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Scandalo Yukos. Compiacenza del procuratore generale della Confederazione

05.3207 · Interpellanza · 2005-03-18

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il 25 gennaio 2005, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha approvato quasi all'unanimità (ad eccezione del rappresentante russo e con l'assenso della delegazione svizzera) il rapporto della sua Commissione per il diritto e i diritti dell'uomo sui procedimenti penali avviati in Russia contro gli alti dirigenti del gruppo petrolifero Yukos.

Nel rapporto è stabilito che la Russia ha calpestato i diritti fondamentali degli imputati. Il procedimento non sarebbe servito a imporre il legittimo diritto dello Stato ad avviare un procedimento penale, ma avrebbe avuto lo scopo di "indebolire un avversario politico dichiarato, intimidire altre ricche persone e riprendere il controllo da parte dello Stato su importanti beni economici strategici." Il Consiglio federale condivide il parere secondo cui l'assistenza giudiziaria in materia penale debba tener conto dei dati di questo rapporto e che pertanto debbano essere annullati i provvedimenti d'assistenza giudiziaria presi in favore dello Stato russo in questo tipo di affari?

Che cosa pensa di intraprendere il Consiglio federale affinché il Ministero pubblico della Confederazione sblocchi gli averi ancora congelati delle società svizzere appartenenti al gruppo Yukos?

Begründung

Il rapporto summenzionato, presentato da Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, ex ministra germanica della giustizia, chiarisce più concretamente una procedura che trasgredisce qualsiasi regola dello Stato di diritto. Sono stati e continuano a essere sistematicamente violati i diritti fondamentali tutelati dalla Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) nonché dalla legislazione russa. In virtù dell'articolo 2 della legge sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) la domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento nello Stato richiedente non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 sui diritti civili e politici (Patto ONU II). Anche la pertinente prassi del Tribunale federale è ugualmente chiara e costante. Le garanzie procedurali fissate negli accordi internazionali precitati fanno parte dell'ordine pubblico internazionale. L'offerta di assistenza giudiziaria in una siffatta procedura viola dal canto suo gli obblighi internazionali. Il Ministero pubblico della Confederazione, che agisce troppo strettamente con le autorità straniere, ha inizialmente bloccato 6,2 miliardi di franchi. Soltanto una parte di questa somma è stata sbloccata per decisione del Tribunale federale.

Altre ingenti somme restano bloccate. Ne sono colpite anche ditte svizzere che mantengono posti di lavoro e che pagano le tasse nel nostro Paese. È difficile capire perché il procuratore generale della Confederazione non ne abbia assolutamente tenuto conto nelle sue decisioni e abbia relegato in secondo piano rispetto alla compiacenza nei confronti dello Stato russo la protezione di fondati interessi di imprese svizzere attive.

L'intera procedura fa pensare a una certa compiacenza nei confronti dello Stato russo e richiede un immediato rafforzamento della sorveglianza da parte del Consiglio federale sul Ministero pubblico della Confederazione. In considerazione della chiara decisione del Parlamento europeo, è segnatamente urgente che il Ministero pubblico della Confederazione levi il blocco, contrario al diritto internazionale, del resto dei soldi Yukos.

Stellungnahme des Bundesrates

Al Consiglio federale è noto il rapporto dell'ex ministra germanica della giustizia S. Leutheusser-Schnarrenberger, pubblicato dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Esso contiene essenzialmente un rimprovero alla lacunosa indipendenza della giustizia russa, come anche singole concrete critiche alle condizioni di detenzione e all'assistenza medica. Non viene invece negato il diritto della giustizia penale russa d'avviare un procedimento per chiarire accuse di diritto penale. Il rapporto non intende pregiudicare una sentenza del tribunale russo competente.

Sulla base delle Convenzioni del Consiglio d'Europa sull'assistenza giudiziaria e contro il riciclaggio di denaro, la Svizzera è tenuta a prestare assistenza giudiziaria alla Russia. In base a ciò, nel marzo 2004 il Ministero pubblico della Confederazione ha ordinato blocchi di conti, successivamente parzialmente levati in seguito all'inoltro di ricorsi. Detti blocchi, nella misura in cui a tutt'oggi sono ancora validi, dipendono dalle decisioni del giugno 2004 del Tribunale federale. Il Consiglio federale non ha alcun motivo di intromettersi nella discussione sul mantenimento dei blocchi dei conti.

In merito alla procedura d'assistenza giudiziaria avviata nel frattempo dal Ministero pubblico della Confederazione, può essere fatto riferimento alla legge sull'assistenza in materia penale, che tutela in modo più esteso i prevenuti, permettendo in particolare la verifica da parte del Tribunale federale. La competenza di quest'ultimo non è messa in dubbio dall'interpellanza; al contrario, essa fa perfino riferimento alla sua prassi che definisce costante e chiara.

Anche in quest'ottica il Consiglio federale non vede attualmente nessun motivo d'intromissione.

Risposta del Consiglio federale.