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07.3397 · Interpellanza · 2007-06-20

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Attualmente è in corso una revisione parziale della legge sul diritto d'autore. Tale revisione parziale persegue anzitutto lo scopo di trasporre nel diritto nazionale i due trattati dell'OMPI risalenti al 1996. Un altro obiettivo della revisione è quello di creare una legge moderna ed eurocompatibile.

Anche l'attuale progetto di revisione del Consiglio federale non prevede un diritto di seguito per gli artisti, benché questi ultimi l'avessero rivendicato già nel 1992 in occasione della revisione totale della legge in questione.

In tale contesto chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Come può giustificare l'assenza di un diritto di seguito, benché la Svizzera abbia firmato la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (versione del 24 luglio 1971) che prevede esplicitamente un tale diritto di seguito (art. 14ter cpv. 1)?

2. Cosa intende intraprendere per eliminare questo grave pregiudizio nei confronti degli artisti svizzeri? L'esclusione dalla partecipazione alle entrate realizzate dalle vendite successive delle loro opere originali non riguarda soltanto la Svizzera, ma l'intero spazio dell'UE. Gli artisti appartenenti a un Paese dell'UE possono, per contro, dal 1°gennaio 2006, far valere un diritto di seguito applicabile a tutte le vendite successive effettuate nell'UE.

3. È consapevole del fatto che senza il diritto di seguito il commercio d'arte svizzero è avvantaggiato rispetto al commercio negli Stati dell'UE e ciò a scapito degli artisti indigeni?

Stellungnahme des Bundesrates

1. È vero che la Convenzione di Berna prevede il diritto di seguito, il cui scopo è la tutela di opere letterarie e artistiche. Non sussiste tuttavia alcun obbligo di introdurlo nel diritto nazionale. L'importanza del diritto di seguito è limitata di modo che se vi si rinuncia non occorre avanzare una riserva al momento di aderire alla convenzione. Così, oltre agli Stati dell'UE, obbligati a introdurlo nella loro legislazione, tale diritto è previsto soltanto da 25 dei 163 Stati membri della convenzione di Berna.

2. Il diritto di seguito permette agli artisti di partecipare ai ricavi delle vendite successive di un'opera o di un manoscritto originali. Il 98 per cento di tutte le opere sono vendute una sola volta. Soltanto pochi artisti affermati potrebbero approfittare di un diritto di seguito.

In Svizzera si è già discusso ampiamente della questione del diritto di seguito. Nell'ambito della revisione totale del 1992 si è volutamente rinunciato all'introduzione di un tale diritto. Prima di dare il via alla corrente revisione parziale della legge sul diritto d'autore, un gruppo di lavoro composto da rappresentanti del mercato dell'arte e dell'Ufficio federale della cultura, da artisti e da altri interessati ha valutato l'opportunità di integrare nell'avamprogetto il diritto di seguito, valutando quale forma avrebbe potuto assumere in considerazione dell'evoluzione della situazione in seno all'UE. È emerso che la posizione degli interessati non è mutata dopo l'entrata in vigore della legge sul diritto d'autore riveduta. Restavano inoltre importanti divergenze quanto all'eventuale forma del diritto di seguito. I favorevoli esigevano un livello di protezione superiore a quello della direttiva europea, il che svantaggerebbe il commercio d'arte svizzero rispetto a quello dei Paesi dell'UE. La maggior parte dei partecipanti alla procedura di consultazione relativa alla revisione parziale ha respinto l'iscrizione di un diritto di seguito.

Il Consiglio federale non vede quindi il motivo di rimettere in discussione la decisione presa dal legislatore nell'ambito della revisione totale della legge.

3. Il mantenimento della vigente situazione giuridica comporta in effetti un certo vantaggio rispetto al mercato londinese dell'arte. Con l'introduzione del diritto di seguito, il mercato dell'arte svizzero sarebbe svantaggiato, soprattutto rispetto a quello di New York, in quanto tale prerogativa non è prevista dal diritto di tale stato americano.

Risposta del Consiglio federale.