08.3559 · Interpellanza · 2008-09-30
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il 5 settembre 2008 il DFF ha annunciato misure destinate a chiarificare l'imposizione delle operazioni in ambito di hedge fund e di private equity. Secondo il DFF una circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni dovrebbe contribuire ad accrescere l'attrattiva delle operazioni in ambito di hedge fund e di private equity. Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Quale è la definizione di "operazione hedge fund" e quella di "operazione private equity"?
2. In quale misura è necessaria una "chiarificazione" della problematica fiscale?
3. Quale era la prassi attuale di trattamento fiscale della "performance fee" e del "carried interest" delle operazioni relative a hedge fund e private equity?
4. Su quale punti la prassi attuale mancava di chiarezza?
5. La circolare in progetto apporterà modifiche alla prassi attuale?
a. Nell'ipotesi negativa: perché è necessaria una circolare? E in che misura tale circolare contribuirà ad "accrescere l'attrattiva" delle operazioni menzionate qui sopra?
b. Nell'ipotesi affermativa: in cosa consiste la modifica di prassi e nel quadro di quali disposizioni legali viene definita una nuova prassi?
6. Capita sovente che per motivi di pianificazione e di ottimizzazione fiscale ditte individuali siano trasformate in società anonime o che oltre alla ditta individuale venga costituita anche una società anonima. I manager degli hedge ed equity fund si distinguono dagli altri manager al punto da doverli informare separatamente di questa possibilità di pianificazione fiscale?
Begründung
Una maggiore attrattiva degli hedge fund è uno degli elementi centrali del piano master per la piazza finanziaria, per il cui tramite questo ramo settoriale intende posizionarsi a medio termine come piazza finanziaria dominante. Questa idea merita di essere esaminata a mente del modello commerciale di numerose banche svizzere, modello minacciato dall'ulteriore sgretolamento del segreto bancario (pressioni da parte dell'UE in vista dell'introduzione di un modello QI, analogo a quello degli USA). Ma proprio perché si tratta di attirare e di privilegiare strumenti controversi di investimento, come gli hedge fund, è imprescindibile un ampio dibattito che tenga conto di tutti i vantaggi e di tutti gli inconvenienti.
Diverse analisi effettuate ad esempio dalla CFB, dall'OCSE o dal Financial Stability Forum affermano che gli hedge fund possono invero contribuire in senso positivo a una maggiore liquidità del mercato, ma che simultaneamente essi possono anche influenzare negativamente la stabilità del mercato. In considerazione del boom incredibile di questo strumento di investimento l'Amministrazione federale delle finanze sottolinea altresì che "numerose persone si sentono maggiormente coinvolte dagli impegni assunti dagli investitori istituzionali - come casse pensioni e assicurazioni". Simultaneamente si osserva che in materia di regolazione la Svizzera "non pratica un obbligo generale di autorizzazione, né esercita una vigilanza cautelare sui gerenti patrimoniale e i manager degli hedge fund". Anche i piani più recenti del Dipartimento federale delle finanze fanno nuovamente stato del solo "assoggettamento volontario alla vigilanza della CFB".
La forza dirompente di questo tema esige un dibattito politico e pubblico in quanto si tratta primo del posizionamento futuro della piazza finanziaria Svizzera, secondo dell'equità fiscale (perché incombe un privilegio mirato a un gruppo ristretto di persone che è già privilegiato) e terzo sullo sfondo della recente crisi finanziaria, della questione fondamentale della "dignità di promovimento" di attori del mercato finanziario dai quali risulta un notevole rischio di sistema. Una circolare fondata su discussioni a porte chiuse tra rappresentanti dei rami settoriali e rappresentanti delle autorità coinvolte può essere difficilmente il percorso giusto.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Non è possibile definire chiaramente l'attività operativa degli hedge fund e dei private equity fund. Queste diverse operazioni possono però essere descritte. Gli hedge fund sono forme di investimento collettive con strategie generalmente flessibili e un comportamento d'investimento attivo e complesso. Il termine hedge fund va quindi inteso in maniera ampia. In Svizzera sono presenti prevalentemente "fund of hedge fund", che reinvestono i mezzi degli investitori in quote di altri fondi di investimento. Un private equity fund è invece una forma di investimento collettiva che investe in (giovani) imprese non quotate in borsa mettendo loro capitale a disposizione. Questo capitale viene, ad esempio, utilizzato per lo sviluppo di nuovi prodotti, l'apertura a nuovi mercati e per acquisizioni di imprese. L'investimento ha come scopo quello di vendere in futuro con utile la partecipazione all'impresa o di entrare in borsa.
