04.1140 · Interrogazione · 2004-10-08
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
In via riassuntiva, il Consiglio federale risponde alle domande come segue:
La legge federale del 6 ottobre 1989 per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LAG), la Convenzione dell'ONU del 1997 sui diritti dell'infanzia e gli articoli 67, 11 e 41 della nuova Costituzione federale del 1999, sono le principali basi giuridiche della politica federale dell'infanzia e della gioventù.
Sostenendo le attività extrascolastiche destinate ai fanciulli e ai giovani e promovendo le possibilità di partecipazione, il Consiglio federale si propone di abilitare il maggior numero possibile di giovani a costruire positivamente il proprio percorso esistenziale e il proprio contesto sociale, poiché la nostra società democratica, multiculturale e globalizzata deve poter contare su giovani attivi, sicuri di sé e solidali.
Nella legge sulle attività giovanili (LAG) sono disciplinate le condizioni che devono essere adempite per ottenere sussidi in base al credito destinato alla promozione delle attività giovanili. La partecipazione è un importante concetto chiave nella promozione delle attività giovanili. Devono pertanto essere primariamente sostenute organizzazioni che offrono attività giovanili svolte da giovani per i giovani piuttosto che organizzazioni nelle quali attività destinate ai giovani sono condotte da adulti. Inoltre l'attività giovanile prestata da un'organizzazione deve essere d'interesse nazionale, svolgersi in ambito extrascolastico e non avere scopo lucrativo.
Il credito complessivo destinato alla promozione delle attività giovanili extrascolastiche prevede tre modalità di finanziamento:
- importi forfettari annui
- contributi alla formazione dei responsabili d'attività giovanili
- sostegno a singoli progetti.
Informazioni dettagliate figurano nella LAG, nell'ordinanza del 10 dicembre 1990 per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche (OAG) e nelle direttive del DFI del 25 gennaio 2002 per il calcolo dei sussidi secondo la legge federale per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche. Tutte le basi legali e i moduli di domanda per i pertinenti sussidi possono essere richiesti direttamente presso l'Ufficio federale della cultura (UFC).
L'UFC non rilascia alcun riconoscimento come associazione giovanile, ma esamina unicamente la legittimità di una domanda di sussidi conformemente alla LAG. Per quanto concerne il riconoscimento come associazione giovanile il Consiglio federale rinvia al Consiglio svizzero delle attività giovanili (CSAG) a Berna. I pertinenti criteri d'ammissione sono elencati negli statuti del CSAG.
Risposta del Consiglio federale.