03.3257 · Interpellanza · 2003-06-03
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Introduzione
Dopo il rifiuto dell'accordo aereo da parte delle Camere federali (18 marzo 2003), la Germania ha immediatamente emanato una serie di severe norme unilaterali: il divieto di volo notturno è stato esteso alla fascia oraria dalle ore 21.00 alle ore 07.00, le quote di volo minime sopra il territorio della Germania del sud durante le ore di volo notturne e i fine settimana sono state innalzate e la clausola d'eccezione è stata inasprita con effetto a partire dal 10 luglio 2003. Mentre l'estensione del divieto di volo notturno e nei fine settimana e le nuove quote di volo minime, benché problematiche per l'esercizio dello scalo, possono essere compensate, l'inasprimento della clausola d'eccezione avrebbe messo in forse l'esistenza stessa dell'aeroporto di Zurigo e della compagnia Swiss. Quale conseguenza, a partire dal 10 luglio 2003, un gran numero di voli avrebbe dovuto essere annullato.
A giudizio del Consiglio federale, le misure disposte dalla Germania avrebbero compromesso in modo massiccio il traffico aereo da e verso lo scalo di Zurigo, violando nel contempo l'accordo sul traffico aereo tra la Svizzera e l'Ue. Per questo motivo, il 10 giugno 2003 il Collegio ha presentato ricorso alla Commissione europea contro l'ordinanza tedesca che disciplina gli atterraggi e i decolli sopra lo spazio aereo tedesco. Per evitare gli svantaggi gravi e irreversibili derivanti dall'ordinanza tedesca, la Svizzera ha inoltre chiesto alla Commissione europea di disporre una serie di misure provvisorie.
La Germania tuttavia non era disposta a negoziare la sospensione o il rinvio delle misure unilaterali previste a partire dal 10 luglio 2003 finché non era chiaro entro quando sarebbero stati creati i presupposti per una valida soluzione alternativa agli atterraggi da nord. L'aeroporto di Zurigo aveva già da tempo chiesto al DATEC l'autorizzazione di effettuare atterraggi da sud e da est, e di realizzare nel contempo le necessarie infrastrutture. Il 24 giugno 2003, l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ha rilasciato tali autorizzazioni a nome del DATEC.
In virtù di questa nuova situazione, sia le autorità federali che la compagnia Swiss, Unique e il governo del Cantone Zurigo erano del parere che non fosse il caso di attendere unicamente l'esito dei ricorsi pendenti in Germania e a Bruxelles ma che occorresse convincere le autorità tedesche a sospendere almeno temporaneamente le restrizioni previste.
Il 26 giugno 2003, il Ministro dei trasporti tedesco Manfred Stolpe e il Consigliere federale Moritz Leuenberger hanno firmato una dichiarazione dalla quale risultava che la Germania avrebbe rinviato l'inasprimento della clausola d'eccezione, che la Svizzera avrebbe autorizzato gli atterraggi da sud sull'aeroporto di Zurigo a partire dal 30 ottobre 2003, adoperandosi inoltre per mettere gradualmente a punto nuove procedure di avvicinamento (per es. tramite il sistema di atterraggio strumentale ILS).
Detta dichiarazione è stata rilasciata su esplicita riserva dell'esito dei ricorsi pendenti a Bruxelles e Mannheim. In tal modo è garantito che, a prescindere dal contenuto della dichiarazione, l'ordinanza tedesca e le sue ricadute sullo scalo Unique, sulla compagnia Swiss e sulla popolazione saranno sottoposte a un approfondito esame da parte delle istituzioni citate.
La dichiarazione prevede inoltre l'elaborazione e la messa in atto coordinata di una strategia per il controllo della sicurezza aerea nelle regioni di frontiera sulla base di chiari principi legali. Tale strategia dovrà garantire la sicurezza del traffico aereo, una perfetta gestione dei flussi di traffico sul piano tecnico, tenendo conto degli sviluppi in atto a livello europeo. Con ogni probabilità, questi lavori richiederanno un certo tempo data la complessità della questione sia sul piano tecnico che giuridico.
ad domanda 1
Conformemente a quanto chiesto dall'autore dell'interpellanza, il Consiglio federale ha fatto il possibile per impedire l'entrata in vigore, il 10 luglio 2003, delle misure unilaterali imposte dalla Germania. Questo obiettivo è stato raggiunto (cfr. introduzione) e l'esercizio dell'aeroporto non ha subito svantaggi.
