03.3033 · Postulato · 2003-03-05
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Il postulato chiede di far sorvegliare in relazione a possibili attività terroristiche i luoghi d'incontro e di culto e i centri culturali islamici nonché le moschee e simili. A giustificare la sorveglianza richiesta vi è pertanto in primo luogo la confessione, poiché si esige una sorveglianza generale, senza che vi sia un sospetto concreto su un comportamento di rilevanza penale da parte di una determinata persona o organizzazione.
La garanzia dei fondamenti democratici e costituzionali della Svizzera nonché la protezione delle libertà della sua popolazione in base alla legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI, RS 120), è compito dell'Ufficio federale di polizia (FEDPOL.CH). In seno all'Ufficio è il Servizio di analisi e prevenzione ad assumersi i compiti specifici.
In base all'articolo 2 LMSI la Confederazione prende le misure preventive per rilevare tempestivamente i pericoli dovuti tra l'altro alle attività terroristiche e di estremismo violento. Fanno parte di queste misure preventive: la valutazione periodica della situazione di minaccia da parte delle autorità politiche e il conferimento di mandati agli organi preposti alla sicurezza interna (organi di sicurezza), il trattamento di informazioni sulla sicurezza interna, i controlli di sicurezza relativi alle persone nonché le misure atte a tutelare le autorità federali, le persone che beneficiano della protezione del diritto internazionale pubblico nonché le missioni diplomatiche permanenti, i posti consolari e le organizzazioni internazionali.
Gli organi di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni non possono trattare informazioni relative alle attività politiche e all'esercizio dei diritti inerenti alla libertà d'opinione, d'associazione e di riunione. Il trattamento di tali informazioni è tuttavia lecito qualora un indizio fondato permetta di sospettare un'organizzazione o persone che ne fanno parte, di servirsi dell'esercizio dei diritti politici o dei diritti fondamentali, per dissimulare la preparazione o l'esecuzione di attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento (art. 3 cpv. 1 LMSI).
Tale prerogativa attualmente non sussiste, poiché manca un sospetto fondato e motivato.
A ciò si aggiunge che l'osservazione di fatti in ambienti privati - in base all'attuale diritto sono da considerarsi tali i luoghi di ritrovo islamici menzionati - sarebbe possibile solo nell'ambito di una procedura d'indagine preliminare della polizia giudiziaria o di un'istruzione preparatoria (art. 14 cpv. 3 LMSI). Queste ultime però non sono possibili senza che vi sia un sospetto concreto di reato.
La sorveglianza non può essere richiesta neppure in base agli articoli 184 e 185 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (CF; RS 101).
Tali disposizioni permettono di stabilire misure al di fuori della LMSI, tuttavia soltanto se esse sono necessarie per tutelare gli interessi (esterni) del Paese (art. 184 CF) oppure per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell'ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna (art. 185 CF).
Poiché attualmente non vi è alcun indizio concreto di reato contro una determinata persona o organizzazione, le prerogative citate potrebbero sussistere soltanto nel caso in cui la religione islamica in generale si presentasse come una minaccia per la Svizzera. Ciò tuttavia non è assolutamente il caso.
Se si dovesse scoprire che gruppi islamici o determinate persone sfruttino l'ambiente protetto di un edificio di culto (o simili) per preparare o sostenere attività terroristiche o attività che minaccino in qualche modo la sicurezza della Svizzera, allora la situazione andrebbe riesaminata.
Riassumendo, non vi sono dunque le basi legali per la richiesta sorveglianza generale dei luoghi d'incontro islamici e il postulato dev'essere respinto.
D'altra parte determinate persone e gruppi appartenenti alla cerchia radicale dell'Islam, che in base a diversi avvenimenti sono stati giudicati pericolosi, fanno parte da molto tempo della lista confidenziale d'osservazione dei servizi d'informazione svizzeri. In questo senso si tiene in parte conto, già da molto tempo, della richiesta del postulato. Il SAP ha inoltre elaborato un rapporto specifico sui retroscena, sensibilizzando gli organi cantonali preposti alla protezione dello Stato e provvede anche allo scambio di informazioni con l'estero. In questo contesto si rinvia inoltre alle misure disposte dall'Ufficio federale dei rifugiati per prevenire attività sovversive islamiche (esame retroattivo degli atti ecc.).
Il 7 dicembre 2001 il Consiglio federale ha del resto deciso di disporre misure urgenti per la prevenzione e la lotta contro il terrorismo, incaricando tra l'altro il DFGP di stendere un rapporto e di inoltrare una richiesta al proposito. Il 26 giugno 2002 il Consiglio federale ha inoltre approvato l'"Analisi della situazione attuale e dei rischi per la Svizzera dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001" e ha deciso di suddividere i progetti legislativi previsti in due pacchetti.
Il secondo pacchetto riguarda la tematica del terrorismo/estremismo e prevede tra l'altro di esaminare se in futuro si debba permettere agli organi preposti alla protezione dello Stato di sorvegliare ambienti privati e se si debba estendere il grado di elaborazione permesso di dati personali particolarmente degni di protezione, provenienti da un contesto sensibile (come ad esempio le comunità religiose).
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.