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08.3648 · Mozione · 2008-10-03

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento una normativa che prevede la riscossione degli emolumenti unicamente sulla base di una legge materiale ai sensi dell'articolo 164 della Costituzione federale o di un decreto federale sottostante a referendum ai sensi dell'articolo 163 capoverso 2 della Costituzione federale.

Begründung

Lo Stato tende ad assicurarsi entrate sempre maggiori attraverso gli emolumenti, che costituiscono, in tal modo, un'imposta occulta. Questa evoluzione trova conferma nell'incremento delle entrate provenienti dagli emolumenti della Confederazione, dei cantoni e dei comuni corrispondente a circa 13 miliardi di franchi nel 1990 e a poco più di 25 miliardi di franchi nel 2005. Gli emolumenti assumono una crescente importanza fiscale che esige ora una corrispondente legittimazione democratica.

Il cittadino deve poter impedire allo Stato di "mimetizzare" determinate imposte facendole passare per emolumenti. A tal fine, occorre inasprire i presupposti per la forma dell'atto normativo e fornire la possibilità di ostacolare, attraverso il referendum, l'introduzione o l'aumento degli emolumenti. Le deleghe legislative che consentono di evitare il referendum vanno escluse.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

In ambito fiscale, le tariffe e le aliquote sono stabilite in linea di principio in una legge formale. Tuttavia, bisogna fare una distinzione netta tra imposte e tasse causali; quest'ultime comprendono anche gli emolumenti. La riscossione delle imposte è effettuata unicamente in virtù dell'appartenenza di una persona all'ente pubblico, appartenenza che ha rilevanza giuridica, ma da cui non risulta un diritto a una controprestazione concreta per la predetta persona. Le imposte servono a coprire il fabbisogno finanziario generale dell'ente pubblico. Le tasse causali, invece, sono fatturate per una determinata prestazione fornita dall'ente pubblico a una singola persona (ad es. tassa per il rilascio di una licenza di costruzione o l'emissione di un passaporto) o per il godimento di un particolare vantaggio economico (ad es. contributo dei medici interni per l'utilizzo dell'infrastruttura di un ospedale cantonale). L'emolumento consente di regola di trasferire l'onere dello Stato alle persone che lo provocano. Esso è riscosso in base al principio di causalità; sgrava quindi i contribuenti che altrimenti dovrebbero finanziare anche tale onere.

La possibilità di riscuotere emolumenti per le decisioni e le prestazioni di servizi dell'amministrazione federale è definita in una legge formale a tutela del principio di legalità (art. 46a della legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione, LOGA). Inoltre, secondo questa legge il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti tenendo conto del principio di equivalenza e del principio di copertura dei costi. Gli emolumenti non hanno carattere fiscale e non sono neppure adatti per sostituire le imposte. È sicuramente sensato fissare le aliquote dei singoli emolumenti a livello di ordinanza; dato che questi tributi corrispondono alla remunerazione di una controprestazione, l'aumento del costo di tale controprestazione (ad es. standard di sicurezza più elevati per il passaporto svizzero) deve potere essere trasferito, per quanto possibile, rapidamente e senza lungaggini burocratiche al beneficiario della prestazione. Non sarebbe razionale, sotto il profilo dei costi, ricorrere ogni volta alla via legislativa ordinaria ed eventualmente dover indire addirittura una votazione popolare.

Attualmente sussistono efficienti meccanismi di controllo finalizzati alla tutela del rapporto tra tributo e controprestazione, come prescritto dalla LOGA. Ad esempio, al sorvegliante dei prezzi spetta la verifica dei prezzi amministrati (art. 14 e 15 della legge sulla sorveglianza dei prezzi; RS 942.20), ovvero dei prezzi determinati da un'autorità statale. Quanto detto vale anche per gli emolumenti dei cantoni e dei comuni. Il sorvegliante dei prezzi può proporre la rinuncia, completa o parziale, all'aumento di prezzo oppure la riduzione di prezzi mantenuti abusivi. Non vi è tuttavia l'obbligo di rispettare le sue raccomandazioni. Malgrado le limitate risorse di personale, esso si avvale spesso del suo diritto di formulare raccomandazioni. Anche il Controllo federale delle finanze esamina regolarmente il rapporto tra costi di investimento e ammontare degli emolumenti e propone le proprie raccomandazioni.

Infine, il Consiglio federale fa notare che gli emolumenti sono riscossi soprattutto nei cantoni e nei comuni. La quota degli emolumenti prelevati dalla Confederazione è esigua. Pertanto anche la possibilità di quest'ultima di influire su una riduzione a lungo termine degli emolumenti in tutto il Paese, come chiesto dagli autori della mozione, sarebbe minima.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.