Lexipedia

03.3602 · Interpellanza · 2003-12-15

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Ad 1

La legge del 4 ottobre 2002 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (RS 861) è entrata in vigore il 1° febbraio 2003. Nell'ordinanza del 9 dicembre 2002 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (RS 861.1) è stato stabilito che le richieste complete per aiuti finanziari devono essere presentate all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) al più tardi 12 settimane prima che la struttura inizi l'attività, aumenti la propria offerta o esegua provvedimenti in tal senso. Le richieste di contributi potevano essere inoltrate solo dopo l'entrata in vigore della legge. Le strutture che hanno iniziato l'attività, aumentato la loro offerta o eseguito provvedimenti fra il 1° febbraio ed il 23 maggio 2003 non avrebbero dunque potuto rispettare il limite d'inoltro delle 12 settimane precedenti l'inizio dell'attività e non avrebbero quindi potuto soddisfare le condizioni formali richieste. Per garantire aiuti finanziari anche a questi istituti, nell'ordinanza è stata integrata una disposizione transitoria (art. 15), secondo cui la loro richiesta di fondi doveva pervenire all'UFAS entro il 28 febbraio 2003. La disposizione transitoria non costituisce quindi alcun ostacolo, ma ha bensì permesso ai richiedenti interessati di potere comunque presentare una richiesta di contributi.

Ad 2

L'informazione concernente la disposizione transitoria, oltre che nell'ordinanza stessa, è già contenuta nel comunicato stampa del 9 dicembre 2002 ed è accessibile a partire da questa stessa data sul sito Internet dell'UFAS. Il 22 gennaio 2003 l'UFAS ha inviato alle organizzazioni specializzate nel campo dell'assistenza all'infanzia complementare alla famiglia un articolo modello concernente il finanziamento iniziale nel quale si faceva esplicitamente riferimento alla disposizione transitoria chiedendo di pubblicarlo sugli organi d'informazione interni.

Il 27 gennaio 2003 è stata attivata la pagina Internet dell'UFAS contenente le informazioni relative agli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia. A partire dalla stessa data su questo sito sono direttamente accessibili, tra l'altro, i moduli di richiesta e le spiegazioni per completare le richieste di contributi, nonché la legge e l'ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia. Nella rubrica "Aiuti finanziari" si rimanda, come nel prospetto sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia, al termine d'inoltro generale di 12 settimane prima dell'inizio dell'attività della struttura interessata. Nelle spiegazioni date per completare le richieste di fondi viene esplicitamente ricordato che le condizioni per il diritto a richiedere aiuti finanziari sono disciplinate dalla legge e dall'ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia.

I collaboratori dell'UFAS rendono sempre attente le persone interessate al fatto che tutte le informazioni necessarie sono disponibili sulla pagina Internet e rimandano alle spiegazioni per completare le richieste di contributi nonché alle basi legali (legge e ordinanza).

Il termine d'inoltro delle 12 settimane precedenti l'inizio dell'attività della struttura interessata è quindi pubblicamente noto. Alle strutture che hanno iniziato la propria attività, aumentato la propria offerta o eseguito provvedimenti tra il 1° febbraio ed il 23 maggio 2003 doveva quindi risultare chiaro di non poterlo rispettare. La maggior parte di questi istituti si è anche informata su possibili disposizioni derogatorie esistenti, sia su Internet sia presso l'UFAS. Durante le settimane che hanno immediatamente preceduto o seguito l'entrata in vigore della legge, i collaboratori dell'UFAS hanno risposto a molte domande riguardanti il termine d'inoltro.

Ad 3

Come ricordato nella risposta alla domanda 1, il termine d'inoltro è a vantaggio del richiedente. Senza una tale scadenza avrebbero potuto essere inoltrate richieste solo da parte di strutture che avessero iniziato l'attività al più presto 12 settimane dopo l'entrata in vigore della legge. La maggior parte dei richiedenti interessati dalla disposizione transitoria ha potuto rispettare senza problemi il termine d'inoltro grazie alle informazioni ricevute dall'UFAS.

Risposta del Consiglio federale.

03.3602 | Lexipedia | Lexipedia