07.3800 · Interpellanza · 2007-12-17
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Nel 1997, già all'inizio del suo messaggio relativo alla legge sull'archiviazione (97.017), il Consiglio federale sottolineava l'importanza, per la politica nazionale, dell'archiviazione dei documenti allestiti su incarico della Confederazione: "La possibilità di verificare l'azione dello Stato nel suo insieme, ossia comprese tutte le circostanze che l'accompagnano, costituisce un aspetto importante nell'ambito del controllo dell'operato del governo e dell'amministrazione. In uno Stato di diritto democratico è necessario che questa possibilità sia aperta, almeno dopo la scadenza di un determinato termine di protezione, non soltanto agli organi di controllo dell'amministrazione o parlamentari, bensì anche a tutti i cittadini nonché ai media."
L'Archivio federale può adempiere alla funzione politica sopra descritta solo se, conformemente a quanto previsto nell'articolo 6 della legge federale sull'archiviazione, gli viene offerto di riprendere tutti i documenti (compresi quelli classificati) che non vengono più utilizzati in modo permanente.
Attualmente si constata che quest'obbligo di offerta dei documenti vige unicamente sulla carta e che non vi sono strumenti per tradurlo efficacemente in realtà. Nel suo rapporto del 18 agosto 2003, la Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali (DCG) aveva provveduto a segnalare le gravi lacune registrate nell'archiviazione dei documenti del Servizio informazioni svizzero, senza però intraprendere nulla in ultima analisi. E questo, benché l'ultimo capo del gruppo servizio informazioni non avesse ancora difeso esplicitamente, davanti alla DCG, la distruzione degli atti avvenuta illegalmente durante il suo servizio: "Per lui (n.d.t. Peter Regli), la protezione delle fonti implicava che il materiale proveniente dai servizi d'informazione di Stati partner venisse distrutto dopo la sua utilizzazione e non sarebbe stato quindi consegnato all'Archivio federale" (cap. 8.2; tra parentesi, si osservi che tale affermazione è smentita dal semplice fatto che i documenti corrispondenti dei servizi segreti sudafricani sono stati archiviati con grande cura).
L'esperienza poco edificante descritta sopra mi porta a porre al Consiglio federale le seguenti domande:
1. Per quale motivo il Consiglio federale, in quanto parte lesa, ha rinunciato a impugnare, conformemente all'articolo 120 capoverso 4 della legge federale sulla procedura penale, la decisione di desistenza dal procedimento penale contro ignoti per sospetta soppressione di documenti ufficiali (cfr. anche interrogazione 07.1084)?
2. Quali altri provvedimenti ha adottato per rendere effettivo l'obbligo di offerta dei documenti sancito dall'articolo 6 della legge federale sull'archiviazione e per prevenire in futuro ulteriori azioni di distruzione dei documenti?
3. In che modo si può rafforzare la posizione e il ruolo dell'Archivio federale svizzero, analogamente a quanto fatto per il Controllo federale delle finanze, affinché tutti i documenti della Confederazione importanti sotto il profilo storico, delle scienze sociali e della politica nazionale siano realmente salvaguardati?
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è tuttora fermamente convinto della rilevanza politica dell'archiviazione per lo Stato. E, ancora prima della fase di archiviazione, ritiene altrettanto importante una gestione accurata degli affari, compresa quella degli atti, per documentare l'attività dello Stato come previsto dall'ordinanza sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione (RS 172.010.1). Anche per questo motivo le disposizioni sia civili che militari sulla protezione delle informazioni prevedono l'archiviazione dei documenti a prescindere dalla loro eventuale classificazione. Se necessario, è possibile tutelare in modo appropriato gli interessi pubblici con disposizioni speciali in materia di consultazione.
Il Consiglio federale risponde come segue alle singole domande poste:
1. Il Ministero pubblico della Confederazione ha deciso di desistere dal procedimento per sospetta distruzione di documenti del Servizio informazioni strategico (SIS) perché non è stato possibile determinare il numero di documenti distrutti, l'importanza di questi ultimi e gli autori e pertanto non vi erano indizi sufficienti di reità per emettere un atto d'accusa giusta gli articoli 125 e 126 della legge federale sulla procedura penale (PP; RS 312.0; si vedano anche le risposte alle interrogazioni Lang 07.1014 e Müller Geri 07.1036).
Nel rapporto finale del 16 dicembre 2002 concernente l'inchiesta amministrativa condotta in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport sulle relazioni del Servizio informazioni con il Sudafrica si accenna ai documenti allestiti (e distrutti) dal SIS. Tuttavia, per i reati sottoposti alla giurisdizione federale, compete al solo procuratore generale della Confederazione procedere al perseguimento penale, sostenere l'accusa dinanzi ai tribunali secondo la propria convinzione e rappresentare la Confederazione, in particolare se quest'ultima è parte lesa. Il Consiglio federale non può né prescrivergli come condurre il procedimento penale né ricorrere contro una decisione di desistenza presa in virtù dell'articolo 120 capoverso 4 della legge federale sulla procedura penale.
2. Secondo l'articolo 1 capoverso 1 della legge sull'archiviazione (LAr; RS 152.1) i Servizi d'informazione della Confederazione, in quanto unità federali, sottostanno all'obbligo di archiviazione e devono, in conformità all'articolo 6 LAr, offrire all'Archivio federale svizzero (AFS) di riprendere i loro documenti. Questo principio è ribadito nell'ordinanza del 4 luglio 2007 sulla protezione delle informazioni della Confederazione (RS 510.411), dove è esplicitamente stabilito che le prescrizioni della legislazione in materia di archiviazione si applicano anche alle informazioni classificate della Confederazione.
Il 23 gennaio 2008 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto del Dipartimento federale dell'interno sulla gestione dei dati e documenti elettronici e approvato un relativo pacchetto di misure sottolineando inoltre il ruolo rivestito dall'AFS nella gestione degli affari della Confederazione (consulenza e formazione sulla corretta gestione degli atti fornita ai servizi, valutazione prospettiva dei documenti). Secondo il collegio governativo l'azione dell'AFS consente di migliorare la trasmissione degli atti e scongiurare rischi giuridici o di reputazione. L'attuazione delle prescrizioni resta di responsabilità delle direzioni degli uffici.
3. Il problema principale del mancato versamento di documenti nell'AFS non è in primo luogo un problema di salvaguardia, ma di gestione degli affari e di record management, poiché bisogna in primo luogo garantire che le unità amministrative elaborino i loro documenti in una forma archiviabile e successivamente consultabile.
Per il record management (gestione degli affari e degli scritti) vi sono chiari requisiti qualitativi (ad es. la norma ISO 15489) sui quali si fondano anche i principi di audit adottati in particolare nell'area anglosassone. In base alla LAr l'AFS non ha soltanto l'obbligo offrire assistenza alle unità amministrative, ma ha anche il diritto di ispezionare i loro servizi di registrazione. Non ci sono pertanto ostacoli né giuridici né metodologici a un controllo più severo delle unità amministrative. In considerazione delle risorse attualmente disponibili, il Consiglio federale non ritiene prioritario rafforzare a scapito di altre attività la funzione di organo di audit dell'AFS per quanto attiene al record management.
Risposta del Consiglio federale.