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Esonero dal divieto di circolare la notte e la domenica per gli operatori postali privati

04.3716 · Mozione · 2004-12-16

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adottare le misure necessarie per applicare in modo unitario il divieto di circolare la notte e la domenica alla Posta e agli operatori postali privati (servizi universali).

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Si parla di servizio universale soltanto in relazione alle prestazioni fornite dalla Posta Svizzera (Posta), visto che gli operatori privati, contrariamente alla Posta, non sono vincolati all'obbligo di fornire una determinata prestazione e nemmeno all'obbligo di contrarre. Gli operatori privati sono infatti liberi nelle loro decisioni imprenditoriali e possono definire la loro clientela nonché la loro offerta seguendo criteri prettamente economici. Il servizio universale comprende servizi riservati e non riservati che la Posta è tenuta a offrire in tutte le regioni della Svizzera secondo gli stessi principi, con la stessa qualità e a prezzi adeguati. Per onorare questo impegno, la Posta ha bisogno di essere esonerata dal divieto di circolare la notte e la domenica. Ciò vale in particolare anche per i trasporti di pacchi indirizzati fino a 20 kg (servizi non riservati), settore in cui la Posta è esposta alla concorrenza dei privati. L'obbligo di prestazione e l'obbligo di contrarre, ai quali la Posta è sottoposta per legge, giustificano l'esonero generale dal divieto di circolare la notte e la domenica nell'ambito del servizio universale.

Alla luce di quanto esposto e tenendo conto dell'articolo 9 capoverso 3 della legge del 30 aprile 1997 sulle poste (LOP), nel quale si esige che nel settore dei servizi liberi la Posta sia sottoposta alle stesse norme degli operatori privati, in seguito alla liberalizzazione del mercato dei pacchi entrata in vigore il 1° gennaio 2004, il Consiglio federale ha deciso di applicare gli stessi criteri a tutti gli operatori di mercato, anche per quanto riguarda il divieto di circolare la notte e la domenica (decisione del 27 ottobre 2004). Secondo il nuovo articolo 91 capoverso 4 lettera f dell'ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione (ONC), entrato in vigore il 1° febbraio 2005, sono esonerate dal divieto di circolare la notte e la domenica soltanto le corse della Posta Svizzera effettuate nel quadro dei servizi universali. Per tutti gli altri tipi di corse, anche la Posta deve attenersi al divieto generale. Nel settore dei servizi liberi è così possibile garantire la parità di trattamento tra la Posta e gli operatori privati.

Proposta del Consiglio federale

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.