07.3415 · Interpellanza · 2007-06-21
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Wortlaut
In seguito all'incidente aereo avvenuto il 12 aprile 2007 nell'Oberland bernese (Lauterbrunnental), in cui un velivolo da combattimento Tornado dell'aviazione tedesca si è schiantato durante un esercizio di volo, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Per quale motivo è stato autorizzato questo esercizio di volo benché, nelle modalità in cui è stato eseguito, non sarebbe stato lecito secondo i vigenti accordi tra la Svizzera e la Germania?
2. Chi porta la responsabilità del fatto che al pilota tedesco precipitato sono stati dati soltanto "consigli camerateschi", invece di impartirgli oneri vincolanti adeguati alla sua esperienza di volo?
3. Quale valore viene riconosciuto alla popolazione civile residente nella zona di volo, se a un giovane pilota che ha ancora poca esperienza si impartiscono semplici "consigli camerateschi" per compiere un esercizio di volo estremamente difficile, considerate le manovre di volo a bassa quota previste nella stretta valle montana?
Begründung
L'esecuzione di esercizi di volo da parte di velivoli tedeschi guidati da piloti tedeschi in territorio di sovranità della Confederazione svizzera (e viceversa) è retta da due accordi internazionali:
1. l'accordo tra il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport della Confederazione svizzera e il Ministero federale della difesa della Repubblica federale di Germania concernente la cooperazione delle loro forze aeree nell'ambito di esercitazioni e dell'istruzione (concluso il 14 maggio 2000, non tradotto in italiano. Titolo originale: "Vereinbarung zwischen dem Eidgenössischen Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport und dem Bundesministerium der Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland über die Zusammenarbeit der Luftstreitkräfte bei Übungen und in der Ausbildung");
2. l'accordo tra il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, che agisce per conto del Consiglio federale svizzero, e il Ministero federale della difesa della Repubblica federale di Germania concernente la cooperazione delle loro forze armate nell'ambito dell'istruzione (concluso il 29 settembre 2003).
Questi due accordi autorizzano voli a fini di istruzione ed esercitazione comune nel settore dell'aeronautica militare, tuttavia esclusivamente sotto forma di progetti comuni di esercitazione e di istruzione, progetti da effettuare nelle formazioni d'impiego delle parti contraenti e sotto forma di istruzione individuale abbinata a un curricolo formativo in seno alle pertinenti scuole delle rispettive forze armate.
L'esercizio di volo che il pilota tedesco precipitato è stato autorizzato ad effettuare, invece, non rientrava né nel quadro di un progetto comune di esercitazione in una formazione d'impiego di una delle parti contraenti, né nel quadro di un determinato curricolo formativo cui la Svizzera abbia partecipato. Quindi, non si vede quale fosse la base legale del volo in discussione.
Stando alle informazioni fornite dal comandante di corpo Christophe Keckeis, capo dell'esercito svizzero, il pilota tedesco precipitato era un giovanissimo pilota che pur avendo ottenuto eccellenti risultati agli esami non possedeva ancora un'esperienza di volo globale. Come si è poi accertato, egli è proprio stato vittima della sua inesperienza. A quanto pare, nel quadro della decisione di autorizzare il volo non è stata attribuita alcuna importanza all'inesperienza del pilota. Si pone dunque la questione della responsabilità di coloro che hanno dato luce verde al volo.
Il tragico epilogo dell'esercizio di volo evidenzia anche il pericolo corso dagli abitanti della regione in cui il Tornado è precipitato, pericolo cagionato dal fatto che è stata data un'autorizzazione a un pilota con poca esperienza.
Stellungnahme des Bundesrates
Il tragico incidente aereo di cui è stato protagonista il Tornado tedesco nell'Oberland bernese è oggetto di un'inchiesta a porte chiuse dell'aviazione militare, i cui risultati non dovrebbero essere disponibili prima della fine di quest'anno. Al momento attuale, quindi, non è il caso di fare delle speculazioni sull'eventuale responsabile di questo incidente e sul tipo di responsabilità.
La collaborazione con la Germania nel settore dell'istruzione si basa su una convenzione quadro del 2003 e su una convenzione del 2000 tra le due aviazioni militari. La convenzione del 2003 è stata conclusa in seguito all'ultima revisione della legge militare (LM), che ha creato una base legale specifica per la collaborazione con truppe straniere in materia di istruzione (art. 48a LM).
Il Consiglio federale risponde alle singole domande come segue:
1. Conformemente all'articolo 3 della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Convenzione di Chicago; RS 0.748.0), gli aeromobili militari di uno Stato contraente possono sorvolare il territorio di un altro Stato od atterrarvi unicamente previa autorizzazione. Sia la Svizzera sia la Germania sono Stati contraenti di detta Convenzione. Conformemente all'articolo 4 dell'ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo (RS 748.111.1), l'autorizzazione (diplomatic clearance) è rilasciata dall'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) "d'intesa con la Direzione del diritto internazionale pubblico o con le forze aeree, nella misura in cui sono interessate". Nel caso presente l'impiego è stato autorizzato dall'UFAC d'intesa con le forze aeree.
Non è vero che le convenzioni citate dall'autore dell'interpellanza vietano il volo in questione. L'istruzione militare può essere assolta all'estero anche senza la partecipazione diretta dell'esercito straniero a un preciso esercizio. A tale riguardo il Consiglio federale rimanda segnatamente all'articolo 3 dell'accordo del 2000 concernente la cooperazione delle forze aeree per gli esercizi e nel settore dell'istruzione, il quale dispone che, oltre alla preparazione e allo svolgimento di esercizi congiunti, è ammesso anche l'invio reciproco di singoli contingenti. Per di più, un progetto di istruzione all'estero specifico delle forze aeree non comporta obbligatoriamente lo svolgimento congiunto di esercizi di volo. Anche le forze aeree svizzere effettuano regolarmente, con il consenso dei competenti servizi, voli autonomi nello spazio aereo di altri Stati. Nella fattispecie, la Germania ha presentato alla Svizzera la pertinente richiesta. La collaborazione si limitava alla messa a disposizione dell'infrastruttura dell'aerodromo di Emmen e al rifornimento del velivolo.
I risultati dell'inchiesta dell'aviazione militare ci diranno se è eventualmente necessario emendare la convenzione del 2000.
2. I collaboratori delle nostre forze aeree incaricati del briefing hanno consigliato l'equipaggio tedesco prima del decollo riguardo al volo da eseguire, rendendolo attento ai pericoli che si incontrano in Svizzera, senza tuttavia disporre di informazioni precise in merito all'esperienza di volo del pilota. In seguito all'incidente e ai sensi di una misura immediata, quest'ultimo aspetto è esplicitamente menzionato nell'ambito della consulenza di volo a favore di equipaggi stranieri. Non appena saranno disponibili i risultati dell'inchiesta in merito all'incidente, bisognerà decidere in che misura i voli di aeromobili militari stranieri in Svizzera dovranno in futuro essere soggetti a specifiche precondizioni.
3. Alla protezione della popolazione e dei piloti è attribuita in tutti i casi la massima importanza. Né gli stessi equipaggi, né gli altri partecipanti all'impiego hanno il benché minimo interesse a mettere in pericolo se stessi o la popolazione.
Risposta del Consiglio federale.