Lexipedia

07.417 · Iniziativa parlamentare · 2007-03-23

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:

Art. 15

Titolo

Durata del viaggio e formazione del personale

Art. 15a

Titolo

Trasporto internazionale d'animali

Cpv. 1

All'atto dell'importazione e dell'esportazione di animali, gli uffici doganali verificano che siano rispettate la legislazione federale sulla protezione degli animali e le norme internazionali in materia, segnatamente la Convenzione europea sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale.

Cpv. 2

Non è ammesso il transito in Svizzera di animali vivi destinati al macello.

Begründung

Secondo il vigente articolo 59 capoverso 4 dell'ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE), in Svizzera gli animali da macello non possono essere trasportati su strada. Nel 2000, nell'ambito dell'accordo sui prodotti agricoli tra Svizzera e UE, l'Ufficio dell'integrazione e il consigliere federale allora competente, Pascal Couchepin, avevano espressamente assicurato che gli accordi bilaterali tra Svizzera e UE avrebbero lasciato invariata la situazione e che il divieto di transito sarebbe stato mantenuto anche nell'ambito della revisione dell'OITE. Contrariamente a quanto affermato, sembra che il divieto in questione sarà soppresso nell'ambito dello sviluppo dell'allegato veterinario all'accordo sui prodotti agricoli.

La Svizzera corre quindi il rischio di divenire il centro nevralgico internazionale degli scandalosi trasporti a lungo raggio operati nell'UE, rendendosi così corresponsabile dei crudeli maltrattamenti inflitti agli animali sulle strade europee. Il transito attraverso la Svizzera non abbrevia quasi affatto i tempi di viaggio (che spesso dura dalle quaranta alle sessanta ore e talvolta fino a novanta ore) degli animali stipati in camion di tre o quattro piani. A causa della bontà della sua rete stradale e del costo modesto del transito, il nostro Paese potrebbe tuttavia costituire un'opzione interessante per i camionisti europei, tanto più che di regola non vengono effettuati controlli. Ne deriverebbe per la Svizzera un aumento considerevole del traffico pesante sull'asse nord-sud, già sollecitato oltremisura, il che sarebbe peraltro in contrasto con l'obiettivo del trasferimento su rotaia del traffico. L'effetto più preoccupante sarebbe nondimeno il rischio di diffusione di epizoozie e zoonosi.

La preventivata soppressione del divieto di transito sulle strade svizzere è inoltre doppiamente incoerente. Da un lato, nel nostro Paese il trasporto d'animali non può essere di durata superiore alle sei ore, mentre nell'Unione europea la durata del viaggio può essere dieci volte superiore. I camionisti svizzeri e quelli stranieri non sarebbero dunque assoggettati alle stesse norme di protezione degli animali.

Dall'altro, la Confederazione sborsa milioni di franchi per la profilassi delle epizoozie degli animali da reddito. La soppressione del divieto di transito sulle strade svizzere e il conseguente rischio di propagazione di epizoozie rischierebbero di vanificare i risultati ottenuti con le misure di profilassi (vale a dire il buono stato di salute degli animali).

Incaricando gli uffici doganali di effettuare controlli sui trasporti internazionali d'animali (art. 15a cpv. 1 LPDA) ci si prefigge di garantire che vengano rispettate le nuove disposizioni della LPDA sui trasporti d'animali e la relativa Convenzione europea ratificata dalla Svizzera.

Controlli alle frontiere e trasporto d'animali | Lexipedia | Lexipedia