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Ratifica della Svizzera della convenzione n° 135 dell'OIL

06.3569 · Mozione · 2006-10-05

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di ratificare la convenzione n°135 sui rappresentanti dei lavoratori dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) del 1971 o di avviare immediatamente le pratiche richieste a tal fine.

Begründung

A livello di diritto costituzionale la legislazione svizzera non offre una sufficiente protezione della libertà sindacale. Ancora oggi, i salariati possono essere licenziati a causa della loro attività sindacale o di rappresentanza dei lavoratori in seno all'impresa. Nonostante sia stato legalmente riconosciuto che tali licenziamenti sono illegali, questi avvengono senza scrupoli a causa di sanzioni pecuniarie irrisorie e della mancanza di reintegro obbligatorio del lavoratore leso.

Le evidenti lacune del diritto svizzero hanno, tra l'altro, costituito l'oggetto di un rapporto del comitato della libertà sindacale dell'OIL, in seguito a un ricorso presentato dall'Unione sindacale svizzera (caso n° 2265, legislazione svizzera non conforme alle norme internazionali del lavoro in materia di licenziamento antisindacale). Il comitato della libertà sindacale ha invitato il governo svizzero a prendere delle misure "affinché tale protezione sia realmente efficace nella pratica".

La convenzione n° 135 dell'OIL (convenzione sui rappresentanti dei lavoratori, 1971) è stata finora ratificata da 79 Paesi, la maggior parte dei quali europei - Austria, Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Paesi scandinavi - mentre la Svizzera non l'ha ancora fatto. La convenzione precisa, in particolare, nel suo primo articolo: "I rappresentanti dei lavoratori nell'azienda devono beneficiare di una efficace protezione contro qualsiasi provvedimento che possa loro nuocere, ivi compreso il licenziamento motivato dalla loro qualità di rappresentanti dei lavoratori e dalla loro attività in quanto tali, dalla loro affiliazione sindacale o dalla loro partecipazione ad attività sindacali, purché agiscano in conformità alle leggi, accordi collettivi o altri accordi contrattuali in vigore." (Traduzione non ufficiale)

Tenuto conto delle lacune del diritto svizzero di cui sopra, è infine necessario che la Confederazione ratifichi questa convenzione, che rappresenterà un quadro adeguato per il miglioramento della legislazione nel senso di una reale efficienza nella protezione dei rappresentanti dei lavoratori.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale nota innanzitutto che l'OIL, nelle sue conclusioni ad interim e nella sua raccomandazione del 15 novembre 2006 rivolte alla Svizzera, fa riferimento alla convenzione n° 98 sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, ratificata dalla Svizzera il 17 agosto 1999 (FF 1999 I 275) ed entrata in vigore, nel nostro Paese, un anno più tardi, ovvero il 17 agosto 2000.

In applicazione della convenzione n° 98, l'OIL esorta la Svizzera all'attuazione di provvedimenti che assicurino una protezione dei rappresentanti sindacali dai licenziamenti abusivi conforme alla legge federale sulla parità dei sessi e che garantiscano la riassunzione dei lavoratori colpiti. L'OIL incoraggia la Svizzera a proseguire una discussione tra il governo, i datori di lavoro e i lavoratori per valutare la situazione da questo punto di vista, soprattutto in alcuni cantoni. L'OIL esorta inoltre la Svizzera a fornire informazioni riguardo alle ulteriori accuse presentate dall'Unione sindacale svizzera in aprile 2006 e offre l'appoggio tecnico dell'Ufficio internazionale del lavoro. Il Consiglio federale valuterà la portata della raccomandazione non appena il suo contenuto sarà stato esaminato dalla commissione tripartita per le questioni dell'OIL.

La raccomandazione del 15 novembre 2006 dell'OIL non concerne l'oggetto della presente mozione, cioè la convenzione n° 135 che la Svizzera non ha ratificato e che non fa parte della base sociale minima delle otto convenzioni fondamentali dell'OIL.

Secondo una nota informativa dell'Ufficio internazionale del lavoro, datata 14 settembre 2006, la convenzione n° 135 dell'OIL non definisce i rappresentanti dei lavoratori, ma li identifica facendo riferimento alla legislazione nazionale. Secondo il Consiglio federale il nostro diritto positivo garantisce ampi diritti, in ambiti specifici, ai lavoratori e ai loro rappresentanti, in materia di partecipazione, informazione e consultazione (legge del 17 dicembre 1993 sulla partecipazione, RS 822.14; legge del 13 marzo 1964 sul lavoro, RS 822.11; legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni, RS 832.20; ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni, RS 832.30). La ratifica della convenzione n° 135 potrebbe rimettere in questione la flessibilità del nostro mercato del lavoro e l'autonomia dei partner sociali.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.