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Provvedimenti per sgravare i cittadini e l'economia dall'aumento dei prezzidelle materie prime

08.3252 · Interpellanza urgente · 2008-05-28

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il 27 maggio 2008 il prezzo del greggio ha segnato oltre 133 dollari al barile e non si prevede l'arresto della spirale dei prezzi. L'impennata record del prezzo del petrolio e la conseguente carenza di determinati prodotti petroliferi peggiorano significativamente le condizioni quadro dell'economia svizzera. I prezzi dei carburanti causano rincari alla produzione, sui trasporti e quindi sui beni di consumo del fabbisogno quotidiano. L'aumento dei costi è interamente addossato ai consumatori e si riflette sugli attuali prezzi alla pompa. In Svizzera la situazione è ulteriormente inasprita dall'aggravio fiscale dei prodotti di oli minerali e si ripercuote pesantemente in particolare sulle regioni periferiche, sulle PMI, ma anche sui cittadini che dipendono dal trasporto su strada.

In questo contesto, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Come giudica il Consiglio federale le ripercussioni di tali aumenti dei prezzi dei carburanti sull'economia nazionale?

2. Quali provvedimenti e quali strategie intende adottare per attenuare questo massiccio incremento dei prezzi?

3. Perché il Consiglio federale non riduce l'imposta sugli oli minerali nonché il supplemento fiscale sugli oli minerali? Il Consiglio federale è disposto a decidere almeno una riduzione temporanea?

4. Il dipartimento responsabile è già stato invitato a effettuare chiarimenti e allestire proposte concrete?

5. Perché il Consiglio federale non riduce l'aliquota d'imposta sul valore aggiunto per i carburanti e i combustibili dal 7,6 per cento all'aliquota speciale del 2,4 per cento, equiparandoli in tal modo al fabbisogno di base?

6. Perché, rispetto ad altri carburanti, il diesel è fiscalmente ancora svantaggiato?

7. Perché il Consiglio federale non sospende la riscossione del supplemento fiscale sugli oli minerali e/o del centesimo per il clima al fine di contrastare l'eccessivo onere fiscale sui carburanti?

8. Malgrado l'esplosione dei prezzi dell'olio da riscaldamento, il Consiglio federale è effettivamente intenzionato ad aumentare la tassa sul CO2 a partire dal 1° gennaio 2009? Per alleviare l'onere fiscale non sarebbe piuttosto opportuno sopprimere la tassa sul CO2 gravante i combustibili?

9. Quali altri provvedimenti prevede di adottare il Consiglio federale per sgravare i consumatori dall'aumento dei prezzi nel settore dei carburanti, considerando soprattutto che il corso del dollaro e quindi i prezzi dei carburanti in franchi svizzeri aumenterebbero ancora in modo considerevole a causa dei corsi dei cambi?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'economia svizzera risente in modo molteplice delle conseguenze dell'aumento del prezzo del petrolio. Un primo effetto è la notevole diminuzione del potere d'acquisto dei consumatori. La spesa aggiuntiva per benzina, olio diesel e olio da riscaldamento riduce la quantità di altri beni e servizi consumabile dalle economie domestiche.

L'economia svizzera deve inoltre considerare l'effetto dell'aumento del prezzo del petrolio sul commercio mondiale. Le principali regioni esportatrici di greggio (Stati del Golfo, Iran, Russia, Asia centrale, Africa settentrionale, Nigeria, Angola, Norvegia, Venezuela, Messico) sono allo stesso tempo parimenti importatori netti di altri beni (ad es. beni di consumo e d'investimento). Anche l'utilizzazione da parte di questi Paesi delle entrate supplementari riconducibili all'aumento del prezzo del petrolio ha sicuramente contribuito alla situazione economica mondiale positiva degli anni scorsi. Il risultato positivo del commercio mondiale, specialmente tra il 2004 e il 2007, ha permesso alla Svizzera, la cui economia dipende fortemente dai mercati d'esportazione, di raggiungere valori di punta nel commercio esterno.

Il commercio di materie prime è significativo anche per la Svizzera. Numerose grandi imprese insediate in Svizzera hanno raggiunto fatturati record grazie all'aumento dei prezzi delle materie prime, in particolare del petrolio.

