08.3647 · Mozione · 2008-10-03
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una revisione della legge sul personale federale (RS 172.220.1) contenente una disposizione secondo cui il personale federale in posizioni di quadro, la cui attività professionale lo porta a stretto contatto con l'economia privata e la cui responsabilità è incentrata sulla sorveglianza o sulla concessione di incarichi, autorizzazioni, licenze ecc., nei tre anni successivi alla conclusione del rapporto di lavoro con la Confederazione non può esercitare attività retribuite per persone fisiche o giuridiche con i quali in passato aveva avuto stretti rapporti di lavoro.
Begründung
I passaggi spettacolari di alti funzionari nell'economia privata evidenziano le problematiche legate a una zona grigia: va menzionato, ad esempio, Daniel Wiedmer, che in qualità di caporeparto in seno all'Ufficio federale della sanità pubblica esercitava la vigilanza suprema delle casse malati e approvava anche i premi delle loro assicurazioni di base. D'ora in poi assumerà la direzione operativa di Assura. Un altro esempio che illustra chiaramente la situazione riguarda il passaggio dell'ex comandante delle forze aeree, il comandante di corpo Fernand Carrel, nel consiglio d'amministrazione di Europavia. Europavia è economicamente legata all'EADS, fornitore degli elicotteri Cougar acquistati nell'era Carrel. Gli impiegati dell'amministrazione federale in posizioni di quadro rivestono un ruolo decisivo nelle decisioni economicamente importanti, ordinano o influenzano l'assegnazione di incarichi pubblici nonché la concessione di autorizzazioni e licenze. Pertanto essi costituiscono per le imprese delle personalità chiave da convincere e conquistare per i propri interessi. Di conseguenza, esiste il pericolo che agli impiegati dell'amministrazione federale vengano proposte delle prospettive professionali in cambio di un trattamento speciale di interessi particolari a livello economico. La prospettiva di un futuro rapporto di mandato o di lavoro lucrativo può indurre l'impiegato a prendere decisioni che favoriscano il mandatario o il datore di lavoro presuntivo. I suddetti comportamenti vanno considerati come "pantouflage" e sono da vietare per legge.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La legge sul personale federale (LPers) e i relativi atti legislativi non comprendono un divieto di concorrenza, ragion per cui bisogna per analogia far riferimento alle regolamentazioni del Codice delle obbligazioni (art. 6 cpv. 2 LPers). Secondo gli articoli 340 e seguenti del Codice delle obbligazioni le parti di un contratto di lavoro possono stabilire che dopo la fine del rapporto di lavoro i lavoratori non possono esercitare un'attività in concorrenza con il precedente campo d'attività. Il divieto di concorrenza tutela quindi il precedente datore di lavoro e non un settore particolare o i relativi segreti d'affari. Pertanto, un divieto di concorrenza in seno alla Confederazione non può esplicare a priori lo stesso effetto come nell'economia privata, dal momento che un tale divieto può interessare solo settori in cui la Confederazione è in concorrenza con altri offerenti. Questo è raramente il caso.
Inoltre, un divieto di concorrenza rappresenta un intervento nella libertà economica dei collaboratori e dovrebbe quindi essere legittimato da un interesse preponderante della Confederazione. Se la sicurezza dello Stato, la tutela degli interessi negli affari esteri o la garanzia dell'approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali lo esigono, il Consiglio federale può limitare o sopprimere la libertà economica per determinate categorie di impiegati (art. 24 cpv. 2 lett. a LPers). Il campo di applicazione restrittivo di questa disposizione dovrebbe garantire che gli ex collaboratori non vengano ostacolati nella loro evoluzione professionale e personale. In linea di massima, anche dopo aver lasciato l'amministrazione federale, essi devono poter sfruttare le conoscenze e le capacità acquisite in seno alla Confederazione e poterle offrire sul mercato del lavoro, purché non siano sottoposte all'obbligo del segreto. Questo obbligo di mantenere il segreto continua a sussistere anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro (art. 22 LPers e art. 94 cpv. 2 OPers); la sua violazione è punibile (art. 320-321ter CP). La questione sollevata nella mozione non scaturisce tanto dalla tematica "divieto di concorrenza", ma piuttosto dal contesto "mantenimento dei segreti professionali, d'affari e d'ufficio" e non può pertanto essere risolta con un pluriennale divieto di concorrenza.
Con decreto del 3 settembre 2008, il Consiglio federale si è tuttavia dichiarato disposto nel quadro di una nota di discussione del Consiglio d'Europa sulle valutazioni dei Paesi effettuate dal GRECO (Groupe d'Etats contre la corruption) a esaminare nell'ambito della revisione della LPers e dell'OPers la raccomandazione 9 del GRECO concernente, tra l'altro, i conflitti d'interesse risultanti dal passaggio dal settore pubblico all'economia privata.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.