Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope. Revisione
04.459 · Iniziativa parlamentare · 2004-10-05
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:
La legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup) è modificata come segue:
Art. 1
...
cpv. 2
lett. a
...
n. 4
la canapa indiana, escluse le varietà di canapa contenute nell'ordinanza dell'UFAG concernente il catalogo delle varietà di cereali, patate, piante foraggere, piante oleaginose e da fibra nonché di barbabietole (RS 916.151.6) e il cui tenore in THC non supera lo 0,3 per cento;
...
Art. 8
cpv. 1
...
lett. d
la canapa, per estrarne stupefacenti ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettera a numero 4, e la resina dei suoi peli ghiandolari (hascisc).
...
cpv. 5
... le sostanze di cui al capoverso 1 lettere b, c e d siano usate...
cpv. 6
... la messa in commercio di sostanze di cui al capoverso 1 lettere b e d ...
...
Provvedimenti contro l'abuso di stupefacenti:
Art. ... Coltivazione, trasformazione e commercio di canapa industriale
cpv. 1
Per canapa industriale si intendono le varietà di canapa contenute nell'ordinanza dell'UFAG concernente il catalogo delle varietà di cereali, patate, piante foraggere, piante oleaginose e da fibra nonché di barbabietole (RS 916.151.6) e il cui tenore in THC non supera lo 0,3 per cento.
cpv. 2
Ditte e persone che intendono coltivare, trasformare o commerciare canapa industriale necessitano di un'autorizzazione dell'autorità cantonali competenti.
cpv. 3
Il Consiglio federale disciplina le condizioni per il rilascio, l'estinzione o il ritiro dell'autorizzazione, così come la sua forma, il suo contenuto e la durata di validità.
cpv. 4
Il Consiglio federale disciplina per analogia le prescrizioni di controllo.