04.3094 · Interpellanza · 2004-03-17
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
I progetti di decongestionamento del traffico a Olten e Soletta sono progetti di costruzione di strade principali, ai quali la Confederazione attribuisce contributi finanziari. Il Consiglio federale suddivide in programmi pluriennali i mezzi destinati ai progetti notificati, sulla base dell'urgenza di realizzazione, e fissa le aliquote di contribuzione sulla base di diversi criteri. Generalmente nella lista viene inserito solo un grande progetto per Cantone.
Nel caso della circonvallazione di Soletta, nel novembre 2003 il Cantone ha inviato al competente Ufficio federale e delle strade un primo progetto preliminare. In seguito a comunicazioni del Cantone in merito allo stato della procedura, il progetto "Soletta Ovest" è stato inserito nella lista dei progetti che possono essere realizzati nel corso del programma pluriennale 2004 -- 2007. Secondo il preventivo, i costi di realizzazione ammontano a circa 80 milioni di franchi. Poiché il progetto non è ancora allo stadio definitivo di elaborazione, il Cantone non ha potuto finora presentare alcuna domanda di attribuzione di contributi e, di conseguenza, i contributi non sono stati ancora attribuiti.
Nel caso della circonvallazione di Olten, non vi sono ancora progetti concreti. I costi di costruzione sono stimati a circa 260 milioni di franchi. I lavori dovrebbero iniziare solamente dopo la probabile entrata in vigore della Nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC). Sotto questo regime, secondo lo stato attuale di elaborazione, il compito "strade principali" sarà cantonalizzato. I Cantoni riceveranno le risorse necessarie sotto forma di contributi globali. Per il calcolo di questi ultimi saranno applicati due fattori di ponderazione: l'intensità del traffico e la posizione altimetrica, cioè il carattere più o meno alpino delle strade. Inoltre i Cantoni hanno a disposizione altre fonti di finanziamento: la perequazione delle risorse, la perequazione degli oneri in funzione dei fattori sociodemografici o topogeografici, i contributi non collegati alla realizzazione di opere, la quota della TTPCP.
Domanda 1:
Secondo l'ordinanza sulle strade principali, la Confederazione attribuisce contributi quando le opere nuove o di ampliamento corrispondono al diritto federale e alle condizioni di finanziamento. Inoltre il Cantone deve presentare un progetto approvato sulla base del diritto cantonale. Poiché ciò non si è ancora verificato, la Confederazione non ha potuto finora formulare alcuna attribuzione di contributi. L'ammontare di un possibile contributo federale è stato calcolato dallo stesso Cantone Soletta sulla base dei costi complessivi stimati dei due progetti e dell'aliquota di contribuzione stabilita dall'ordinanza sulle strade federali. Il Consiglio federale non può esprimersi in merito alla validità delle votazioni cantonali.
Domanda 2:
La base legale per il cofinanziamento di progetti di strade principali da parte della Confederazione è costituita dalla legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin; RS 725.116.2) e dall'ordinanza dell'8 aprile 1987 sulle strade principali (RS 725.116.23).
Domanda 3:
A livello svizzero, la Confederazione stanzia ogni anno contributi per un importo di circa 190 milioni di franchi. Attualmente, sulla rete svizzera di strade principali, sono circa 100 i progetti medi e grandi in corso di costruzione cofinanziati dalla Confederazione.
Risposta del Consiglio federale.