della maggior parte delle conoscenze necessarie per svolgere adeguatamente il suo incarico. Nondimeno, dato che non può disporre di tutte le conoscenze specialistiche necessarie , per ricoprire il vasto campo di attività della cooperazione internazionale, ove per la realizzazione di programmi e di progetti siano necessarie conoscenze specialistiche supplementari la DSC ricorre all'acquisto mirato di prestazioni in Svizzera e all'estero, in particolare presso l'economia privata, le università e le agenzie di consulenti.

Attribuzione dei mandati di consulenza

Queste prestazioni possono essere richieste sotto forma di consigli puntuali (strategici, operativi, metodici), di studi tematici o di valutazioni di progetti e programmi, fermo restando che queste conoscenze specialistiche o questa esperienza esterna devono avere un beneficio diretto per il lavoro della DSC. La DSC non dispone di consulenti permanenti, ma sottoscrive contratti di durata limitata per la realizzazione di mandati specifici. Tali mandati spirano dopo la fornitura della prestazione. Gli obiettivi, le prestazioni da fornire e le modalità di esecuzione del mandato sono iscritti un corrispondente capitolato d'oneri. Può trattarsi, per esempio, di una perizia riguardante le malattie infettive o di una valutazione tecnica di un edificio in vista della sua ricostruzione dopo un terremoto.

La collaborazione della DCS con le organizzazioni non governative (ONG)

La DSC non contribuisce alle spese generali di ONG svizzere, ma ne sostiene i programmi e i progetti mediante contributi mirati. La responsabilità dell'attuazione di questi programmi e progetti incombe alle ONG, che dispongono di un know-how e un'esperienza molto vasti nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario. Per beneficiare di tali contributi di sostegno, le ONG devono dimostrare che dispongono di un'elevata capacità di autofinanziamento. Gli obiettivi perseguiti e i risultati auspicati sono stabiliti nel quadro dei negoziati contrattuali.

D'altra parte la DSC affida a delle ONG mandati riguardanti la realizzazione di determinati programmi e progetti propri. Per l'assegnazione di tali mandati sono determinanti le priorità geografiche e settoriali della DSC, nonché le esperienze e il know-how del partner al quale intende affidare questi compiti.

La collaborazione con le ONG non consiste dunque in attività di consulenza; si tratta di una cooperazione della DSC con mandatari o beneficiari di contributi. Le discussioni tematiche (su programmi, progetti o lo sviluppo di una politica) fanno parte del dialogo istituzionale e dello scambio reciproco di esperienze.

Evitare i conflitti di interesse

Le opere di soccorso svizzere sono generalmente costituite sotto forma di associazioni o fondazioni. I loro organi direttivi (comitato direttivo, consiglio di fondazione) sono composti da persone che esercitano una funzione a titolo onorifico o accessorio. È possibile che alcune di loro esercitino a titolo principale la funzione di consulente (come impiegati oppure per proprio conto) e che a questo titolo forniscano prestazioni di consulenza alla DSC. Non è una particolarità della cooperazione internazionale: il fenomeno si osserva anche nell'economia privata, nello sport, nella cultura e nella politica. Un consulente non può essere escluso per principio da procedure di aggiudicazione o mandati di consulenza solo perché fa parte del comitato direttivo di una ONG. La DSC verifica attentamente all'atto dell'attribuzione dei mandati se esistono o potrebbero subentrare conflitti potenziali o qualificati d'interessi.

Sulla scorta di questa considerazioni, il Consiglio federale compendia come segue le risposte alle questioni che gli sono state sottoposte:

La DSC non dispone di consulenti esterni permanenti, né quindi di un elenco di consulenti ai sensi dell'interrogazione. A titolo d'esempio nel 2002 ha affidato circa 900 mandati. 21 di questi mandati sono stati affidati a 14 persone che esercitano a titolo onorifico o accessorio la funzione di membro degli organi direttivi. Questi mandati non erano connessi con i contratti conclusi tra la DSC e le opere di soccorso, i cui membri del comitato direttivo erano contemporaneamente consulenti. I mandati di consulenza sono pertanto assegnati in misura piuttosto ridotta a persone che svolgono a titolo onorifico o accessorio la funzione di membri di organi direttivi.

Per evitare qualsiasi conflitto di interessi la DSC applica le seguenti misure:

- prima di attribuire un mandato, essa verifica se vi sia il rischio di conflitti d'interessi con i mandatari potenziali;

- all'atto dell'attribuzione di un mandato, questo è chiaramente descritto in un capitolato d'oneri;

- tutti i mandati della DSC contengono una clausola in virtù della quale gli interessi della DSC deve essere interamente e scrupolosamente tutelati. In caso di conflitto d'interessi imprevedibile, il consulente deve subito informarne la DSC affinché quest'ultima possa prendere una decisione sulla procedura da seguire.

Risposta del Consiglio federale.

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