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04.1165 · Interrogazione · 2004-12-15

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le statistiche sui condannati dell'Ufficio federale di statistica si basano essenzialmente sui dati raccolti dalle autorità cantonali di perseguimento penale. Tra tali dati figura il Paese di provenienza dell'autore di un reato, ma non viene rilevato se la provenienza è attestata da documenti d'identità o se si basa sulle dichiarazioni rilasciate dal delinquente. Non viene rilevato nemmeno se il delinquente è una persona obbligata a lasciare la Svizzera e se la sua partenza è tecnicamente possibile.

Nel 2004, circa il 23 per cento dei richiedenti l'asilo hanno attestato la loro identità con documenti di viaggio o carte d'identità. Circa il 15 per cento hanno invece presentato altri documenti, che non hanno però permesso di identificarli in modo completo. L'identità del restante 62 per cento dei richiedenti si basa sulle indicazioni da loro fornite. Le banche dati in ambito d'asilo non rilevano se il richiedente è oggetto di un perseguimento penale, ciò che non può nemmeno essere dimostrato sulla base di statistiche.

2. Gli unici dati biometrici che vengono sistematicamente rilevati e confrontati secondo il diritto vigente sono le impronte digitali. Grazie al confronto di impronte digitali è possibile determinare se una persona è già stata oggetto di una procedura d'asilo in Svizzera, se è stata registrata in una scheda dattiloscopica sotto un altro nome o un'altra nazionalità o se è stata inserita nel sistema automatizzato di ricerca RIPOL.

L'esperienza mostra che il rimpatrio di molte delle persone allontanate preventivamente in uno Stato terzo è avvenuto in seguito a confronti dattiloscopici. I risultati ottenuti con i confronti dattiloscopici creano inoltre i presupposti per emanare decisioni di non entrata nel merito (scambi di identità, doppie domande), consentendo quindi i rimpatri nei Paesi d'origine e di provenienza.

Con un'associazione della Svizzera a Schengen/Dublino, le impronte digitali verrebbero inoltre inserite in Eurodac, la banca dati europea per richiedenti l'asilo. Ciò consentirebbe di agevolare i rimpatri negli Stati parte dell'accordo di Dublino. Nell'ambito di Schengen è attualmente in fase di sviluppo un database dei visti centralizzato a livello europeo (Visa Information System; VIS), che permetterà di registrare i dati biometrici di coloro che chiedono un visto, facilitando l'identificazione delle persone sprovviste di documenti d'identità provenienti da uno Stato che non fa parte dello spazio Schengen.

Nell'ambito del progetto pilota Farec (Face Recognition System), la polizia aeroportuale di Zurigo-Kloten sta testando una nuova tecnologia basata sulle caratteristiche biometriche individuali. I passeggeri in arrivo vengono fotografati e i loro connotati vengono elaborati elettronicamente per poi essere registrati in una banca dati. In tal modo, se una persona presenta una domanda d'asilo all'aeroporto, ma non può certificare la propria identità o non intende rivelare con quale volo è giunta a Zurigo, il suo volto viene fotografato e i suoi connotati vengono confrontati elettronicamente con i dati presenti nella banca dati. Questo sistema permette di associare una persona priva di documenti a un determinato volo di linea o volo charter. Sulla base della lista dei passeggeri sarà quindi possibile risalire all'identità dell'interessato. Se nel corso della procedura all'aeroporto viene emanata una decisione di allontanamento, la compagnia aerea con la quale ha viaggiato l'interessato è legalmente tenuta a trasportare il richiedente all'aeroporto di partenza.

3. Non esiste ancora una base legale per il rilevamento di dati biometrici agli aeroporti. Il Consiglio federale ne ha tuttavia proposta una nell'ambito della legge federale sugli stranieri. Il cantone di Zurigo fonda il menzionato progetto pilota Farec su un'ordinanza appositamente creata.

Nel maggio 2004, il Consiglio nazionale ha inoltre approvato una disposizione che permette il rilevamento e il confronto dei dati biometrici di richiedenti l'asilo. Possono in tal modo essere utilizzate nuove tecnologie come lo scanning dell'iride o il confronto elettronico delle immagini del viso.

Risposta del Consiglio federale.