Gli aumenti dei prezzi hanno pure provocato un aumento delle entrate dell'imposta sul valore aggiunto. Questo non ha tuttavia alcun effetto sulla concorrenzialità dell'economia svizzera, dato che l'imposta sul valore aggiunto è ininfluente sul commercio esterno.

2. Secondo il Consiglio federale l'aumento globale dei prezzi dipende da forze di mercato che la Svizzera non può influenzare. In tale contesto, provvedimenti a breve termine sarebbero inopportuni e potrebbero essere addirittura controproducenti nella misura in cui distorcono i segnali del mercato. Sovvenzionare il consumo energetico, ad esempio, arresterebbe l'effetto contenitivo della domanda provocato dai prezzi elevati. Dal punto di vista politico-climatico è diventato estremamente urgente ridurre la domanda degli agenti energetici fossili. Un sussidiamento del consumo energetico sarebbe contrario agli obiettivi politico-climatici del Consiglio federale.

Quale provvedimento a lungo termine, il 20 febbraio 2008 il Consiglio federale ha approvato una prima concretizzazione della strategia energetica della Svizzera. Uno dei punti fondamentali è la diversificazione dei vettori energetici con cui, tra l'altro, si faciliterebbe il passaggio nel lungo termine dal petrolio ai vettori energetici non fossili. Quattro categorie di provvedimenti devono contribuire a questo scopo. In primo luogo occorre aumentare l'efficienza energetica. In secondo luogo, bisogna utilizzare maggiormente le energie rinnovabili. In terzo luogo lo Stato deve verificare a tutti i livelli le condizioni quadro che ha posto, rimuovere tutti gli ostacoli tecnici e giuridici e creare le condizioni per favorire e promuovere gli investimenti in energia. Infine, la politica estera in materia energetica deve rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento svizzero tramite energia estera, garantendo anche in futuro la differenziazione esistente secondo i Paesi di provenienza e i vettori energetici.

3. Il Consiglio federale non è competente per modificare le aliquote d'imposta sugli oli minerali. Al riguardo sarebbe necessaria una modifica della legge sull'imposizione degli oli minerali da parte del Parlamento.

4. Rispetto all'Europa, la Svizzera presenta un onere fiscale su combustibili e carburanti piuttosto ridotto. Il Consiglio federale ritiene che l'intervento sul mercato da parte dello Stato non sia il mezzo opportuno per contrastare gli aumenti dei prezzi del mercato di combustibili e carburanti. Su questa base si è finora rinunciato a ordinare chiarimenti in merito a una riduzione dell'imposta sugli oli minerali.

5. Per ridurre l'aliquota d'imposta sul valore aggiunto per i carburanti e i combustibili sarebbe necessaria una modifica della legge sull'IVA. Questo compete al legislatore. Il Consiglio federale non ritiene opportuna una tale riduzione. Occorre rilevare che, attualmente, non tutto ciò che rientra nel fabbisogno di base delle economie domestiche è sottoposto all'aliquota d'imposta ridotta del 2,4 per cento. A titolo di esempio, abiti, calzature, detersivi e detergenti, articoli per l'arredamento o addirittura protesi mediche e occhiali sono imposti all'aliquota normale del 7,6 per cento. Dall'altro lato una diminuzione dell'aliquota d'imposta sul valore aggiunto per i carburanti e i combustibili causerebbe gravi distorsioni concorrenziali. In questo modo si promuoverebbe il trasporto individuale rispetto a quello pubblico e si favorirebbero le economie domestiche con riscaldamenti a olio e a gas rispetto a quelle con pompe di calore, contraddicendo gli obiettivi politico-climatici del Consiglio federale.

Un simile modo di procedere non sarebbe inoltre compatibile con l'obiettivo del Consiglio federale di semplificare l'imposta sul valore aggiunto. Tale obiettivo è invece raggiungibile introducendo un'aliquota unica e abolendo il maggior numero possibile di eccezioni. Con l'aliquota unica del 6,1 per cento, auspicata dal Consiglio federale, l'onere fiscale su combustibili e carburanti sarebbe ridotto di 1,5 punti percentuali. Inoltre combustibili e carburanti vengono imposti all'aliquota normale anche nell'UE. L'onere varia dal 15 per cento (Lussemburgo e Cipro) al 25 per cento (Danimarca e Svezia).

