07.3319 · Mozione · 2007-06-12
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare le disposizioni giuridiche e, in particolare, l'ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC), affinché il controllo del bestiame vivo ai sensi degli articoli 27 e 28 OMCC venga prescritto obbligatoriamente soltanto per la produzione di carne destinata all'esportazione.
Begründung
È opportuno che in futuro i piccoli macelli, le cui attività sono indirizzate esclusivamente alla produzione indigena e non sono finalizzate all'esportazione di carne, siano sgravati dall'onere del controllo del bestiame vivo. Gli animali da macello sono tenuti in attesa troppo a lungo: si tratta di una disposizione inutile, che causa loro uno stress eccessivo. Inoltre, nel caso dei macelli di piccole dimensioni che non producono per l'esportazione, essa equivale ad un onere burocratico superfluo, la cui soppressione non comporta alcun rischio.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'allegato 11 ("allegato veterinario") dell'accordo bilaterale del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81) consente la facilitazione degli scambi commerciali di animali vivi e prodotti animali. Ciò a condizione che le prescrizioni comunitarie e svizzere determinanti in materia siano concordanti riguardo agli aspetti essenziali e producano i medesimi effetti (equivalenza). Il 1° dicembre 2006, il comitato misto veterinario di Svizzera ed UE ha riconosciuto l'equivalenza delle disposizioni che disciplinano il settore delle derrate alimentari di origine animale. Tale mutuo riconoscimento costituisce un importante presupposto affinché le derrate alimentari svizzere di origine animale possano essere esportate nel mercato UE a condizioni facilitate. All'inizio del 2007 è stato così possibile ridurre l'onere amministrativo a carico delle aziende di esportazione (ad es. mediante l'eliminazione di certificati ufficiali) nonché semplificare i controlli all'esportazione. La prossima tappa dovrebbe portare anche all'abrogazione dell'obbligo relativo al controllo veterinario di confine.
Nel settore della carne e dei prodotti a base di carne, l'introduzione in Svizzera - avvenuta all'inizio del 2007 - del controllo di tutti gli animali da macello (ispezione del bestiame vivo) costituiva una condizione importante ai fini del riconoscimento dell'equivalenza. In precedenza, in Svizzera il controllo degli animali da macello era previsto soltanto per alcune categorie di animali (dal 1999 erano soggetti al controllo i bovini di età superiore a sei mesi, nonché gli ovini e i caprini di età superiore ad un anno). Se in Svizzera l'obbligo relativo al controllo degli animali da macello riguardasse soltanto - così come auspicato dall'autore della mozione - i capi destinati alla produzione di carne da esportazione, l'equivalenza con l'UE sarebbe messa in pericolo, essendo impossibile ottenere da quest'ultima la concessione delle deroghe corrispondenti.
Inoltre, l'applicazione di criteri differenti a seconda della destinazione della carne - da esportare o per il consumo nazionale - danneggerebbe anche i macelli di piccole dimensioni, attivi soltanto nella produzione per il mercato interno, che dovrebbero sopportare oneri amministrativi molto più pesanti per garantire la rintracciabilità della carne e lo svolgimento dei controlli necessari a tale riguardo. Da ultimo, essi non avrebbero più la possibilità di fornire ai macelli di grandi dimensioni singole parti di carcassa per l'esportazione, come attualmente avviene anche nelle regioni di montagna.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.