03.3245 · Interpellanza · 2003-06-02
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Ad 1. Il Consiglio federale appoggia sistematicamente tutte le misure che migliorano la trasparenza delle casse pensioni. Nel corso dei dibattiti sulla 1 revisione della LPP sono state formulate disposizioni che porteranno a regolamentazioni nettamente più incisive per le casse pensioni e che avranno effetto presso tutti gli istituti di previdenza possibili, inclusi quelli che offrono la previdenza sulla base di contratti assicurativi. Il Consiglio federale pensa che le disposizioni della 1 revisione LPP concernenti la trasparenza dovrebbero poter esser messe in vigore nel corso del 2004.
Nella 1 revisione sono stati definiti i principi, adottati da entrambe le Camere, secondo cui andrà stabilito il tasso minimo d'interesse. Queste disposizioni entreranno in vigore prevedibilmente il 1° gennaio 2005. Il Consiglio federale non vede nessuna ragione che possa giustificare il riesame di questa decisione. Per quanto concerne la libera scelta della cassa pensioni, il Consiglio federale ha incaricato l'Amministrazione di presentargli entro il 2005 le relative basi decisionali. Gli studi necessari verranno commissionati quest'anno.
Ad 2. Il Consiglio federale è consapevole della problematica evocata da questa domanda. Per questa ragione ha deciso, in relazione all'attuazione di un postulato della CSS-N (02.3006), di analizzare anche l'evoluzione dei costi dell'invalidità nella previdenza professionale. Un mandato peritale in merito verrà assegnato nel corso del 2003 dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).
Nell'ambito delle prestazioni d'invalidità versate dal secondo pilastro mancano dati quantitativi. La previdenza professionale è organizzata in modo decentralizzato e, contrariamente all'AVS/AI, non dispone di un registro centrale delle rendite. Le statistiche delle casse pensioni rilevano sì il numero di beneficiari di rendita e l'importo che questi percepiscono, ma non il loro luogo di domicilio. L'assicurazione invalidità dispone invece di dati statistici differenziati secondo la nazionalità dei beneficiari e il loro domicilio. Tuttavia non è possibile desumere nulla rispetto al secondo pilastro in quanto i destinatari di prestazioni d'invalidità del primo e del secondo pilastro sono troppo diversi. Inoltre nella statistica della previdenza professionale sono incluse anche le prestazioni sovraobbligatorie. E proprio nell'ambito delle prestazioni d'invalidità molti istituti di previdenza prevedono prestazioni superiori al minimo previsto dalla LPP.
Ad 3. Il 28 maggio 2003 il Consiglio federale ha approvato un rapporto dettagliato dal titolo "Prestazioni esportate. Sicurezza finanziaria dell'AVS/AI" che tratta gli aspetti economici, giuridici e quantitativi legati all'esportazione delle prestazioni e si esprime sulle possibili misure atte a stabilizzarne le ripercussioni finanziarie.
Attualmente esistono accordi con 33 Stati sul coordinamento reciproco delle legislazioni nazionali in materia di sicurezza sociale. Questa rete di trattati si fonda su accordi bilaterali con uno Stato contraente o su normative che coinvolgono più Stati contraenti [come l'Accordo sulla libera circolazione delle persone con l'Unione Europea (UE) o l'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero-scambio (AELS)]. A questo si aggiungono diverse convenzioni normative nell'ambito del Consiglio d'Europa, dell'Organizzazione internazionale del lavoro e dell'ONU. La rete complessiva delle assicurazioni sociali interessa oltre il 90% degli stranieri assicurati in Svizzera oggi o che lo sono stati in passato. Le convenzioni di sicurezza sociale vigenti sono affini soprattutto in relazione alla parità di trattamento dei cittadini e alle prestazioni esportate. I cittadini dei cosiddetti Stati non contraenti non sono toccati dall'esportazione delle prestazioni, dato che per queste persone la Svizzera non esporta prestazioni all'estero.