Nel 2007, le entrate dell'imposta sul valore aggiunto sulle vendite di carburanti e combustibili sono ammontate a circa 780 milioni di franchi (di questi, quasi il 70 per cento provengono dall'ambito dei carburanti). Rispetto al 2006, si è registrata una diminuzione di circa 40 milioni di franchi, dovuta a un calo delle vendite di olio da riscaldamento pari quasi al 27 per cento. Alla cassa federale rimane solo l'IVA su carburanti e combustibili consumati dalle economie domestiche, dalle imprese che non hanno diritto alla deduzione dell'imposta precedente e dagli enti statali. Ciò corrisponde a circa il 4 per cento delle entrate complessive della Confederazione provenienti dall'IVA. Nell'ipotesi che sino alla fine dell'anno i prezzi rimangano al livello del mese di aprile e che le tonnellate smerciate diminuiscano solo leggermente, questo importo salirebbe nel 2008 a circa 880 milioni di franchi. Una riduzione dell'aliquota d'imposta dal 7,6 per cento al 2,4 per cento, con riferimento al 2008, comporterebbe una diminuzione delle entrate di circa 600 milioni di franchi. Questa si ripercuoterebbe non solo sulla cassa federale ma anche sull'AVS (a cui verrebbero destinati quasi 80 milioni di franchi in meno) e sulla riduzione dei premi per l'assicurazione malattie (circa 25 milioni di franchi). Le finanze federali non sarebbero in grado di fronteggiare una tale perdita di entrate che porrebbe anche la questione del controfinanziamento.

6. I carburanti soggiacciono all'imposta sugli oli minerali nonché al supplemento fiscale sugli oli minerali. L'imposizione sulla benzina è di 73,12 centesimi al litro, quella sull'olio diesel è di 75,87 centesimi (in entrambe sono inclusi 30 centesimi di supplemento fiscale sugli oli minerali). La differenza d'imposta ammonta quindi a 2,75 centesimi al litro.

Tuttavia, se si prende in considerazione l'onere dell'imposta sugli oli minerali (supplemento fiscale sugli oli minerali incluso) per quanto riguarda il contenuto energetico, la situazione attuale dell'olio diesel è piuttosto favorevole dato che su quest'ultimo sono dovuti 7,6 centesimi per chilowattora, mentre per la benzina 8,6 centesimi per chilowattora.

Con la modifica della legge sull'imposizione degli oli minerali in vigore dal 1° luglio 2008, l'olio diesel viene favorito rispetto alla benzina. La modifica è finalizzata all'incentivazione fiscale delle energie rinnovabili. A partire dal 1° luglio, i biocarburanti che soddisfano determinati requisiti ecologici e sociali saranno parzialmente o totalmente esonerati dall'imposta sugli oli minerali. Lo sgravio fiscale non avrà ripercussioni sul bilancio della Confederazione. Le minori entrate previste saranno compensate con un aumento pro ante della benzina. A partire dal 1° luglio 2008, il supplemento sarà di 1,35 centesimi; a lungo termine la neutralità del bilancio della Confederazione dovrebbe essere garantita da un supplemento di 6 a 7 centesimi. Dato che la diminuzione delle entrate potrà essere compensata "solo" da una maggiore aliquota d'imposta sugli oli minerali per la benzina, l'olio diesel godrà indirettamente di un'agevolazione fiscale. Dal 1° luglio 2008, la differenza rispetto all'aliquota d'imposta sulla benzina sarà solo di 1,4 centesimi al litro. A medio termine, la compensazione mediante la benzina comporterà una minore pressione fiscale sull'olio diesel.

7. Non rientra nelle competenze del Consiglio federale modificare le aliquote d'imposta sugli oli minerali, né tanto meno abolire la riscossione dell'imposta e del supplemento fiscale sugli oli minerali. Per questo sarebbe necessaria una modifica della legge sull'imposizione degli oli minerali da parte del Parlamento.

