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08.3546 · Mozione · 2008-09-30

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a migliorare la protezione dei titolari di depositi bancari dalle conseguenze di un'insolvenza delle banche. A questo scopo occorre presentare al Parlamento una modifica della legge sulle banche per rafforzare la protezione dei piccoli depositanti. L'importo massimo previsto dalla legge sulle banche (art. 37 b) per i depositi privilegiati della seconda classe secondo la LEF va elevato dagli attuali 30 000 a 100 000 franchi per ogni creditore.

In questo quadro, bisognerà considerare altresì la possibilità di aumentare in consistente misura l'importo massimo - oggi di 4 miliardi di franchi - della garanzia dei depositi prevista dall'autodisciplina delle banche (art. 37 h lett. b). Inoltre, il termine di pagamento dei depositi privilegiati deve essere ridotto dagli attuali 90 giorni ad al massimo un mese.

Begründung

Conformemente all'articolo 37 b della legge sulle banche in Svizzera i depositi presso banche e commercianti di valori mobiliari sono privilegiati in caso di insolvenza fino a 30 000 franchi per creditore, dato che sono collocati nella seconda classe secondo l'articolo 219 capoverso 4 LEF. La situazione attuale sui mercati finanziari mostra chiaramente che la protezione dei piccoli depositanti deve essere migliorata. Uno sguardo alle legislazioni vigenti all'estero evidenzia come alcuni Paesi prevedano indennizzi più elevati, come è il caso in Danimarca, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Italia, Portogallo, Svezia e negli Stati Uniti. Anche l'Unione europea prevede un aumento nell'ambito della revisione in corso. L'attuale importo privilegiato - fino a 30 000 franchi - in caso di insolvenza è insufficiente. La protezione dei depositanti deve essere migliorata. Questo si ripercuoterà inoltre in termini di disciplina anche sul comportamento delle banche sui mercati finanziari.

Nel quadro dell'autodisciplina prevista dalla legislazione in materia (cfr. art. 37 h LBCR), le banche hanno concluso un accordo secondo cui gli averi dei clienti fino a 30 000 franchi vengono versati rapidamente, ovvero al più tardi entro tre mesi dalla chiusura della banca o del commerciante di valori immobiliari. Dopo pochi giorni o settimane dalla chiusura sono pagati i depositi dei clienti che non superano i 5000 franchi. La protezione vale per depositi di ogni genere a nome del depositante e per le obbligazioni di cassa della relativa banca ivi depositate. Nel quadro dell'autodisciplina degli istituti di credito, per tutti gli impegni contributivi in sospeso l'articolo 37 h lettera b della legge sulla banche prevede un importo massimo di 4 miliardi di franchi.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il 5 novembre 2008 il Consiglio federale ha approvato un messaggio concernente la modifica della legge federale sulle banche e le casse di risparmio (rafforzamento della protezione dei depositanti). Questo progetto tiene conto di tutte le richieste della mozione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.