Una modifica delle prescrizioni concernenti il diritto alle prestazioni mediante il prolungamento dell'attuale durata contributiva minima di un anno o un adattamento delle rendite al potere d'acquisto del luogo di residenza comporterebbe la necessità di abrogare e rinegoziare di conseguenza tutte le convenzioni di sicurezza sociale, inclusi i paragrafi sulla sicurezza sociale dell'Accordo sulla libera circolazione con l'UE e dell'Accordo con l'AELS. Una procedura di questo genere metterebbe in pericolo gli "Accordi bilaterali". Il Consiglio federale è del parere che ciò vada assolutamente evitato. Inoltre non si può escludere che simili provvedimenti comportino anche degli svantaggi per i cittadini svizzeri all'estero.
Del resto, per l'AI i risparmi non sarebbero importanti. Nel gennaio 2003 il 15,5% dei beneficiari di una rendita AI era domiciliato all'estero, di cui l'85% in uno Stato dell'UE. La rendita mensile media ammontava a 662 franchi, cioè 360 franchi meno della rendita media versata in Svizzera. Questo gruppo di persone (tra cui vi è anche un 10% circa di cittadini svizzeri) ha percepito dunque solo il 10,7% del totale delle rendite versate (di cui l'87,5% in un Paese dell'UE e il 12,5% in un Paese extracomunitario). Di conseguenza un adeguamento delle rendite dei cittadini extracomunitari al potere di acquisto non comporterebbe una riduzione sostanziale delle rendite esportate.
Nel 2001 l'AVS/AI ha versato all'estero circa 1,9 milioni di franchi per prestazioni in natura, di cui solo una minima parte sotto forma di provvedimenti d'integrazione dell'AI in Stati non facenti parte dell'UE. In considerazione dell'esiguità delle spese in questo settore il Consiglio federale non ritiene necessario prevedere condizioni quadro più severe per la copertura dei provvedimenti d'integrazione all'estero, a maggior ragione dal momento che ne deriverebbero costi ancora maggiori nel caso in cui la persona interessata dovesse venire in Svizzera per sottoporsi a questi provvedimenti.
Per il secondo pilastro vale il principio secondo cui le prestazioni della LPP sono in rapporto diretto con i contributi passati e futuri. Molte casse pensioni prevedono tuttavia per loro scelta un'altro sistema, nel quale l'ammontare della prestazione d'invalidità è calcolato in percentuale del guadagno assicurato. L'introduzione nella LPP di altri criteri, come ad esempio un minimo di anni di residenza o l'adeguamento delle prestazioni al Paese di residenza, comporterebbe il pericolo che assicurati che hanno versato gli stessi contributi beneficino di prestazioni differenti. Questo sarebbe in contraddizione con il principio della parità di trattamento in vigore nella previdenza professionale. La LPP non prevede nessun provvedimento d'integrazione e di conseguenza la questione di una limitazione in questo ambito non si pone.
Ad 4. Come in qualsiasi altra assicurazione anche nell'assicurazione invalidità possono esservi casi isolati di abuso. Tuttavia non si può sicuramente affermare che l'aumento del numero di beneficiari di rendite AI sia da imputare ad un crescente abuso. Le cause sono piuttosto l'evoluzione del concetto di malattia, in particolare nell'ambito delle malattie psichiche, il progressivo superamento dei tabù nonché il numero e il grado di differenziazione delle diagnosi psichiatriche. Un'altra probabile causa dell'aumento dei beneficiari di rendite può essere inoltre l'elevata densità di medici specializzati, un fenomeno riscontrato anche nell'assicurazione malattie, dove, come è noto, un numero elevato di fornitori di prestazioni porta ad una crescita della domanda.
