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04.1054 · Interrogazione · 2004-05-06

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

In primo luogo va ricordato che il 18 maggio 2004 il Consiglio federale ha deciso di sospendere la revisione in corso della legge sulle lotterie e le scommesse professionalmente organizzate (LLS) e ha accettato la proposta della Conferenza dei direttori cantonali competenti "revisione della legge sulle lotterie", le cui intenzioni sono di porre personalmente rimedio alle lacune esistenti nel settore delle lotterie e delle scommesse. Concretamente si dovrebbe centralizzare la procedura di autorizzazione e la vigilanza delle grandi lotterie, accrescere la trasparenza e separare maggiormente i poteri nonché dare più spazio a prevenzione e trattamento della dipendenza dal gioco. La Conferenza dei direttori cantonali competenti si è impegnata nei confronti del Consiglio federale affinché sia adottato un progetto di concordato ad hoc per gennaio 2005, con entrata in vigore prevista per il 1° gennaio 2006. Dal canto suo, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) della redazione di un rapporto di analisi entro l'inizio del 2007, per verificare se gli obiettivi della Conferenza dei direttori cantonali competenti sono stati raggiunti entro i termini previsti e se le misure adottate sono sufficienti.

1. I proventi - attualmente stimati intorno ai 400 milioni di franchi l'anno - dei grandi organizzatori Swisslos e la Lotterie Romande, in mano ai Cantoni, sono versati nei fondi cantonali della lotteria e dello sport secondo una determinata chiave di ripartizione. La responsabilità della ripartizione dei fondi spetta ad un'autorità cantonale (ad es. il Consiglio di Stato o una commissione speciale). L'ordinanza relativa alla legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate (OLLS; RS 935.511) obbliga soltanto i Cantoni a fornire alla Confederazione un determinato numero di informazioni sui giochi offerti (fatturato, vincite, prezzo dei biglietti, ecc.) affinché la Confederazione abbia un quadro generale della situazione delle lotterie in Svizzera. La legislazione in vigore non sancisce tuttavia l'obbligo generale di rendere conto della ripartizione o dell'uso dei proventi risultanti da lotterie e scommesse, tanto meno la pubblicazione di un compendio. Secondo il parere del Consiglio federale sarebbe auspicabile una maggiore trasparenza a questo proposito. Tale avviso è peraltro condiviso dai partecipanti alla procedura di consultazione relativa al progetto di revisione della legge sulle lotterie, avviato all'inizio del 2003, la maggioranza dei quali ha approvato le proposte tese ad aumentare la trasparenza in materia di ripartizione dei fondi. Il Consiglio federale esaminerà all'inizio del 2007 le misure adottate dai Cantoni per migliorare la trasparenza e deciderà quindi se, e in quale misura, è necessario l'intervento della Confederazione in questo contesto.

2. Attualmente i Cantoni rispondono in modo diverso alle esigenze di informazione del pubblico. Secondo il Consiglio federale, i Cantoni potrebbero contribuire a migliorare la situazione pubblicando regolarmente una lista dei progetti o degli organismi sostenuti e i relativi contributi accordati. Da notare che alcuni seguono già questa via e che i Cantoni stessi hanno inoltre espresso la loro volontà di colmare le lacune esistenti attualmente nell'ambito delle lotterie e delle scommesse, comprese le lacune in materia di trasparenza. Non vi sono pertanto motivi, a parere del Consiglio federale, di scostarsi dalla decisione presa il 18 maggio 2004.

3. Numerosi Cantoni pubblicano regolarmente informazioni relative alle attività finanziate con i fondi cantonali della lotteria e dello sport mediante comunicati stampa, via internet o nel loro consuntivo. Nel caso di altri Cantoni, tali dati non sono purtroppo disponibili. L'Ufficio federale della giustizia, cui spetta la vigilanza sull'esecuzione della legge sulle lotterie, ha proceduto ad un sondaggio presso tutti i Cantoni al fine di conoscere lo stato dei fondi cantonali della lotteria e dello sport nonché l'ammontare delle riserve alla fine del 2003.

In base alle risposte ricevute (24 ad oggi), lo stato dei fondi cantonali della lotteria ammonta a 327 milioni di franchi alla fine del 2003 e (in base alle risposte fornite da 23 Cantoni) quello dei fondi cantonali sportivi ad un totale di 164 milioni di franchi. I movimenti annuali (entrate ed uscite) sono più o meno equilibrati. I Cantoni insistono sul fatto che somme considerevoli figuranti nei fondi alla fine dell'anno sono già state attribuite ma non ancora versate. L'avere del fondo genera interessi che si aggiungono all'ammontare del fondo stesso.

Per quanto riguarda gli importi che le società di lotterie trattengono a titolo di riserva e che non hanno ancora versato nei fondi cantonali della lotteria e dello sport, le autorità cantonali non sono state in grado di fornire informazioni entro i termini stabiliti o si sono limitate a rinviare ai rapporti di gestione delle diverse società (Swisslos, la Loterie Romande, la Società di Sport Toto e la Società Lotto svizzero a numeri), rapporti poco eloquenti in merito alle riserve. Data l'importanza economica delle società di lotterie e il monopolio de facto che queste esercitano sull'organizzazione delle lotterie e scommesse di una certa importanza, sarebbe auspicabile secondo il Consiglio federale, informare adeguatamente il pubblico sulla loro situazione economica e sul loro giro d'affari. Sull'esempio delle case da gioco, potrebbero presentare annualmente un rapporto di gestione conforme alle disposizioni del Codice delle obbligazioni applicabili alle società anonime.

4. La fissazione e la riscossione degli emolumenti relativi al rilascio di autorizzazioni e la vigilanza di lotterie e scommesse attualmente sul mercato sono di competenza dei Cantoni. L'ammontare degli emolumenti varia a volte fortemente da un Cantone all'altro. I Cantoni hanno preso atto del problema posto dagli emolumenti. Anche su questo punto il Consiglio federale ritiene che sia necessario dare in primo luogo ai Cantoni la possibilità di apportare personalmente i necessari correttivi.

5. È in prima istanza ai Cantoni che incombe la responsabilità del rilascio delle autorizzazioni e della vigilanza su lotterie e scommesse. La legalità di numerosi giochi proposti da grandi organizzatori di lotterie e scommesse è oggetto di controversie, in particolare da parte delle case da gioco. I Cantoni considerano tali giochi legali. Si tratta in particolare delle scommesse "Sporttip" e PMU nonché degli apparecchi automatici per i giochi di lotteria del tipo "Tactilo". Spetta ai tribunali decidere in merito.

6. Entro l'inizio del 2006, i Cantoni prevedono di istituire su base volontaria e nel quadro di un concordato intercantonale, una commissione centralizzata incaricata del rilascio di autorizzazioni e della sorveglianza dei loro due grandi organizzatori di lotterie e scommesse. Il compito di tale commissione sarebbe, tra l'altro, di contribuire ad una maggiore separazione dei poteri tra le diverse autorità e di rinforzare il controllo esercitato dallo Stato sulle lotterie e sulle scommesse offerte dai grandi organizzatori. Alla luce del rapporto del DFGP già evocato, il Consiglio federale determinerà se i Cantoni hanno raggiunto gli obiettivi che si sono fissati, o nel caso contrario, se è necessario l'intervento della Confederazione.

Risposta del Consiglio federale.