Anche dopo l'incontro tra il Consigliere federale Leuenberger e il Ministro dei trasporti tedesco Stolpe, la Svizzera ha inoltre mantenuto il ricorso presentato il 10 giugno 2003 alla Commissione europea; in questo ricorso si chiede l'emanazione di misure provvisorie volte ad evitare, già durante la procedura in corso, di durata peraltro incerta, le ripercussioni negative dell'ordinanza tedesca sull'aeroporto di Zurigo.
ad domanda 2
Il 10 giugno 2003, la Confederazione ha presentato un ricorso alla Commissione europea. Come esposto poc'anzi, intense trattative hanno condotto, il 26 giugno 2003, alla dichiarazione congiunta dei Ministri dei trasporti dei due Paesi. I negoziati volti mettere a punto un accordo sulla sicurezza aerea sono attualmente in corso.
ad domanda 3
Le autorità federali si avvalgono del sostegno di altri enti. Il ricorso presentato alla Commissione europea il 10 luglio 2003 è stato formulato da uno studio di avvocatura di Bruxelles specializzato in diritto europeo. Unique, Swiss, Skyguide e le autorità del Cantone Zurigo vengono consultati prima di prendere decisioni importanti in relazione a questo dossier. Ciò riguarda sia la procedura di ricorso che gli sforzi fatti a livello negoziale.
ad domanda 4
Le autorità aeronautiche elvetiche sono in contatto con numerosi Stati e organizzazioni internazionali (Organizzazione dell'aviazione civile internazionale OACI, Commissione europea dell'aviazione civile CEAC, Eurocontrol, ecc.). Le restrizioni imposte dalla Germania agli atterraggi sull'aeroporto di Zurigo sono oggetto di regolari discussioni con i rappresentanti di altri Paesi. Anche nei contatti con la Commissione europea, le autorità elvetiche fanno valere la posizione della Svizzera. Non vanno inoltre dimenticati gli intensi sforzi compiuti dall'Ambasciata svizzera di Berlino per difendere gli specifici interessi del nostro Paese in questo dossier.
ad domanda 5
I rappresentanti della Confederazione, presentando ricorso alla Commissione europea il 10 giugno 2003, hanno optato per una procedura che applicano anche gli Stati membri dell'Ue: il ricorso è redatto in una delle lingue nazionali (tedesco), non da ultimo per dar prova di una certa determinatezza. È comunque stata allegata al dossier una cosiddetta "Convenience Translation" in lingua inglese.
ad domanda 6
La Svizzera ha esposto chiaramente alla Commissione europea i motivi per cui è indispensabile che una decisione venga presa in tempi brevi. Come già precisato nella risposta alla domanda n. 4, nei contatti con le istituzioni europee la necessità che una decisione venga presa rapidamente è stata sottolineata più volte.
ad domanda 7
Senza dubbio, i problemi tra due Stati che intrattengono rapporti di buon vicinato dovrebbero poter essere risolti per via negoziale. Ciò non significa tuttavia che la Svizzera ha i mezzi per dissuadere la Germania dal proposito di adottare misure unilaterali.
Tuttavia, è sempre stato ed è tuttora intenzione del Consiglio federale continuare le trattative con la Germania. Anche l'azione legale promossa dalla Svizzera non è un ostacolo al proseguimento dei contatti bilaterali in relazione a questo dossier. Come detto, il 26 giugno 2003 i due Ministri dei trasporti hanno rilasciato una dichiarazione congiunta. Il Consiglio federale, dal canto suo, si adopererà anche in futuro per risolvere nel migliore dei modi il problema della sicurezza aerea nella regione di frontiera tra la Germania e la Svizzera.
ad domanda 8
Le autorità federali, per quanto possibile, sostengono Swiss e Unique in tutte le procedure pendenti presso tribunali amministrativi tedeschi. Swiss e Unique possono invocare il rigetto delle misure unilaterali tedesche ribadito in diversi scritti della Confederazione. In particolare, possono anche appellarsi alle spiegazioni date dalla Confederazione alla Commissione europea riguardo alle conseguenze negative che l'ordinanza tedesca avrà sull'aeroporto di Zurigo. Il Consiglio federale è comunque dell'avviso che un intervento distinto della Confederazione presso i tribunali non sia opportuno per due motivi: da una parte non è certo che le autorità federali in questo caso siano legittimate ad agire, dall'altra la Commissione europea potrebbe rifiutarsi di entrare nel merito del ricorso se la Confederazione difende già i propri interessi dinanzi a un tribunale tedesco. Inoltre, un ricorso svizzero presso tribunali tedeschi limiterebbe maggiormente le possibilità di negoziare che un ricorso presentato a Bruxelles. La ripartizione dei compiti concordata dalle parti, ossia un ricorso da parte della Confederazione a Bruxelles e un'azione promossa da Swiss e Unique a Mannheim, strettamente coordinati tra loro, è sembrata la soluzione più opportuna.
Risposta del Consiglio federale.