2. Dopo l'entrata in vigore della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (LICol), l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFF) ha ricevuto diverse richieste dal settore bancario e dei fondi di investimento in relazione all'imposizione del carried interest e della performance fee. In particolare è stata sollevata la questione se a livello fiscale si potesse qualificare il carried interest e la performance fee del manager dei fondi come utile di capitale privato esente interamente o parzialmente dall'imposta. Anche in seno alle Amministrazioni delle contribuzioni sussistevano incertezze in fatto di imposizione. Per fare luce sulla questione e creare certezza giuridica, l'AFF sta preparando una circolare destinata a chiarire il trattamento fiscale dei diversi modelli d'indennità praticati.
3. Il settore degli hedge fund e dei private equity fund è un'attività finanziaria alquanto nuova. I manager dei private equity fund e degli hedge fund hanno diverse possibilità di strutturare la loro attività. L'attività dei manager di fondi può essere esercitata come attività lucrativa indipendente o attraverso una persona giuridica. A dipendenza della forma giuridica e della struttura concreta trovano però applicazione differenti norme giuridiche fiscali (segnatamente la determinazione dell'utile per persone giuridiche, il calcolo del reddito nel caso di attività lucrativa dipendente risp. indipendente). In questo caso si tratta sempre delle stesse norme giuridiche che possono essere applicate anche ad altri contribuenti. Se l'attività viene esercitata attraverso una persona giuridica, vengono applicati i relativi articoli di legge sull'assoggettamento delle persone giuridiche (art. 49 segg. LIFD). Se l'attività di manager di fondi viene invece esercitata sotto forma di attività lucrativa indipendente, si applicano i corrispondenti articoli di legge sull'attività lucrativa indipendente (art. 18 segg. LIFD). Il trattamento fiscale del carried interest e della performance fee, ovvero della cosiddetta commissione d'incentivo, dipende quindi dalla struttura scelta. Il carried interest e la performance fee non costituiscono però un utile di capitale privato esente da imposta. L'AFC e il DFF hanno da subito dichiarato che il diritto vigente non consente un trattamento privilegiato del carried interest e della performance fee e che non sono neppure disposti a introdurre attraverso una circolare un tale trattamento. Pertanto la prassi non è stata oggetto di modifiche.
4. A causa della novità dell'attività e delle diverse richieste pervenute dal settore bancario e dei fondi di investimento sussisteva incertezza su come le amministrazioni cantonali delle contribuzioni dovessero trattare fiscalmente il carried interest e la performance fee.
5. Con la prevista circolare non verrà modificata - nella misura in cui esista - la vigente prassi. L'AFC ha però compreso la richiesta espressa segnatamente dai cantoni di fare luce sul trattamento dei diversi contribuenti in funzione dei modelli d'indennità.
6. Nell'ambito dei manager di private equity fund e di hedge fund non esiste un caso speciale. Per i manager di fondi vigono le stesse norme giuridiche applicabili anche agli altri contribuenti. A dipendenza della forma giuridica e della struttura concreta del fondo trovano però applicazione differenti norme giuridiche fiscali (segnatamente la determinazione dell'utile per persone giuridiche, il calcolo del reddito in caso di attività lucrativa dipendente risp. indipendente); confronta al riguardo anche le considerazioni al numero 3 più sopra.
Risposta del Consiglio federale.