07.3483 · Interpellanza · 2007-06-22
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Chiedo al Consiglio federale quanto segue:
1. Il Consiglio federale è del parere che la nuova ordinanza sulle importazioni agricole sia compatibile con la legge e con i documenti?
2. Per quale motivo il Consiglio federale ha allargato l'obbligo di dichiarazione alla clientela delle persone aventi diritto all'importazione?
3. Il Consiglio federale intende adattare l'applicazione dell'articolo 15 della legge sulle dogane in modo da rendere possibile, sia per il settore interessato sia per l'esecuzione di detta legge, una trasposizione che soddisfa le esigenze pratiche?
Begründung
Il 1° maggio 2007 è entrata in vigore la nuova legge sulle dogane. Il Parlamento ha inserito l'articolo 15 all'interno della legge su richiesta del settore ortofrutticolo.
Gli importatori di frutta e verdura, in occasione del passaggio dalla fase con importazione libera a quella con importazione limitata, hanno ogni volta diritto a detenere scorte che coprono il fabbisogno di due giorni.
L'articolo 15 della nuova legge sulle dogane dovrebbe permettere alle ditte aventi diritto all'importazione, di dichiarare per lo sdoganamento le quantità in esubero senza doverle prima riportare al confine. Gli importatori hanno due possibilità:
a. pagare la rispettiva aliquota di dazio; oppure
b. conteggiare l'esubero con un contingente assegnato.
Constatiamo che l'Amministrazione federale delle dogane (Dipartimento federale delle finanze) ha incomprensibilmente complicato la procedura all'interno della sua ordinanza.
La nuova ordinanza esige che:
- in occasione del cambiamento di fase, tutti i proprietari di merci d'importazione siano assoggettati all'obbligo della dichiarazione;
- tutte le scorte (compreso il fabbisogno dei due giorni, finora tollerato) debbano essere dichiarate il primo giorno seguente al cambiamento di fase (novità!);
- il terzo giorno dopo l'inizio del periodo amministrato si debba inoltre dichiarare la quantità invenduta.
Questa nuova regolamentazione è un'inutile complicazione per il settore e non è attuabile nella pratica. Questo obbligo di dichiarazione inusuale provoca un aumento esponenziale del dispendio amministrativo tanto presso le ditte quanto presso l'amministrazione in sede d'applicazione.
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'articolo 15 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (RS 631.0) prevede che per i prodotti agricoli importati nel periodo libero e ancora in commercio all'inizio del periodo amministrato (indipendentemente da chi ne è in possesso) occorre pagare posticipatamente la differenza di dazio rispetto alle aliquote fuori contingente doganale. Ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF; RS 916.121.10), le scorte presso gli importatori, che coprono il fabbisogno di al massimo due giorni, sono detratte, per quanto siano esaurite in questo termine.
a. Al fine di ottenere una visione d'insieme e di svolgere gli eventuali controlli dell'intera procedura in modo adeguato ai rischi (in caso di dichiarazioni effettuate il primo e il terzo giorno), l'Amministrazione delle dogane necessita della dichiarazione di tutte le scorte, compresa l'indicazione del fabbisogno di due giorni che è stato fatto valere.
b. La dichiarazione di merci ancora in commercio, effettuata il terzo giorno, serve esclusivamente all'applicazione dell'articolo 7 OIEVFF, secondo il quale le scorte dichiarate il primo giorno devono essere esaurite al massimo entro due giorni. In caso contrario, non si escludono perturbazioni del mercato. Essa offre alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione l'opportunità di dichiarare eventuali merci ancora disponibili il terzo giorno e di adottare possibili misure conformi all'OIEVFF, evitando gli eventuali provvedimenti penali secondo la legge sulle dogane.
Il Consiglio federale ritiene pertanto che la nuova ordinanza è interamente compatibile con la legge e i documenti.
2. Per consentire all'Amministrazione delle dogane di applicare le disposizioni e garantirne efficacemente l'ottemperanza, il Consiglio federale ha assoggettato all'obbligo di dichiarazione tutti i detentori di scorte. La limitazione dell'obbligo di dichiarazione solo agli importatori avrebbe comportato un onere supplementare per questi ultimi (chiarimenti presso i clienti, dichiarazione dell'intera scorta ed eventuale conteggio con i clienti dei tributi versati) e reso impossibile il controllo presso i clienti da parte dell'Amministrazione delle dogane.
3. Le disposizioni sono in vigore solo da pochi mesi. La Direzione generale delle dogane segue direttamente l'applicazione e da inizio maggio 2007 è in contatto con rappresentati del commercio d'importazione. Con questi ultimi si è concordato che a fine estate/inizio autunno 2007 avrà luogo uno scambio di opinioni, durante il quale si provvederà a valutare le esperienze e ad esaminare eventuali misure da adottare. In questa occasione sarà imperativo coinvolgere sia la produzione sia il commercio.
Risposta del Consiglio federale.