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05.454 · Iniziativa parlamentare · 2005-12-12

Liquidato

Wortlaut

In virtù dell'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e dell'articolo 107 della legge sul Parlamento presento la seguente iniziativa parlamentare:

La legge federale sull'esecuzione e sul fallimento LEF deve essere modificata in modo tale che, quando un debitore presenta un programma attendibile di estinzione del debito, l'ufficio d'esecuzione sia autorizzato a far prelevare alla fonte le imposte correnti facendole versare direttamente all'autorità cantonale.

Begründung

Benché l'estinzione del debito sia nell'interesse non solo del debitore, ma anche dei creditori, per coloro che cercano di risanare la propria situazione finanziaria, la creazione di sempre nuovi debiti con il fisco rappresenta senz'altro l'ostacolo principale all'attuazione ed al rispetto di un programma di estinzione del debito coronato da successo.

In realtà, se si applica un certo rigore, fissare un minimo vitale ragionevole permette di coprire i nuovi debiti essenziali e di disporre di liquidi per estingere in maniera più o meno rapida i vecchi; tuttavia, spesso riesce difficile integrare in questo programma i nuovi debiti fiscali. Di entità non trascurabile, questi sconvolgono il programma di estinzione aumentandoli inesorabilmente. Ne consegue che spesso i debitori che cercano di uscire da questo vortice, ma che si vedono costretti mese dopo mese a riformulare la strategia di estinzione, si sentono scoraggiati. Date le circostanze, registrare i debiti fiscali correnti in una voce a parte è giustificato se si tratta di un debitore che intende seriamente rimborsare i propri creditori. Il carattere inevitabile delle imposte, che non rappresentano certo spese "piacevoli o di comodo", fornisce un'ulteriore ragione per agire come proposto. Si potrebbe aggiungere un numero 12 all'articolo 92 capoverso 1 oppure modificare l'articolo 93 LEF conformemente a quanto esposto nella presente iniziativa.