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03.3363 · Mozione · 2003-06-19

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale ritiene la salvaguardia della sicurezza interna uno dei compiti fondamentali dello Stato, svolto in comune dalla Confederazione e dai Cantoni. In base alla Costituzione federale ne sono responsabili in primo luogo i Cantoni e rientra nel loro ambito di competenza stabilire in che modo adempiere i loro compiti di polizia in materia di sicurezza (sovranità cantonale in materia di polizia; cfr. art. 3 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Cost.; RS 101).

L'importanza della questione di come e con quali mezzi la polizia debba affrontare i disordini violenti ai margini di grandi eventi, è risaltata negli ultimi tempi in occasione del WEF di Davos ed è stata confermata recentemente durante il vertice del G8 a Evian. Il Consiglio federale ha perciò avuto occasione di esprimere un parere relativo a vari aspetti di tale problematica (si rinvia alle sue risposte a: 03.1038 Interrogazione ordinaria urgente Eberhard; 03.3020 Interpellanza Gruppo radicale-democratico; 03.3108 Mozione Eberhard). Il problema è stato riconosciuto (cfr. per l'analisi attuale della situazione il "Rapporto sicurezza interna della Svizzera 2002", giugno 2003). La questione è inoltre trattata nel quadro del Progetto USIS (Esame del sistema di sicurezza interna della Svizzera) per quanto concerne la distribuzione dei compiti e dei mezzi tra i Cantoni nonché tra i Cantoni e la Confederazione.

Il Consiglio federale si esprime come segue riguardo alle richieste della mozione:

1.-2. Come tutte le restrizioni giuridiche poste all'esercizio dei diritti fondamentali, le misure proposte dalla mozione, volte a limitare le libertà d'opinione e di riunione (art. 16 e 22 Cost.), oltre a disporre di una base legale ed essere giustificate da un interesse pubblico, devono soddisfare i criteri costituzionali dell'idoneità e della necessità.

La mozione invita il Consiglio federale a creare un diritto federale in parte nuovo che permetta di disporre, in relazione a grandi manifestazioni di portata intercantonale, misure di polizia coercitive a scopo preventivo nei confronti di persone di cui, in base al loro atteggiamento passato, si deve presumere che intendano usare violenza contro persone e oggetti.

In occasione di eventi di portata intercantonale, già attualmente la Confederazione può coordinare insieme ai Cantoni misure per la salvaguardia della sicurezza interna (art. 57 cpv. 2 Cost.). La mozione invece aspira ad affidare alla Confederazione, in occasione di simili eventi, delle competenze che, al di là della funzione coordinatrice, le permettano di disporre autonomamente di misure di polizia coercitive.

Il Consiglio federale è contrario a questa estensione a livello federale delle competenze relative ai mezzi di polizia in occasione di grandi manifestazioni per il seguente motivo: gli strumenti giuridici necessari per fermare e controllare persone esistono già nella prassi laddove si rivelano effettivamente necessari, vale a dire a livello cantonale; essi potrebbero tutt'al più essere sfruttati in maniera più conseguente e più a fondo, ma ciò dev'essere valutato dai Cantoni competenti.

Per citare un esempio relativo alle possibilità di agire nell'ambito delle misure coercitive di polizia a livello cantonale, si rinvia alla legge in materia di polizia del Cantone della capitale, Berna. Essa prevede il fermo e il controllo di persone nell'articolo 27 capoversi 1 e 2 e la confisca di oggetti che minacciano la sicurezza di altre persone nell'articolo 42 capoverso 2. La polizia può inoltre prendere in custodia e fermare persone, se ciò è necessario per impedire l'imminente esecuzione o la prosecuzione di un reato grave (cfr. art. 32 cpv. 1 lett. b). Per quanto riguarda la limitazione della libertà di movimento, l'articolo 29 prevede la possibilità di allontanare o tenere a distanza delle persone da determinati luoghi.

Per quanto riguarda il "sequestro di utensili", il progetto del Consiglio federale del 20 settembre 2002 di revisione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LArm; RS 514.54) prevede, all'articolo 7b, un divieto di portare abusivamente oggetti pericolosi (quali mazze da baseball, accette, pietre da pavimentazione, coltelli per tagliare tappeti o da cucina) in luoghi accessibili al pubblico. Tali oggetti devono poter essere confiscati dalla polizia "se in base alle circostanze si deve temere che vengano usati come armi o per minacciare o ferire persone" (Rapporto esplicativo sull'avamprogetto di revisione). Premesso che questa disposizione entri definitivamente a far parte della legge, anche questo punto della richiesta della mozione dovrebbe essere soddisfatto.

La competenza della Confederazione sussiste per altro già oggi, nei casi in cui devono essere salvaguardati gli interessi nazionali relativi alla sicurezza nei confronti dell'estero. Esiste ad esempio la possibilità di impedire, mediante il divieto d'entrata o il rinvio al confine, l'entrata in Svizzera ai manifestanti che intendono raggiungerla dall'estero. In occasione del vertice del G8, la Confederazione era in possesso dei dati personali necessari per disporre tali misure grazie alla registrazione di antiglobalizzatori violenti permessa dalla legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120) e in base alle indicazioni fornite dall'estero. In casi particolari il Consiglio federale può in generale disporre misure necessarie dal punto di vista della sicurezza basandosi direttamente sulla Costituzione (art. 185 cpv. 3 Cost.).

3. Non appare realizzabile nella prassi la richiesta della mozione di creare una nuova pena accessoria mediante il divieto di partecipazione a determinate manifestazioni. Il giudice che pronuncia la pena principale, al momento della condanna dell'autore X di un reato, dovrebbe essere a conoscenza di tutte le manifestazioni potenzialmente violente previste a cui X potrebbe partecipare. Ciò è impossibile, poiché da una parte le manifestazioni si formano spesso spontaneamente, senza essere il risultato di una pianificazione pubblica a lungo termine su cui il giudice si potrebbe basare al momento della pronuncia della pena accessoria; dall'altra non è praticamente possibile determinare in anticipo quali manifestazioni porteranno a disordini violenti. Infine, una siffatta pena accessoria mediante il divieto di partecipazione non sarebbe realizzabile poiché, analogamente a quanto affermato dal Consiglio federale in altra sede in riferimento alla realizzabilità di "aree interdette", nella prassi si rivela difficile procedere a controlli minuziosi d'identità, presupposti dall'applicazione di un divieto di partecipazione alle manifestazioni (violente). Inoltre andrebbe valutato il fatto che le persone, numerose, che per la prima volta commettono un reato, non sarebbero prese in considerazione dal provvedimento, che può essere disposto unicamente in collegamento con una condanna per un reato principale. Si confermerebbe in questo caso l'osservazione generale secondo cui l'effetto preventivo di una norma penale diminuisce conl'aumento della possibilità che la violazione della legge rimanga senza conseguenze.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.