04.1007 · Interrogazione · 2004-03-03
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è disposto ad adottare misure per aumentare la trasparenza in relazione alle compagnie aeree e al loro Paese di origine. Esso comprende altresì le ragioni che spingono i consumatori a chiedere maggiori informazioni sullo stato di sicurezza dei velivoli.
Su richiesta, le agenzie viaggio sono tenute ad informare i passeggeri circa la compagnia aerea che effettua il volo da essi prenotato. Solo così, i clienti possono decidere se affrontare il viaggio con un'aerolinea che eventualmente non offre tutte le garanzie di sicurezza. I passeggeri devono potersi informare sull'identità e la provenienza della compagnia presso cui hanno prenotato il volo ed essere sicuri che essa adempia i requisiti di sicurezza fissati dalle autorità aeronautiche. Per obbligare le agenzie viaggio ad informare in modo attivo la clientela circa il nome della compagnia che effettua un determinato volo, occorrerebbe una precisa normativa sulla dichiarazione di merci e servizi (cfr. art. 2 della legge federale del 5 ottobre 1990 sull'informazione dei consumatori; LIC, RS 944.0).
Il nome della compagnia aerea e del suo Paese di provenienza non forniscono di per sé alcuna indicazione sul livello di sicurezza, ma offrono per lo meno ai passeggeri la possibilità di chiedere ulteriori informazioni sul vettore in questione.
Negli aeroporti nazionali di Zurigo e Ginevra e negli aerodromi regionali svizzeri, l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) effettua sporadicamente ispezioni su velivoli stranieri. Nel corso di simili controlli a campione vengono esaminati in media 200 aerei all'anno; in Svizzera, però, gli atterraggi di velivoli stranieri superano annualmente le 100'000 unità. Ne consegue che l'UFAC riesce a controllare sommariamente soltanto una piccolissima parte degli aerei stranieri che atterrano in Svizzera. Nel caso dei controlli SAFA (Safety Assessment of Foreign Aircraft), si tratta di "istantanee" che non consentono di trarre conclusioni né sull'intera flotta, né sullo stato a lungo termine di un aereo. Se vengono rilevate lacune, i velivoli sono sottoposti a un controllo successivo quando fanno nuovamente scalo nel nostro Paese; inoltre, se necessario, viene loro vietato l'atterraggio fintantoché non è stato posto rimedio alle carenze constatate.
L'elenco allestito dall'UFAC, nel quale figurano simili velivoli, è uno strumento di lavoro interno che serve, da un lato, per l'esame delle domande di compagnie aeree estere desiderose di operare in Svizzera, e dall'altro agli ispettori SAFA per pianificare i controlli. I dati tecnici in esso contenuti sono difficilmente comprensibili per i profani; per questo motivo l'elenco viene messo a disposizione unicamente della polizia aerea per l'applicazione di misura di polizia aerea.
La pubblicazione di questo strumento di lavoro interno all'Ufficio non costituisce pertanto un metodo appropriato per informare l'opinione pubblica sullo stato della sicurezza dei velivoli stranieri, in quanto la verifica sommaria di un ristretto numero di apparecchi non consente di trarre conclusioni né sull'intera flotta, né sullo stato a lungo termine di un aereo. Per questo motivo, l'impegno della Svizzera in seno agli organismi internazionali deve concentrarsi innanzitutto sulla definizione di una prassi unitaria per la pubblicazione delle informazioni utili all'opinione pubblica sul grado di sicurezza dei velivoli delle compagnie straniere operanti in Svizzera. Dal punto di vista della sicurezza, inoltre, non vi è alcuna necessità urgente di agire, poiché i velivoli con gravi carenze non possono comunque atterrare in Svizzera.
Le ragioni che si oppongono alla pubblicazione di questa "lista nera" non sono solo pratiche, ma anche contrattuali e inerenti alla protezione dei dati e alla responsabilità civile. Conformemente a una decisione presa nel 1997 dalla conferenza dei direttori generali della Conferenza Europea dell'Aviazione Civile (CEAC), i dati rilevati in occasione dei controlli SAFA vengono immessi in una banca dati centrale a cui hanno accesso tutte le autorità responsabili dell'aviazione civile nei Paesi membri della CEAC. In quell'occasione è stato stabilito che ogni Stato è tenuto a trattare in maniera confidenziale i dati di un altro Stato. Per contro, ogni Stato è libero di decidere come utilizzare i propri dati in conformità alla sua legislazione nazionale.
Tuttavia, nel presente caso non si tratta di una decisione giuridicamente vincolante, bensì unicamente di una raccomandazione della CEAC. Con la loro approvazione, i direttori generali si sono impegnati a far applicare per quanto possibile tale raccomandazione nel loro Paese. Una non applicazione delle raccomandazioni non permette agli altri Paesi di far valere alcuna pretesa giuridica. Una non applicazione della raccomandazione oppure una deroga a quanto pattuito può tuttavia avere altre conseguenze. Nella fattispecie, ad esempio, la Svizzera è stata aspramente criticata da alcuni Stati membri della CEAC e dal Segretariato CEAC in relazione alla divulgazione dell'informazione secondo cui la Flash Airlines soggiaceva a un divieto di volo nel nostro Paese; inoltre, le è addirittura stata prospettata la minaccia dell'esclusione dal programma SAFA.
Da chiarimenti chiesti nel 1998 all'Incaricato federale della protezione dei dati è emerso che, in virtù della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1), la Svizzera non sarebbe in linea di principio autorizzata a immettere nella banca dati centrale i risultati dei controlli da essa effettuati. Tuttavia, dato che la partecipazione al programma SAFA può contribuire ad accrescere la sicurezza del traffico aereo in Europa e in Svizzera, l'Incaricato federale della protezione dei dati ha stabilito che le informazioni da destinare alla banca dati devono limitarsi unicamente ai dati tecnici ed essere accessibili soltanto alle autorità europee dell'aviazione civile, le quali si impegnano dal canto loro a non divulgare all'opinione pubblica i dati forniti dalla Svizzera.
Secondo il Consiglio federale, l'eventuale pubblicazione di informazioni sullo stato di sicurezza dei velivoli stranieri deve essere armonizzata a livello internazionale. In occasione dell'ultima conferenza dei direttori della CEAC, la Svizzera si è impegnata affinché sia definito a livello internazionale un modo di procedere comune per quanto concerne il trattamento unitario dei dati e la loro eventuale pubblicazione.
Nell'attesa, è stato deciso che l'UFAC risponderà alle richieste d'informazione scritte di singoli privati per informarli se velivoli di una determinata compagnia aerea si trovano sul suo elenco. Se nessun aereo vi figura, l'UFAC provvederà a darne conferma. Se invece un aereo di una data compagnia si trova sull'elenco, l'UFAC indirizzerà direttamente il richiedente alla compagnia chiamata in causa, confermandone o smentendone poi la risposta. Dato che l'elenco rappresenta di fatto soltanto una sorta di "istantanea", l'UFAC ha preso contatto con tutte le compagnie i cui velivoli si trovano sulla sua "lista nera": da questa verifica è emerso che in quasi tutti i casi le imprese hanno provveduto a rimediare alla situazione, o colmando le lacune constatate, oppure ritirando dall'esercizio o vendendo l'aereo su cui erano stati riscontrati difetti.
In conclusione, occorre sottolineare che nell'elenco dell'UFAC non figurano attualmente aerei per i quali vige un divieto di atterraggio in Svizzera che potrebbero risultare di interesse per l'opinione pubblica.
Risposta del Consiglio federale.