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03.3294 · Interpellanza · 2003-06-17

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Al Consiglio federale è noto che durante la guerra in Iraq sono stati impiegati differenti tipi di munizione a frammentazione. Egli non è tuttavia a conoscenza del numero delle vittime in relazione alla munizione a frammentazione inesplosa.

2. Il quoziente statistico dei proiettili inesplosi è inferiore con l'impiego di munizioni a frammentazione con dispositivo di autodistruzione e autodisattivazione rispetto all'impiego di munizione a frammentazione non equipaggiata di tale meccanismo. Per il Consiglio federale ne risulta che è anche inferiore la probabilità che la popolazione sia vittima di incidenti dopo un conflitto.

3. La munizione a frammentazione equipaggiata con un meccanismo di autodistruzione e autodisattivazione presenta un quoziente inferiore di proiettili inesplosi. Questo significa in primo luogo che rispetto all'impiego di munizione a frammentazione non provvista di tale meccanismo il pericolo di incidenti è inferiore. Dopo un conflitto devono inoltre essere disinnescati complessivamente meno proiettili inesplosi. Questo ha come conseguenza che una regione coinvolta può essere ripulita più rapidamente ed è pertanto a disposizione in minor tempo per un nuovo utilizzo sociale ed economico. La durata più breve dello sgombero dei proiettili inesplosi di moderne munizioni a frammentazione dovrebbe avere come conseguenza anche minori costi per il pertinente programma di sgombero.

4. Il primo protocollo supplementare delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 (RS 0.518.521) esige dalle parti in conflitto che rinuncino ad attacchi in cui gli obiettivi militari non sono chiaramente distinti da eventuali bersagli civili.

Conformemente all'articolo 51 di tale protocollo supplementare sono considerati attacchi indifferenziati e pertanto vietati segnatamente i seguenti generi di attacco:

- gli attacchi mediante bombardamento contro singoli obiettivi militari chiaramente separatati tra di loro situati in città, in paesi, in villaggi o in qualsiasi altra zona caratterizzata da una concentrazione analoga di persone civili o di beni di carattere civile

- gli attacchi dai quali ci si può attendere che provochino incidentalmente morti e feriti fra la popolazione civile, danni ai beni di carattere civile, o una combinazione di perdite umane e di danni, che risulterebbero eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto.

Conformemente all'articolo 57 del suddetto protocollo, l'aggressore deve dar prova della massima prudenza nella scelta dei mezzi e dei metodi di aggressione, per impedire o in ogni caso limitare al minimo morti e feriti tra la popolazione civile, danni ai beni di carattere civile o una combinazione di perdite umane e di danni. In via conclusiva si può ritenere che l'impiego di munizione a frammentazione nell'ingaggio di obiettivi militari è vietato in zone densamente popolate se non è possibile distinguere chiaramente detti obiettivi militari da civili e oggetti civili o se è possibile che il numero di vittime civili e/o i danni subiti da oggetti civili sarebbero sproporzionati. Anche se tale questione deve essere esaminata di volta in volta in ogni caso singolo, va osservato che l'impiego di munizione a frammentazione caratterizzata da un elevato quoziente di proiettili inesplosi in città e villaggi abitati costituisce in generale un'opzione altamente problematica.

5. La RUAG non ha fornito alcuna componente impiegata per la munizione britannica a frammentazione e non partecipa ad alcun corrispondente affare di compensazione.

La società Merz non è figurata sinora come fornitrice di materiale bellico presso gli organi del Segretariato di Stato dell'economia (seco) competenti per il rilascio dell'autorizzazione.

Risposta del Consiglio federale.

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