07.3192 · Interpellanza · 2007-03-23
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Nel luglio 1998 la Commissione della concorrenza (COMCO) ha pubblicato una comunicazione concernente l'ammissibilità, conformemente alla legge sui cartelli, degli schemi di calcolo. Secondo tale comunicazione, l'utilizzo di schemi di calcolo da parte di associazioni può, in certe condizioni, essere giustificato da ragioni di efficienza economica, purché non sia connesso ad accordi sui prezzi. Considerata un aiuto concreto per le associazioni per quanto riguarda gli schemi di calcolo, tale comunicazione risulta però difficilmente applicabile nella pratica.
Tre motivi depongono a favore di una sua revisione radicale. In primo luogo la comunicazione sugli schemi di calcolo del 1998 non tiene conto della revisione parziale della legge sui cartelli del giugno 2004 né della comunicazione PMI del 19 dicembre 2005: s'impone quindi un aggiornamento. In secondo luogo è formulata in modo vago e complicato da dare adito a un'incresciosa incertezza giuridica: le associazioni e i loro membri hanno difficoltà a distinguere le pratiche ammesse dalla COMCO da quelle che essa reputa illecite. In terzo luogo l'esperienza dimostra che soltanto le associazioni con notevoli risorse finanziarie e umane riescono a fare accettare i propri schemi di calcolo dalla COMCO.
Alla luce di quanto esposto, pongo al Consiglio federale le seguenti domande:
1. Il Consiglio federale condivide il parere di numerose associazioni artigiane e di liberi professionisti secondo cui è necessario un rapido adeguamento della comunicazione della COMCO sugli schemi di calcolo?
2. Al fine di aumentare la certezza del diritto per le associazioni interessate, il Consiglio federale non dovrebbe forse emanare un'ordinanza che disciplini, oltre agli schemi di calcolo, anche le raccomandazioni di prezzo?
3. Il Consiglio federale è d'accordo nel coinvolgere le cerchie interessate nell'elaborazione di una nuova comunicazione (o ordinanza) sugli schemi di calcolo?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Secondo le autorità della concorrenza, la comunicazione sugli schemi di calcolo risalente al 1998 si è dimostrata efficace nel corso di questi anni. Sulla sua validità non hanno influito né la revisione della legge sui cartelli né la comunicazione PMI. La comunicazione sugli schemi di calcolo illustra che cosa si intende per schema di calcolo ammissibile e in quale misura esso si distingue da un accordo illecito sui prezzi. La revisione della legge sui cartelli ha lasciato invariata la definizione di accordo, pertanto non risulta necessario rivedere la comunicazione sugli schemi di calcolo rispetto a tale nozione. Poiché la comunicazione PMI non si riallaccia alla nozione di accordo, tra le due comunicazioni non vi sono discordanze che richiedano un adeguamento.
2. Secondo la COMCO, la comunicazione sugli schemi di calcolo ha creato maggiore certezza del diritto per quanto riguarda la distinzione tra gli schemi di calcolo ammissibili e gli accordi illeciti sui prezzi. Rispetto all'ordinanza, la comunicazione è uno strumento più flessibile, poiché essa vincola solo le autorità della concorrenza ed eventuali modifiche possono essere apportate più in fretta. Il Consiglio federale ritiene che la COMCO, essendo un'autorità indipendente, sia l'istanza più adatta a rilasciare disposizioni d'esecuzione relative agli schemi di calcolo. Non vi è quindi ragione che il Consiglio federale emani (ulteriori) disposizioni d'esecuzione.
Le raccomandazioni di prezzo, qualora vengano perseguite, rientrano nella nozione di accordo sui prezzi.
3. Prima di adottare comunicazioni, le autorità della concorrenza hanno sempre coinvolto nella discussione le cerchie interessate. Conformemente all'articolo 59a della legge sui cartelli viene ora verificata l'efficacia delle misure e l'esecuzione della legge sui cartelli. Se in tale contesto o in un altro ambito dovesse emergere la necessità di rivedere la comunicazione sugli schemi di calcolo, le cerchie interessate sarebbero ovviamente consultate, conformemente alla prassi delle autorità della concorrenza.
Risposta del Consiglio federale.