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06.3860 · Interpellanza · 2006-12-20

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Wortlaut

Per la cooperazione con l'Europa dell'Est e i Paesi della Comunità di Stati indipendenti (CSI) il Parlamento ha stanziato quattro crediti quadro, pari a un importo complessivo di 3850 milioni di franchi. I crediti di pagamento annui vengono iscritti di volta in volta nel preventivo. Poiché non è semplice stabilire il rapporto tra i singoli crediti di pagamento e i crediti d'impegno, è necessaria maggiore trasparenza. Solo così si potrà appurare se la promessa di compensare il contributo di coesione sarà effettivamente mantenuta. Nelle spiegazioni relative alla votazione popolare del 26 novembre 2006 si legge infatti che il contributo elvetico all'allargamento dell'Unione europea sarà versato senza alcun onere aggiuntivo a carico dei contribuenti e non inciderà quindi sul preventivo della Confederazione.

Si invita pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Per quale importo la Svizzera ha assunto impegni nell'ambito dei crediti quadro due, tre e quattro (si prega di indicare separatamente la situazione dei singoli crediti quadro due, tre e quattro al 31 dicembre 2006)?

2. A quanto ammonta la quota dei crediti quadro due, tre e quattro che probabilmente non verrà impegnata entro il 31 dicembre 2006?

3. A quanto ammontano gli stanziamenti previsti, ma non ancora erogati, con i crediti quadro due, tre e quattro entro il 31 dicembre 2006?

4. Il Consiglio federale è disposto a compensare almeno il 60 per cento del miliardo di franchi destinato al contributo di coesione (come deciso con votazione popolare) con gli stanziamenti previsti, ma non ancora erogati, nell'ambito dei crediti quadro due, tre e quattro?

5. A quanto ammontavano i crediti di pagamento per l'Europa dell'Est e i Paesi della CIS nel decennio 1996-2006 (inclusi i programmi del comitato per l'assistenza allo sviluppo), ripartiti per Paese e per rubrica dei conti della Confederazione?

6. Il Consiglio federale può garantire che il contributo di coesione non servirà a finanziare progetti già avviati e la cui realizzazione è stata assicurata grazie ai fondi destinati all'Europa dell'Est?

7. In che modo il Consiglio federale può implementare controlli rigorosi per assicurarsi che il miliardo destinato al contributo di coesione sarà effettivamente utilizzato per gli scopi previsti nelle spiegazioni annesse alla votazione popolare del 26 novembre?

8. Il Consiglio federale è disposto a decurtare i crediti d'impegno e i crediti di pagamento per l'Europa dell'Est e i Paesi della CIS di 60 milioni annui a partire dallo stanziamento del primo credito di pagamento per l'allargamento dell'UE e per i dieci anni successivi?

Stellungnahme des Bundesrates

A partire dal 1990 il Parlamento ha approvato tre crediti quadro per un totale di 3450 milioni di franchi per la cooperazione con i Paesi dell'Europa dell'Est e la Comunità di Stati indipendenti (CSI). Il credito quadro IV sarà sottoposto al Parlamento con il messaggio del Consiglio federale del 16 dicembre 2006 nelle sessioni primaverile ed estiva 2007. I crediti quadro consentono di assumere impegni a medio termine. All'entrata in vigore di un nuovo credito quadro, la parte non utilizzata di quello precedente decade. A tal riguardo è opportuno distinguere tra credito d'impegno e credito di pagamento: quest'ultimo è approvato dal Parlamento nell'ambito del preventivo annuale della Confederazione e rappresenta i mezzi di pagamento messi effettivamente a disposizione. La compensazione del contributo all'allargamento fissata dal Consiglio federale si riferisce ai crediti di pagamento. La parte non utilizzata di crediti d'impegno provenienti da vecchi crediti quadro non può quindi essere stanziata per compensare il contributo all'allargamento.

1. /2. La situazione relativa agli impegni nell'ambito dei crediti quadro si presenta nel modo seguente:

Credito quadro: volume finanziario approvato dal Parlamento in milioni di franchi; volume finanziario impegnato alla fine del 2006 in milioni di franchi; volume finanziario non utilizzato alla fine del 2006 in milioni di franchi

- credito quadro I (marzo 1990-gennaio 1992): volume finanziario approvato dal Parlamento 250 milioni di franchi; volume finanziario impegnato alla fine del 2006 250 milioni di franchi;

- credito quadro II (gennaio 1992-marzo 1999): volume finanziario approvato dal Parlamento 1400 milioni di franchi; volume finanziario impegnato alla fine del 2006 1381 milioni di franchi; volume finanziario non utilizzato alla fine 19 milioni di franchi;

- credito quadro III (marzo 1999-in corso): totale, 1800 milioni di franchi; credito quadro III, 900 milioni di franchi; primo aumento, 500 milioni di franchi; secondo aumento, 400 milioni di franchi; volume finanziario impegnato alla fine del 2006 1632 milioni di franchi; 168 milioni di franchi (di cui 97 milioni di franchi riservati alle garanzie di credito - le garanzie di credito servono a coprire i rischi politici e i rischi di trasferimento di beni e servizi esportati verso Paesi per i quali non è ancora possibile concludere una garanzia dei rischi delle esportazioni).

