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Garanzie di sicurezze tecniche nel settore dell'impiantistica

05.1165 · Interrogazione · 2005-12-06

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Come intende garantire la Confederazione che vengano rispettate e attuate a livello svizzero le norme in merito all'approvvigionamento di acqua potabile e di gas, alle installazioni tecniche e alla protezione antincendio (impianti d'evacuazione del gas di scarico, pulizia dei camini)? Questa domanda sorge in relazione ai nuovi accordi bilaterali, vista la decisione di rinunciare ad una legge federale volta a garantire il controllo della sicurezza tecnica a favore della soluzione che prevede la stipula di accordi intercantonali.

Stellungnahme des Bundesrates

In Svizzera, la sicurezza tecnica nel settore dell'impiantistica è garantita dalla legislazione specifica ai diversi settori. Essa era già stata armonizzata con la legislazione europea, nel quadro degli accordi bilaterali I, in vista dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, sia dal punti di vista del contenuto che dell'obbligatoria procedura di valutazione della conformità e da allora è costantemente adeguata agli sviluppi in atto nell'UE. Tutti gli atti normativi pertinenti rinviano, per quanto possibile, alle norme europee che fissano gli standard determinanti in materia di sicurezza e obbligano i singoli organi esecutivi a vigilare sui mercati e ad applicare le prescrizioni.

I testi legislativi particolarmente rilevanti nel settore dell'impiantistica sono: l'ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (RS 734.26) e l'ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (RS 734.27), l'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (RS 814.318.142.1) per gli aspetti riguardanti le esigenze energetiche e di igiene dell'aria degli impianti a combustione, la legislazione sui prodotti da costruzione (legge concernente i prodotti da costruzione, RS 933.0; ordinanza sui prodotti da costruzione, RS 933.01) per i prodotti del settore protezione antincendio, l'ordinanza sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (RS 819.11) per gli apparecchi a gas e l'ordinanza del DFI concernente l'acqua potabile, l'acqua sorgiva e l'acqua minerale (RS 817.022.102) per quanto riguarda gli impianti, gli apparecchi e le infrastrutture per l'acqua potabile. Anche la legge federale sugli acquisti pubblici (RS 172.056.1) prescrive che i bandi devono possibilmente basarsi su norme armonizzate a livello internazionale. Infine, con la legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (RS 819.1) è stata creata una base legale sussidiaria per la garanzia della sicurezza di tutte le infrastrutture e di tutti gli apparecchi che non sono disciplinati da speciali prescrizioni federali.

Considerato quanto suesposto e tenuto conto dei nuovi accordi bilaterali e della prevista legge federale sul controllo della sicurezza tecnica, il Consiglio federale non ritiene necessario intervenire concretamente. Detta legge dovrà innanzitutto regolamentare la procedura per la prova della sicurezza e non le esigenze materiali di sicurezza che continueranno ad essere fissate dalla legislazione speciale secondo le esigenze in materia di sicurezza già in vigore e armonizzate a livello internazionale.

Risposta del Consiglio federale.