04.3274 · Postulato · 2004-06-03
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di esaminare una modifica della LADI in modo che l'assicurazione contro la disoccupazione copra la perdita di guadagno durante i primi sessanta giorni di malattia o addirittura durante i primi novanta giorni, introducendo, nel caso di questa seconda variante, un sistema decrescente per gli ultimi trenta giorni.
Begründung
In caso di malattia durante la disoccupazione, l'assicurazione contro la disoccupazione copre la perdita di guadagno per i primi trenta giorni di malattia in virtù dell'articolo 28 capoverso 1 LADI. Alla scadenza di tale termine, la copertura assicurativa contro la perdita di guadagno dipende dalla stipulazione di una simile assicurazione da parte del disoccupato.
Vi possono essere assicurati che, non avendo concluso una simile assicurazione, non dispongono di alcuna copertura contro la perdita di guadagno dopo il 30° giorno indennizzato dall'assicurazione contro la disoccupazione e sono pertanto costretti a rivolgersi all'assistenza sociale.
Per tentare di colmare questa lacuna del nostro sistema di protezione sociale, che può talvolta provocare situazioni drammatiche, sono stati effettuati diversi esperimenti in alcuni Cantoni (Ginevra, Ticino, Neuchâtel, Basilea Campagna). Occorre purtroppo ammettere che la generalizzazione di uno di questi sistemi creerebbe problemi relativamente importanti, sia per quanto riguarda la loro applicazione pratica che dal profilo finanziario. Per tale motivo proponiamo di prolungare di trenta, rispettivamente di sessanta giorni, la durata della perdita di guadagno prevista all'articolo 28 capoverso 1 LADI, ciò che offrirebbe una "boccata di ossigeno" supplementare ai disoccupati che si ammalano. La realizzazione di questa proposta avrà sicuramente un costo non indifferente per l'assicurazione contro la disoccupazione. Tuttavia siamo persuasi che, se si prendono in considerazione le spese sociali di tutte le collettività pubbliche, tale costo sarebbe relativamente limitato, poiché queste spese non dovrebbero essere finanziate dai servizi dell'assistenza sociale. Lo studio che sollecitiamo da parte del Consiglio federale dovrebbe inoltre permettere di quantificare tale elemento in modo abbastanza preciso.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Rammentiamo che il Consiglio federale ha avuto recentemente l'occasione di chinarsi sulla problematica dell'indennizzo della perdita di guadagno dei disoccupati malati. Infatti, in seguito alla presentazione, il 6 novembre 2001, di un postulato della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (qui di seguito: CET-N), il Consiglio federale è stato invitato a studiare l'introduzione di un'assicurazione per perdita di guadagno in caso di malattia per i disoccupati. Esso ha risposto sotto forma di rapporto, che è stato esaminato dalla CET-N durante la sua seduta del 24 maggio 2004. In questa occasione essa ha approvato il rapporto, che in conclusione proponeva di rifiutare l'attuazione di una tale assicurazione, in particolare a causa dei costi che avrebbe comportato. Nel corso della stessa seduta, inoltre, una proposta identica al presente postulato è stata respinta dalla CET-N.
Del resto, analizzando la posizione dell'assicurazione contro la disoccupazione nei confronti dei disoccupati malati dall'entrata in vigore della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (qui di seguito: LADI), avvenuta nel 1982, fino ad oggi, ci si accorge che essa ha avuto un'evoluzione nel senso di un miglioramento permanente della loro situazione. Nel 1982, infatti, la LADI prevedeva il versamento di 34 indennità giornaliere al massimo in caso di malattia, con un periodo di attesa di 5 giorni per ogni caso di malattia durante il quale non venivano versate prestazioni. In seguito il periodo di attesa è stato ridotto a un giorno, quindi è stato finalmente soppresso nel 1992, mentre la durata massima per la riscossione dell'indennità è stata mantenuta a 34 indennità giornaliere.
Attualmente, e ciò vale dall'entrata in vigore della LADI riveduta il 1° luglio 2003, l'assicurato ha diritto non più a 34 indennità giornaliere al massimo in caso di malattia, ma addirittura a 44, vale a dire a 10 indennità giornaliere in più che in precedenza. L'assicurato può percepire due volte 22 indennità giornaliere da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione durante il termine quadro per la riscossione delle prestazioni, ciò che rappresenta una copertura della perdita di guadagno di due volte 30 giorni civili. In altri termini: un assicurato può percepire indennità giornaliere durante 30 giorni civili al massimo per malattia. Inoltre le assicurate la cui capacità lavorativa o la cui idoneità al collocamento è temporaneamente inesistente o ridotta dopo il parto hanno diritto a 40 indennità giornaliere supplementari. Il diritto a queste indennità va quindi ad aggiungersi alle 44 indennità giornaliere che esse possono percepire in caso di malattia o di gravidanza conformemente all'articolo 28 LADI.
Occorre inoltre sottolineare il fatto che il versamento delle indennità di disoccupazione ad assicurati non idonei al collocamento costituisce un attacco non trascurabile a un principio dell'assicurazione contro la disoccupazione, secondo il quale l'idoneità al collocamento è una condizione fondamentale da cui dipende il diritto all'indennità. L'assicurazione contro la disoccupazione mira essenzialmente a favorire un inserimento rapido e durevole degli assicurati nel mercato del lavoro e a garantire loro un'opportuna compensazione della perdita di introiti causata dalla disoccupazione, ma non una compensazione del mancato guadagno dovuto a una malattia. Le indennità versate dall'assicurazione contro la disoccupazione in caso di malattia sono in un certo qual modo indennità "passive", nel senso che esse coprono una perdita di guadagno durante un lasso di tempo che dovrebbe servire a reinserire il disoccupato nel modo più rapido e durevole possibile.
Visto quanto precede, l'accettazione di una delle due varianti del postulato costituirebbe in misura ancora maggiore un pregiudizio per lo scopo dell'assicurazione contro la disoccupazione e non renderebbe necessariamente un servizio ai disoccupati nella prospettiva di un reinserimento possibilmente rapido e durevole nel mercato del lavoro. Il Consiglio federale non è insensibile alla situazione dei disoccupati malati, ma ritiene che il trattamento da riservare a queste persone non debba essere più favorevole rispetto a quello previsto per i salariati.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.