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Finanziamento delle campagne politiche con i premi dell'assicurazione malattie

07.407 · Iniziativa parlamentare · 2007-03-19

Liquidato

Wortlaut

Fondandoci sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sugli articoli 107 e seguenti della legge sul Parlamento, presentiamo la seguente iniziativa parlamentare sotto forma di progetto elaborato:

Art. 22

...

Cpv. 1bis

Gli assicuratori non possono, direttamente o indirettamente per il tramite di un'associazione di categoria, finanziare campagne politiche con i premi dell'assicurazione sociale malattie.

...

Begründung

La campagna politica condotta da Santésuisse nell'ambito della votazione per una cassa malati unica e sociale ha quantomeno fatto parlare di sé. In effetti, numerosi interventi nel nostro Parlamento denunciavano l'utilizzazione di un vero e proprio "tesoro di guerra" da parte di Santésuisse per combattere contro tale progetto (cfr. a tale proposito l'interrogazione Berberat 06.1148 o l'ora delle domande del 18 dicembre 2006, in particolare la domanda del consigliere nazionale Werner Marti). In risposta a tali legittimi interrogativi, il Consiglio federale ha ritenuto di non disporre di una base legale sufficiente che gli accordasse una competenza istituzionale per esercitare la vigilanza sull'organizzazione mantello degli assicuratori malattia (Santésuisse). Alla luce di quanto precede, appare dunque necessario istituire tale base legale nella LAMal al fine di evitare che si verifichino nuovamente derive quando il popolo e i cantoni saranno consultati su argomenti attinenti all'assicurazione malattie. La questione è inoltre stata oggetto di un parere giuridico dei professori Rhinow e Kägi-Diener, reso pubblico il 12 dicembre 2006. Tale parere, di circa 30 pagine, conclude che l'assicurazione sociale malattie è un compito pubblico e che dunque gli assicuratori corrispondenti (casse malattia) hanno uno statuto di organo dell'amministrazione indiretto. Devono quindi attenersi, nella gran parte delle loro azioni, ai principi del diritto pubblico e, in particolare, rispettare i diritti fondamentali. In tale contesto, l'utilizzazione incontrollata di fondi provenienti dai premi dell'assicurazione sociale malattia da parte dell'associazione di categoria Santésuisse non è conforme alla legge. In altri termini, l'utilizzazione in una campagna elettorale di milioni di franchi provenienti dai premi delle casse malattia rappresenta un ostacolo sproporzionato, e dunque illecito, a una campagna elettorale garantita dai diritti fondamentali. Riassumendo, i fondi del premio di base non devono essere dirottati per scopi propri. Secondo la nostra interpretazione, Santésuisse dovrebbe ricevere contributi da parte degli assicuratori soltanto per finanziare attività e prestazioni quali informazioni di ordine generale, pubblicazioni, negoziati concernenti le tariffe e le convenzioni, l'allestimento di statistiche, l'organizzazione di corsi o il perfezionamento degli impiegati. La presente iniziativa parlamentare introduce dunque una competenza della Confederazione intesa a controllare non soltanto gli assicuratori sociali malattia bensì anche Santésuisse, che non può - diversamente da quanto avviene con i premi dell'assicurazione complementare - utilizzare i premi dell'assicurazione di base a sua discrezione.

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