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Dimensioni del fenomeno delle prestazioni AI indebitamente versate. Numero di posti per persone handicappate con una capacità produttiva limitata

07.3166 · Interpellanza · 2007-03-22

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti serie di domande:

1. Qual è il rapporto tra le prestazioni AI indebitamente versate all'estero e quelle indebitamente versate in Svizzera? In che percentuale si tratta di abusi e in che percentuale di frodi? A quali categorie appartengono queste prestazioni (rendite, provvedimenti d'integrazione individuali, assegni per grandi invalidi)? Da quali fonti provengono i dati? Come ne giudica la qualità?

2. Fin dalla sua entrata in vigore, la legge federale del 19 giugno 1959 su l'assicurazione per l'invalidità, nel rispetto del principio "priorità dell'integrazione sulla rendita", elenca quale prima prestazione i provvedimenti d'integrazione (art. 8 segg.). La Confederazione, in qualità di datore di lavoro, ha mai rilevato il numero di provvedimenti d'integrazione svolti con la sua partecipazione? Attualmente, quanti posti di lavoro mette a disposizione di persone handicappate con una capacità produttiva limitata, contribuendo così attivamente ad integrarle? A quanto ammontano i risparmi realizzati in questo modo dall'AI ed eventualmente da altri enti (p. es. le casse pensioni)? Il Consiglio federale è a conoscenza del numero di posti disponibili nell'economia svizzera per le persone handicappate con una capacità produttiva limitata?

3. Cosa pensa della creazione di posti di lavoro a salario parziale sul tipo di quelli introdotti nelle città di San Gallo e Zurigo per i beneficiari dell'aiuto sociale con una capacità produttiva limitata, che ricevono una remunerazione tra i 1600 e i 3200 franchi in funzione della loro produttività? Promuove questo tipo di posti di lavoro o prevede di farlo, in particolare quando l'auspicata integrazione di persone handicappate nell'economia privata non è possibile? Se sì, in che misura? Che ne pensa delle imprese sociali, vale a dire aziende per l'occupazione di persone handicappate in cui almeno il 50 per cento delle spese è coperto dai ricavi della vendita di prodotti e servizi? Potrebbe garantire loro un trattamento privilegiato nell'attribuzione di determinati incarichi? Ritiene ipotizzabile un'alleanza tra economia e Stato finalizzata alla creazione di un maggior numero di posti per le persone con una produttività ridotta? Quali condizioni dovrebbero essere realizzate affinché sia possibile una tale alleanza?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nell'assicurazione invalidità, come in altre assicurazioni o in altri sistemi statali, non è possibile escludere i casi di abuso. Tuttavia neanche il dibattito in corso fornisce un'interpretazione univoca della nozione di abuso. Per abuso s'intende talvolta l'uso troppo generoso che gli uffici AI farebbero del loro margine di manovra, talvolta il mancato rispetto dell'obbligo di notifica da parte dei beneficiari di prestazioni e talvolta la frode vera e propria. A prescindere dal genere di abuso cui ci si vuole riferire mancano cifre attendibili. Il fatto che soltanto nel 2006 l'AI abbia chiesto rimborsi per 173 milioni di franchi dimostra tuttavia che il diritto alla prestazione d'invalidità è soggetto a un controllo rigoroso.

Venendo a mancare una definizione vincolante e una chiara distinzione e data la carenza delle cifre disponibili è impossibile rispondere in modo preciso alle domande dell'autrice dell'interpellanza. Mancano anche le necessarie basi per una stima attendibile della quota di stranieri nei potenziali casi di "abuso".

Per disporre di una base di dati migliore nel maggio 2006 è stato avviato un programma di ricerca pluriennale ai sensi dell'articolo 68 della legge federale su l'assicurazione per l'invalidità. I temi analizzati sono diversi, un'attenzione particolare è però riservata al problema degli abusi (e alla necessità di categorizzarli). Entro la fine dell'anno dovrebbero essere disponibili i primi risultati. Il Consiglio federale è convinto che, per rafforzare la fiducia nell'AI, sia importante avere al più presto indicazioni affidabili proprio su questo aspetto.