3. Dal 31 marzo 1999 (data dell'entrata in vigore del credito quadro III) non può più essere effettuata alcuna spesa supplementare sul credito quadro II. Per quanto riguarda il credito quadro III, nel primo semestre 2007 sono previsti impegni per un importo di 71 milioni di franchi.

4. Fino all'adozione del credito quadro IV da parte del Parlamento nelle sessioni primaverile ed estiva 2007, i crediti d'impegno prelevati sul credito quadro III per finanziare programmi e progetti saranno stati completamente esauriti. Rimangono 97 milioni di franchi del credito quadro III, riservati alle garanzie di credito, che non saranno probabilmente utilizzati prima della metà del 2007 e decadranno dopo l'entrata in vigore del nuovo credito quadro. Non rimarranno quindi parti di stanziamenti non utilizzate provenienti dal credito quadro III da impiegare a fini compensativi (cfr. anche la risposta alla domanda 8).

5. Le due tabelle seguenti informano sui crediti di pagamento destinati all'Europa dell'Est e alla CSI tra il 1996 e il 2005 (i dati per il 2006 non sono ancora disponibili) suddivisi per Paese (APD e non APD compresi; cfr. tabella a) e per rubrica (cfr. tabella b). L'APD (Aiuto pubblico allo sviluppo) raggruppa tutti i flussi finanziari del settore pubblico volti a facilitare lo sviluppo economico e a migliorare le condizioni di vita nei Paesi in sviluppo. L'elenco dei Paesi riconosciuti come Paesi in sviluppo è stabilito dal comitato per l'assistenza allo sviluppo dell'OCSE in base a criteri predefiniti. Si designa come "non APD" l'aiuto pubblico versato a Paesi che non rientrano nella categoria dei Paesi in sviluppo.

Gli interventi che contengono grafici o tabelle possono essere scaricati da: Attività parlamentare / Curia Vista / Interventi che contengono grafici o tabelle.

6. Con il suo contributo all'allargamento la Svizzera finanzia progetti nei dieci nuovi Stati entrati a far parte dell'UE il 1° maggio 2004. Il tradizionale aiuto ai Paesi dell'Est, ossia la cooperazione tecnica e finanziaria con gli Stati dell'Europa sudorientale e dell'ex Unione sovietica per promuovere riforme democratiche e sociali e il passaggio all'economia di mercato, oggi non è più operativo. Non esiste quindi alcun nuovo progetto di cooperazione con l'Europa dell'Est finanziato mediante il credito quadro "Contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata".

Il sostegno nell'ambito del contributo all'allargamento e il proseguimento dell'aiuto tradizionale ai Paesi dell'Europa dell'Est saranno oggetto di due crediti quadro differenti, sottoposti separatamente al Parlamento. In questo modo s'intende operare una netta distinzione.

7. La Svizzera decide in piena autonomia quali progetti e programmi realizzare e a quale scopo destinare i mezzi messi a disposizione. A livello del programma globale vengono istituiti sistemi di controllo approfondito che verificano l'impiego dei mezzi finanziari. La Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) mettono a disposizione la loro vasta esperienza nell'ambito del controlling della cooperazione tradizionale con i Paesi dell'Europa dell'Est. Ditte di revisione contabile indipendenti, riconosciute sul piano internazionale, verificano inoltre l'impiego delle risorse a livello di progetto e di programma (audit operativi e finanziari). È previsto che i dipartimenti competenti informino oralmente, a scadenza biennale, le Commissioni della politica estera sull'impiego delle risorse, sui progetti prescelti e sul loro impatto nonché sulle misure adottate dagli Stati partner.

8. Il 16 giugno 2006 il Consiglio federale ha deciso che il finanziamento del contributo all'allargamento sarà compensato per il 60 per cento dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e dal Dipartimento federale dell'economia (DFE) in parti uguali. Le compensazioni operate sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est sono fissate nel preventivo 2007 e nella pianificazione finanziaria per gli anni successivi. Il volume d'impegno del credito quadro IV per proseguire la tradizionale cooperazione con l'Europa dell'Est, che il Consiglio federale proporrà al Parlamento, ammonta a 650 milioni di franchi per una durata minima di quattro anni e tiene quindi già conto delle compensazioni necessarie nell'ambito della cooperazione con i Paesi dell'Europa dell'Est.

Risposta del Consiglio federale.