Come già dichiarato nella risposta alla mozione della CSS-N (03.3011), il Consiglio federale, vista l'evoluzione che si sta delineando nell'AI, è disposto a procedere senza indugio ad un'ulteriore revisione di legge e a proporre un pacchetto di misure atte a contenere l'aumento delle nuove rendite. Il DFI sta attualmente vagliando per conto del Consiglio federale diverse proposte ed elaborando un disegno di revisione che dovrebbe essere inviato in procedura di consultazione all'inizio del 2004. Le proposte del DFI prevedono l'eventualità dell'introduzione di un sistema nel quale le rendite, in particolare nei primi anni, verranno accordate solo a tempo limitato. Questa limitazione, non da ultimo grazie all'introduzione dei servizi medici regionali (SMR) avvenuta nel quadro della 4 revisione AI, dovrà tra l'altro permettere di migliorare la qualità degli accertamenti medici, di renderli più indipendenti e, se necessario, di aumentarne la frequenza. Fino alla scadenza del periodo summenzionato gli uffici AI dovranno praticare una politica d'integrazione attiva, dando maggiore importanza all'obbligo di collaborare degli assicurati. Si dovrà inoltre promuovere l'istituzionalizzazione della collaborazione tra l'AI e l'assicurazione per l'indennità giornaliera in caso di malattia - analogamente a quanto avviene tra l'AI e l'assicurazione contro la disoccupazione e tra l'AI e l'INSAI - in modo che l'AI possa contattare in tempo utile gli assicurati in malattia ed eventualmente ricorrere alle misure del caso. Per il resto le prestazioni individuali AI dovrebbero essere organizzate a livello federale e le attuali competenze cantonali nell'ambito dell'organizzazione e del personale dovrebbero essere soppresse. In questo modo si intende evitare la frammentazione della responsabilità. Inoltre le parti sociali dovrebbero essere maggiormente coinvolte nella vigilanza sull'esecuzione dell'assicurazione, analogamente al disciplinamento valido per l'assicurazione contro la disoccupazione e per l'INSAI.
Ad 5. L'obbligo degli istituti di previdenza di osservare le decisioni degli uffici AI vale unicamente per la previdenza minima legale. Per quanto riguarda la previdenza sovraobbligatoria quest'obbligo vale solo qualora gli istituti di previdenza applichino la stessa definizione d'invalidità utilizzata dall'AI. Visto che anche nelle prestazioni d'invalidità i dati statistici delle casse pensioni non fanno differenza tra le prestazioni minime prescritte dalla legge e quelle sovraobbligatorie previste dai regolamenti, l'aumento dei contributi prelevati dal secondo pilastro per la copertura del rischio d'invalidità, in seguito all'evoluzione riscontrata nell'assicurazione invalidità, non può essere determinato. Dato che la previdenza professionale assicura unicamente persone esercitanti un'attività lucrativa, si può tuttavia presumere che l'aumento dei costi sia maggiore di quello registrato nell'AI. In virtù dell'articolo 65 capoverso 2 LPP gli istituti di previdenza hanno l'obbligo di disciplinare il loro finanziamento in modo tale da poter fornire le prestazioni al momento in cui esse sono esigibili: di conseguenza, se i costi supplementari generati dall'incremento delle prestazioni d'invalidità non possono essere coperti attraverso altre entrate (soprattutto da redditi patrimoniali), gli istituti sono costretti ad aumentare i contributi. Il Consiglio federale farà analizzare i costi dell'invalidità nel secondo pilastro (v. 2), allo scopo di determinare tra l'altro in che misura l'aumento dei costi sia imputabile all'esecuzione delle decisioni AI e in che misura ad altri fattori (per esempio dal versamento di prestazioni non prescritte dalla legge).
Ad 6. Il Consiglio federale è consapevole che l'aumento dei casi AI si ripercuote direttamente sulle prestazioni minime LPP versate dagli istituti di previdenza (a causa dell'effetto vincolante delle decisioni dell'AI) e di conseguenza anche sui loro costi. Esso è del parere che la soluzione a questo problema vada ricercata nella causa dell'aumento dei casi AI ed ha quindi già dato il via all'elaborazione di misure nell'ambito dell'assicurazione invalidità, che saranno avviate in procedura di consultazione all'inizio del 2004 (v. 4).
Già a partire da quest'anno, la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003) permette agli istituti di previdenza di difendersi più facilmente dall'obbligo di versare prestazioni d'invalidità, qualora queste siano ingiustificate, nella misura in cui viene loro esplicitamente riconosciuta, in quanto interessati, la possibilità di presentare opposizione contro le decisioni AI (art. 49 cpv. 4 LPGA, art. 76 cpv. 1 lett. i OAI).
Risposta del Consiglio federale.