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Rafforzamento della legge sul materiale bellico e dell'ordinanza sul materiale bellico

05.434 · Iniziativa parlamentare · 2005-09-28

Liquidato

Wortlaut

Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, il gruppo socialista presenta la seguente iniziativa parlamentare:

A. Legge federale sul materiale bellico (LMB), l'articolo 22 capoverso 2 (nuovo) ha il seguente tenore (sostituisce l'art. 5 LMB):

Art. 22 Fabbricazione, attività di mediazione, esportazione e transito

Cpv. 2

Le autorizzazioni di cui al capoverso 1 possono essere rilasciate a condizione che:

a. non pregiudichino il mantenimento della pace, la sicurezza internazionale e la stabilità regionale;

b. la situazione interna nel Paese di destinazione lo consente, segnatamente quanto al rispetto dei diritti umani e alla rinuncia a bambini soldato;

c. il Paese di destinazione offre garanzie quanto al rispetto del diritto internazionale, segnatamente del diritto internazionale umanitario, e in particolare non incombono genocidi, crimini contro l'umanità e crimini di guerra;

d. possano conciliarsi con gli sforzi della Svizzera nell'ambito della cooperazione allo sviluppo.

B. Legge federale sul materiale bellico (LMB), l'articolo 32 capoverso 2 (nuovo) ha il seguente tenore:

Art. 32 Informazione al Parlamento

Cpv. 2

Il Consiglio federale informa quanto prima possibile le Commissioni della politica estera delle Camere federali su questioni preliminari e domande relative ad affari con l'estero (art. 22 LMB) e sulla conclusione di contratti secondo l'articolo 20 LMB.

C. Ordinanza sul materiale bellico (OMB), l'articolo 14 capoversi 2 e 4 nonché capoverso 2bis (nuovo) hanno il seguente tenore (i capoversi 1, 3 e 5 rimangono invariati):

Art. 14 Procedura

(art. 29 LMB)

Cpv. 2

Al momento del rilascio dell'autorizzazione ad affari con l'estero (art. 22 LMB) e della conclusione di contratti secondo l'articolo 20 LMB, il Seco decide d'intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

Cpv. 2bis

Il DFAE accerta in maniera vincolante se le condizioni di cui all'articolo 22 capoverso 2 LMB sono adempiute. La decisione del Seco ha luogo inoltre d'intesa con:

a. gli uffici competenti del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport in presenza di interessi di politica di sicurezza e di politica degli armamenti;

b. l'Ufficio federale dell'energia in presenza di interessi rilevanti dal profilo nucleare;

Cpv. 4

Se gli uffici coinvolti non si accordano circa la trattazione di una domanda secondo i capoversi 2, 2bis o 3, la domanda è trasmessa per decisione al Consiglio federale.