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07.3507 · Mozione · 2007-06-22

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adottare misure adeguate per eliminare le insicurezze giuridiche in merito agli impianti di compostaggio ad uso agricolo e di creare in questo modo le premesse per una legislazione unitaria a livello federale.

Begründung

Nell'ambito del messaggio del 2 dicembre 2005 del Consiglio federale concernente la revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio (05.084) non è stato trattato il problema del compostaggio ad uso agricolo, nonostante la necessità di un intervento in questo campo. Le norme relative agli impianti di compostaggio ad uso agricolo variano molto da cantone a cantone, in alcuni casi le relative domande vengono automaticamente respinte.

In vista di un'armonizzazione della legislazione a livello federale, occorre fare chiarezza sulla prassi da adottare nell'ambito delle autorizzazioni per gli impianti nelle zone agricole che servono a produrre energia dalla biomassa o per il semplice compostaggio ad uso agricolo.

- Dovrebbe essere consentita la costruzione di impianti sovraziendali per poter raggiungere una dimensione interessante sotto il profilo della redditività.

- I diversi tipi d'impianto e le relative opere necessarie per un buon funzionamento devono essere descritti in modo preciso, in questo contesto occorre inoltre stabilire anche dei requisiti minimi.

- Nel caso del compostaggio, occorre chiarire quanto stretto deve essere il legame con l'agricoltura o con l'azienda del luogo. Diversi cantoni (BE, AG, SZ, ZG, LU, ZH) applicano già una prassi che ha dato buoni risultati e che potrebbe servire da modello.

Il compostaggio ad uso agricolo rappresenta un pilastro indispensabile per garantire il trattamento e il riciclaggio a lungo termine. Il compostaggio crea inoltre valore aggiunto nell'agricoltura e consente di aumentare la fertilità del suolo.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Per quanto concerne gli impianti di compostaggio che servono a produrre energia dalla biomassa, l'articolo 16a capoverso 1bis della legge federale sulla pianificazione del territorio, modificata il 23 marzo 2007 dalle Camere federali (RU 2007 3637), e l'articolo 34a dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio, modificata il 4 luglio 2007 (RU 2007 3641), sanciscono una regolamentazione chiara. Il rapporto esplicativo, elaborato dall'Ufficio federale dello sviluppo territoriale in occasione della revisione dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (pubblicato all'indirizzo www.are.admin.ch, rubrica temi - diritto - costruire fuori dalle zone edificabili - materiali LPT) contiene inoltre alcune informazioni precise riguardo al riciclaggio organico della biomassa (cfr. ultimo capoverso art. 34a cpv. 3). La questione sollevata dall'autore della mozione deve essere esaminata in modo ancora più approfondito nel quadro della revisione della legge sulla pianificazione del territorio prevista nel programma di legislatura 2003-2007. È tuttavia giustificata la richiesta di rafforzare la sicurezza giuridica nell'ambito del compostaggio agricolo.

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.