2. Nell'amministrazione federale lavorano attualmente diverse centinaia di persone handicappate che esercitano attività adeguate alle loro limitazioni specifiche o che non richiedono adeguamenti della postazione di lavoro. 230 di questi impieghi sono finanziati mediante un credito per l'integrazione professionale, che nel 2006 ammontava a 12 milioni di franchi. Gli impiegati collocati tramite l'AI non vengono censiti. Del resto la Confederazione, quale datore di lavoro, non registra neppure gli impiegati che beneficiano di misure di sostegno dell'AI.

Non ci sono inoltre e non ci possono neppure essere dati sui posti di lavoro per persone handicappate con una capacità produttiva limitata. Dato che le limitazioni riconducibili a problemi di salute sono molto diverse tra loro, non è possibile dire con esattezza quali posti di lavoro si addicano in modo particolare ai disabili. Un'attività tranquilla e ripetitiva da svolgere da soli può essere l'ideale per una persona affetta da disturbi psichici, ma suscitare stati di angoscia in un'altra. Detto questo, va segnalato che secondo uno studio dell'OCSE la Svizzera presenta, rispetto a tutti gli altri Paesi dell'OCSE esaminati, il tasso più alto di persone con disabilità occupate. Pari allo 0,8 per cento, questo tasso può tuttavia essere incrementato. Le misure previste dalla 5a revisione vanno proprio in questo senso e dovrebbero apportare miglioramenti sensibili.

3. Come ricordato dall'autrice dell'interpellanza, nel quadro dell'aiuto sociale sono stati lanciati di recente diversi progetti di salario sociale. L'aiuto sociale è però organizzato e finanziato a livello cantonale. Il Consiglio federale non ritiene ragionevole un (co)finanziamento tramite fondi dell'AI federale. Inoltre l'AI sostiene già persone con una capacità produttiva limitata: versando una rendita a partire da un grado d'invalidità del 40 per cento tiene conto proprio di questa limitazione. Al riguardo la Svizzera si distingue nettamente da altri Paesi, che accordano rendite soltanto in caso d'invalidità integrale. Per questa ragione il Consiglio federale non vede alcuna necessità di promuovere progetti di salario parziale specifici per le persone handicappate e non prevede neppure misure in questo senso perché è convinto che la 5a revisione AI permetterà di migliorare sensibilmente le possibilità di integrazione professionale dei disabili.

La Confederazione non può accordare un trattamento privilegiato a determinate ditte. Già nel quadro della 4a revisione AI e in vista dell'introduzione della legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili, diversi gruppi di lavoro istituiti ad hoc hanno esaminato, tenendo conto anche delle esperienze fatte all'estero, possibili sistemi per incentivare l'assunzione di persone handicappate (rapporto UFAS, marzo 1999, rapporto SECO, agosto 2001). Malgrado questi gruppi di lavoro fossero dell'avviso che un trattamento privilegiato nell'attribuzione di commesse pubbliche potesse costituire un incentivo per le ditte interessate, le proposte in tal senso sono state respinte sostanzialmente perché un tale criterio mal si sarebbe conciliato con le disposizioni internazionali sugli appalti pubblici (bandi di concorso OMC).

Il Consiglio federale non è contrario all'idea di creare più posti di lavoro per le persone con disabilità mediante ditte sociali private. Bisogna tuttavia tenere conto che le ditte che versano un salario sociale non creano impieghi sul mercato primario del lavoro. Analogamente ai laboratori occupazionali "classici", queste ditte dipendono - anche se in misura più ridotta - dal sostegno finanziario dello Stato. Con l'introduzione dei provvedimenti di reinserimento, la 5a revisione AI permette all'assicurazione di finanziare impieghi in queste ditte e consente quindi di fare esperienza con queste nuove offerte. Tenuto conto della situazione finanziaria in cui versa l'AI è però necessario agire con una certa prudenza.

Il Consiglio federale non ha difficoltà ad immaginarsi alleanze tra Stato e economia. Per garantire tuttavia che contribuiscano a favorire effettivamente le assunzioni bisogna tenere conto delle esigenze dei datori di lavoro. Come mostra la prassi, in molti casi i datori di lavoro assumono persone con disabilità se hanno già fatto esperienze personali in questo senso. È dunque essenziale permettere ai datori di lavoro di fare esperienze di questo genere beneficiando di un sostegno. Anche in questo caso il Consiglio federale è convinto che la 5a revisione AI sortirà effetti positivi.

Risposta del Consiglio federale.