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08.3492 · Interpellanza · 2008-09-18

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

L'inasprimento della crisi finanziaria e il fallimento d'istituzioni che proponevano prodotti finanziari considerati sicuri sollevano nuove e importanti questioni in merito ai rischi cui si espongono le casse pensioni e all'alta vigilanza che le deve sorvegliare.

Il Consiglio federale è pertanto incaricato di rispondere alle seguenti domande:

1. Considerata la nuova situazione dei mercati finanziari, il progetto di riforma strutturale della previdenza professionale (07.055) è ancora adeguato, in particolare per quanto concerne l'alta vigilanza sulle casse pensioni?

2. Quante casse pensioni hanno acquistato prodotti finanziari considerati sicuri, per quale importo e con quali conseguenze sulla perennità?

3. Le autorità di vigilanza sono veramente ancora in grado di adempiere la loro funzione di controllo, considerata la rapidità dei cambiamenti che si verificano sui mercati finanziari?

4. Il Consiglio federale intende proporre misure speciali per le casse pensioni che rischiano di ritrovarsi con una copertura insufficiente da un giorno all'altro e di vedere il valore dei loro attivi sciogliersi come neve al sole?

5. Cosa intende fare il Consiglio federale per migliorare ancora la trasparenza e conservare così la fiducia del pubblico nei confronti della previdenza professionale in generale e delle casse pensioni in particolare?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale non ritiene necessario riesaminare, in seguito all'attuale crisi dei mercati finanziari, il sistema di responsabilità e vigilanza approntato nell'ambito della riforma strutturale. Per principio va tenuto presente che già oggi l'attività d'investimento è di responsabilità dell'istituto di previdenza. La riforma strutturale prevista consolida ulteriormente tale principio ed elenca in modo inequivocabile i compiti e dunque anche le responsabilità dell'organo supremo. In futuro, quest'ultimo dovrà così verificare periodicamente se gli investimenti patrimoniali siano sufficienti a garantire la copertura degli obblighi. La commissione di alta vigilanza provvede all'uniformità della prassi di vigilanza e alla garanzia della qualità nel sistema della previdenza professionale. Può emanare istruzioni ed elaborare norme per l'attività di vigilanza all'attenzione delle autorità di vigilanza, degli uffici di revisione o dei periti in materia di previdenza professionale. Non è invece suo compito preparare o attuare progetti di legge e di ordinanza, in particolare per quanto concerne l'adeguamento di parametri attuariali - quali il tasso d'interesse minimo, il tasso di conversione e le direttive d'investimento -, che incombe tuttora al Consiglio federale e al Parlamento. A questo proposito si noti che nella seduta del 19 settembre 2008 il Consiglio federale ha deciso di modificare le direttive d'investimento dell'OPP2 (entrata in vigore prevista il 1° gennaio 2009). Le nuove disposizioni rafforzano ulteriormente il principio di prudenza, ponendo per esempio un maggiore accento sull'obbligo di diligenza e sulla diversificazione.

2. Il Consiglio federale dispone di dati sulle diverse categorie d'investimento, ma non su specifici prodotti d'investimento degli istituti di previdenza. Stando alle dichiarazioni fatte da ditte di consulenza di primo piano attive nell'ambito degli investimenti patrimoniali delle casse pensioni, complessivamente le perdite dirette registrate sul mercato dei subprime e il fallimento della Lehmann Brothers non hanno avuto conseguenze rilevanti per il secondo pilastro (p. es. non vi è in pratica alcun investimento diretto nel mercato dei subprime). Per le casse è ben più importante il calo generale dei mercati finanziari verificatosi in seguito.

3. Le nuove e numerose esigenze legali poste agli istituti di previdenza negli ultimi anni hanno fatto sì che aumentassero pure le esigenze nei confronti delle autorità di vigilanza. Con l'attuazione della riforma strutturale, queste ultime vedranno inoltre crescere il volume d'attività. Le autorità di vigilanza cantonali sono consapevoli che devono avere un volume di attività minimo e le risorse necessarie per adempiere anche in futuro il loro mandato. Per questo motivo hanno già iniziato ad unire le loro forze: dal 1° gennaio 2006 è operativa la "Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht" (che comprende i cantoni di Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo e Zugo); dal 1° gennaio 2007, la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale con sede nel cantone di Sciaffusa è stata trasferita all'"Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungen" del cantone di Zurigo e dal 1° gennaio 2008 è operativa la "Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht" (che comprende i cantoni di Glarona, Turgovia, San Gallo, Appenzello Interno, Appenzello Esterno e dei Grigioni). Il Consiglio federale è convinto che la collaborazione e la regionalizzazione dell'attività di vigilanza continueranno a rafforzarsi anche in futuro, permettendo d'incrementare le competenze tecniche e personali presso le autorità di vigilanza cantonali.

4. Per il momento, il Consiglio federale non prevede di adottare provvedimenti particolari. Ritiene che in caso di copertura insufficiente il catalogo di misure previsto all'articolo 65d LPP sia sufficiente. A determinare se e quali provvedimenti debbano essere presi sono sempre le cause che hanno condotto alla copertura insufficiente. Una tale situazione, pur indicando che la capacità di rischio è in diminuzione e che l'attività di gestione deve seguire ritmi sempre più sostenuti, non significa ancora che gli obiettivi previdenziali siano esposti a un pericolo incombente. Nel caso in cui, in seguito alla crisi dei mercati finanziari, gli istituti di previdenza dovessero far fronte per più tempo a una copertura insufficiente, il Consiglio federale esaminerebbe misure adeguate per stabilizzare la previdenza professionale.

5. Il Consiglio federale è senz'altro consapevole che la trasparenza è una condizione importante, affinché gli assicurati abbiano fiducia nel sistema della previdenza professionale. Le nuove disposizioni sulla trasparenza, entrate in vigore con la 1a revisione della LPP, sono state messe in atto apportando chiari miglioramenti in particolare nell'ambito degli istituti collettivi e comuni. La loro attuazione, non essendo però ancora ultimata, deve essere ulteriormente promossa e seguita con attenzione. Al riguardo, nel 2007 l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha assegnato due mandati di ricerca che dovranno rilevare le conseguenze delle disposizioni sulla trasparenza e sull'amministrazione paritetica sugli organi di gestione e sugli assicurati. Se i risultati scaturiti da questi due studi dovessero evidenziare lacune concrete in materia di trasparenza, il Consiglio è disposto a esaminare misure in grado di apportare i necessari miglioramenti.

Risposta del Consiglio federale.