I prezzi del carburante in Svizzera sono tuttora tra i più bassi se confrontati con quelli europei, come dimostrato anche dal fenomeno del turismo di rifornimento. Una riduzione delle imposte li diminuirebbe ulteriormente, comportando per la Svizzera un maggiore onere per la riduzione delle emissioni di CO2. In Svizzera l'onere fiscale è quindi inferiore rispetto a quello della maggior parte dei Paesi europei. Non si può pertanto menzionare un eccessivo onere fiscale sui carburanti.

Dal punto di vista della politica ambientale è urgentemente necessaria una riduzione del consumo di carburante. Le emissioni di CO2 dei carburanti sono nettamente superiori rispetto a quelle stabilite dagli obiettivi della legge sul CO2. Nel 2006, le emissioni di CO2 dovute al consumo di carburante erano superiori del 9 per cento rispetto ai valori del 1990, entro il 2010 dovranno tuttavia essere ridotte dell'8 per cento rispetto al 1990.

Nonostante l'aumento dei prezzi, le vendite di carburante sono cresciute anche nel 2007. Per motivi di politica ambientale è necessario rinunciare a una sospensione del supplemento fiscale sugli oli minerali.

Il centesimo per il clima è un provvedimento volontario, introdotto dall'economia privata per compensare almeno parzialmente le eccessive emissioni di CO2 provocate dal traffico. Il Consiglio federale ritiene, nonostante l'aumento dei prezzi del combustibile, che il contributo del centesimo per il clima continui ad essere necessario per il raggiungimento degli obiettivi della legge sul CO2 nonché per gli impegni di diritto internazionale assunti nell'ambito del Protocollo di Kyoto.

8. I prezzi dei vettori energetici fossili sono aumentati su scala mondiale. La Svizzera non può influenzare l'evoluzione dei prezzi dei vettori energetici e ne è toccata nella stessa misura dei suoi partner commerciali. La tassa sul CO2 sui combustibili non accresce l'onere fiscale in Svizzera, poiché è stata concepita come pura tassa d'incentivazione e viene interamente ridistribuita all'economia e alla popolazione.

La legge sul CO2 prevede inoltre di introdurre la tassa gradualmente e in funzione delle riduzioni di CO2 raggiunte. Se le emissioni del 2007 sono inferiori almeno del 10 per cento rispetto ai valori del 1990, la tassa sul CO2 sui combustibili non sarà aumentata dal 1° gennaio 2009. Se la riduzione di CO2 risulta insufficiente, la tassa sarà aumentata a 24 franchi per tonnellata di CO2.

Il Consiglio federale intende attenersi a tale meccanismo, anche nell'interesse dell'economia.

La legge sul CO2 prevede che le imprese ad alta intensità energetica, particolarmente colpite dai prezzi elevati dell'energia, possano essere esentate dalla tassa sul CO2. Tali imprese possono impegnarsi formalmente nei confronti della Confederazione a limitare le emissioni di CO2 e in cambio sono esentate dalla tassa sul CO2. Attualmente circa mille imprese beneficiano di questa flessibilità della legge sul CO2.

9. A livello internazionale la quotazione del prezzo del petrolio avviene in dollari. Dall'inizio del 2001 il dollaro ha perso il 38 per cento del suo valore rispetto al franco svizzero. Ne deriva che in Svizzera l'aumento effettivo del prezzo è stato inferiore di un terzo rispetto a quello espresso in dollari registrato sui mercati delle merci. Il passaggio a una quotazione in altre valute (principalmente euro e yen), presa in considerazione da alcuni Paesi fornitori, non avrebbe alcun influsso sul prezzo del petrolio espresso in altre valute, ma minimizzerebbe la percezione del relativo rincaro. Rimane il fatto che in caso di scarsezza e conseguente rincaro di beni, non è compito dello Stato adottare provvedimenti speciali, fino a quando l'economia e il mercato continuano a funzionare. Per quanto concerne il futuro, si deve prevedere che i prezzi persistentemente elevati incentiveranno lo sviluppo di soluzioni alternative; con il tempo gli sviluppi summenzionati provocheranno delle reazioni sia da parte della domanda sia da parte dell'offerta, quali l'introduzione di tecnologie alternative o lo sfruttamento di altri giacimenti. Il Consiglio federale si astiene dall'elaborare ipotesi concernenti le evoluzioni future, come le correlazioni tra prezzi delle materie prime in dollari e l'evoluzione del corso del dollaro.

Risposta del Consiglio federale.