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07.3634 · Interpellanza · 2007-10-04

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il 27 settembre 2007, un'ex collaboratrice dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha ricevuto un premio al coraggio, conferito dalla rivista "Beobachter", per avere denunciato un progetto di campagna del Dipartimento federale dell'interno contro le medicine complementari. Licenziata per avere oltrepassato le sue competenze e deluso la relazione di fiducia con il suo datore di lavoro, essa appare ora come una vittima del "whistleblowing" (denuncia di irregolarità).

In considerazione di quanto esposto, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. È vero che l'UFSP aveva l'intenzione di commissionare una campagna contro l'iniziativa popolare "Sì alle medicine complementari" a una ditta di comunicazione?

2. È esatto che tale progetto è stato abbandonato allorquando la collaboratrice in questione lo ha reso pubblico? Per quali ragioni l'UFSP vi ha rinunciato?

3. È una pratica corrente che il Consiglio federale o i capi dei dipartimenti facciano appello a ditte di comunicazione allo scopo di fare fallire un'iniziativa popolare? A nostro parere ciò costituirebbe una pratica contraria all'obbligo di informazione oggettiva a cui sono soggette le autorità.

4. Il fatto che l'ex collaboratrice dell'UFSP sia stata insignita del premio al coraggio induce il Consiglio federale a ritenere che il suo licenziamento non fosse giustificato?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) non ha pianificato una campagna contro l'iniziativa popolare "Sì alle medicine complementari". I media avevano addotto come prova di una presunta campagna di pubbliche relazioni documenti trasmessi loro da una ex impiegata dell'UFSP, ossia una proposta di progetto del gennaio 2006 e un contratto di prestazione con una ditta di comunicazione esterna dell'aprile 2006.

La proposta di progetto dell'UFSP non è altro che un documento di pianificazione, d'uso corrente in simili casi, delle risorse umane e finanziarie interne ed esterne necessarie per l'elaborazione del messaggio destinato al Parlamento e per seguire i lavori parlamentari relativi all'affare. Visto che un simile processo comporta anche una serie di compiti di comunicazione non sempre pianificabili, nella proposta di progetto sono stati previsti anche mezzi per un eventuale ricorso a un sostegno esterno. La proposta di progetto è stata notevolmente ridimensionata dalla direzione dell'UFSP già diversi mesi prima che fosse resa pubblica. Per il ricorso a un sostegno esterno per compiti di comunicazione è stato accordato un credito massimo di 30 000 franchi.

Tale somma è stata utilizzata in parte per finanziare un contratto di prestazione finalizzato all'analisi dei motivi, del contesto e degli argomenti dei sostenitori e degli oppositori dell'iniziativa e in parte per sostenere eventuali costi supplementari di comunicazione dell'UFSP per rispondere alle richieste di informazione dei media e dell'opinione pubblica. Sono state invece esplicitamente escluse dal contratto attività di pubbliche relazioni o mediatiche contro l'iniziativa.

1. L'UFSP non ha mai progettato una campagna contro l'iniziativa popolare. È però vero che non da ultimo a causa delle discussioni che questa vicenda ha suscitato nell'opinione pubblica è stato deciso di non assegnare un mandato successivo alla ditta di consulenza esterna perché non vi era più l'esigenza.

3. Né il Consiglio federale né il Dipartimento federale dell'interno (DFI) si sono rivolti ad una ditta di comunicazione in relazione all'iniziativa popolare. Nell'ambito dell'elaborazione del relativo messaggio del Consiglio federale, ambedue gli organi si sono occupati dell'iniziativa in modo oggettivo.

4. L'ex impiegata dell'UFSP si è rivolta direttamente ai media e al pubblico senza prima consultare i suoi superiori, il servizio del personale o la commissione del personale. In questo modo, oltre ad aver violato l'obbligo di mantenere il segreto, è anche venuta meno al dovere di lealtà nei confronti del datore di lavoro. Questo comportamento ha pregiudicato la fiducia del datore di lavoro, indispensabile per la continuazione del rapporto di lavoro. Le due parti hanno di conseguenza convenuto di porre fine al rapporto di lavoro a tempo parziale e limitato nel tempo. L'accordo firmato dalle parti prevedeva tra l'altro una clausola sul mantenimento del segreto, cui l'ex impiegata non si è manifestamente attenuta. Pertanto il Consiglio federale non ha alcun motivo di dubitare della legittimità della decisione di risolvere il rapporto di lavoro.

Risposta del Consiglio federale.