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08.3495 · Mozione · 2008-09-18

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di rendere punibile il fenomeno dello stalking completando il Codice penale con un articolo in materia.

Begründung

Lo stalking è diventato un problema serio. Soprattutto l'evoluzione continua nel settore delle comunicazioni offre possibilità particolarmente perfide di molestare la vittima. Le conseguenze possono essere gravi. Le vittime presentano sintomi fisici e psichici seri, che le possono portare a tentare il suicidio. Anche la perdita del posto di lavoro è una conseguenza frequente.

Germania e Austria hanno istituito una norma penale che comprende le diverse forme di stalking. In Svizzera manca una norma penale pertinente. L'articolo 28b del Codice civile, entrato in vigore il 1° luglio 2008, è di gran lunga insufficiente a coprire tutte le forme di stalking.

Nella prassi si cerca di perseguire questo tipo di comportamento applicando altre norme penali, ad esempio riguardanti l'abuso di impianti di telecomunicazioni, le minacce, la coazione o la violazione di domicilio, tuttavia molto spesso senza successo o con scarsi risultati. Non di rado a opprimere la vittima di stalking non è una singola azione, bensì l'interazione di molti comportamenti punibili e non.

La giurisprudenza in materia di stalking non è uniforme ed è molto insoddisfacente per le vittime. S'impone pertanto l'istituzione di una norma penale speciale, che racchiuda i vari metodi di stalking.

Considerate le gravi conseguenze per le vittime, urge elaborare rapidamente una fattispecie penale di stalking.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La richiesta avanzata nella mozione Fiala non è nuova. Il 21 marzo 2007 l'ex consigliere nazionale Hess aveva già presentato una mozione simile (07.3092, Legge anti stalking), che è stata tolta di ruolo il 6 dicembre 2007, poiché l'autore non fa più parte della Camera. Anche la mozione Hess chiedeva una norma penale speciale per lo stalking.

Nella sua risposta, tuttora valida, del 16 maggio 2007, il Consiglio federale ha riconosciuto che lo stalking, ossia le molestie ossessive di una persona, può avere gravi ripercussioni psichiche per le vittime. Tuttavia, la maggior parte dei comportamenti tipici dello stalker sono già puniti dalla legge, segnatamente la violazione di domicilio (art. 186 CP), l'abuso di impianti di telecomunicazioni (art. 179 CP), i delitti contro la sfera privata (art. 179 segg. CP) e le minacce (art. 180 CP). Il Tribunale federale ha inoltre stabilito (DTF 129 IV 262) che a determinate condizioni le molestie ossessive di una persona possono essere qualificate come coazione (art. 181 CP). Il procedimento penale è avviato d'ufficio o su querela di parte, a seconda del tipo di reato.

Soltanto il cosiddetto soft stalking, ossia un comportamento in cui l'autore cerca insistentemente la vicinanza fisica con la vittima senza tuttavia mai assillarla in modo riconoscibile, non è contemplato dal diritto penale. A titolo di esempio, l'autore attende regolarmente la vittima davanti a casa sua, la insegue a distanza, eccetera. Tali comportamenti non possono essere definiti con precisione: gli stalker trovano infatti sempre nuovi modi per mettersi in contatto con la loro vittima. La disposizione penale richiesta dovrebbe quindi assumere la forma di una norma sussidiaria. Ciò sarebbe difficilmente conciliabile con il principio della legalità e renderebbe punibili anche comportamenti socialmente adeguati.

La protezione da queste forme più lievi di molestie ossessive è tuttavia garantita già oggi anche senza una disposizione penale speciale: secondo l'articolo 28b capoverso 1 del Codice civile, entrato il vigore il 1° luglio 2007 (RS 210), una vittima di molestie può chiedere al giudice di vietare all'autore di:

1. avvicinarlesi o accedere a un perimetro determinato attorno alla sua abitazione;

2. trattenersi in determinati luoghi, in particolare vie, piazze o quartieri;

3. mettersi in contatto con lei, in particolare per telefono, per scritto o per via elettronica, o importunarla in altro modo.

Tali divieti possono essere attuati molto rapidamente mediante provvedimenti giudiziari grazie a misure provvisionali. Pronunciando tali divieti, il giudice può parimenti comminare all'autore la pena prevista dall'articolo 292 del Codice penale (disobbedienza a decisioni dell'autorità), in modo che per il tramite del diritto civile è possibile accusare l'autore anche di un reato penale. Il Consiglio federale intende osservare attentamente l'applicazione dell'articolo 28b capoverso 1 del Codice civile e valutarne l'efficacia. La valutazione sarà effettuata cinque anni dopo l'entrata in vigore della nuova disposizione, in modo da disporre di esperienze sufficienti. Se la protezione delle vittime dovesse rivelarsi insufficiente, il Consiglio federale deciderà se adottare altre misure.

Secondo il Consiglio federale, la protezione penale dallo stalking è disciplinata in maniera esaustiva. Non è pertanto necessario completare il Codice penale con una disposizione speciale in materia. L'introduzione di una tale norma comporterebbe anzi complessi problemi di delimitazione rispetto alle disposizioni penali esistenti.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.