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Per agevolare fiscalmente il risparmio destinato all'acquisto di una proprietà abitativa ad uso proprio e per finanziare misure edilizie di risparmio energetico e di protezione dell'ambiente

08.488 · Iniziativa parlamentare · 2008-10-03

Liquidato

Wortlaut

In virtù dell'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e dell'articolo 107 della legge sul Parlamento presento la seguente iniziativa parlamentare:

La legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID) è modificata in modo da offrire ai cantoni la possibilità di introdurre un modello di risparmio per l'alloggio tenendo conto dei criteri elencati qui appresso.

1. Esentare i depositi a risparmio destinati all'acquisto di una proprietà abitativa dall'imposta sulla sostanza e gli interessi maturati sul capitale di risparmio dall'imposta sul reddito per un periodo massimo di dieci anni consecutivi.

2. I depositi a risparmio destinati all'acquisto di una proprietà abitativa devono poter essere dedotti dal reddito imponibile fino a un importo annuo di 12 000 franchi, se effettuati per lo scopo di cui al numero 3 lettera a, e fino a un importo annuo di 5000 franchi, se effettuati per lo scopo di cui al numero 3 lettera b. Una simile deduzione è limitata a un periodo massimo di dieci anni. I coniugi tassati congiuntamente possono far valere detta deduzione singolarmente.

3. I depositi a risparmio destinati all'acquisto di una proprietà abitativa devono servire per:

a. il primo acquisto a titolo oneroso di una proprietà abitativa ad uso proprio al domicilio svizzero; oppure

b. il finanziamento di misure di risparmio energetico e di protezione dell'ambiente per una proprietà abitativa ad uso proprio al domicilio svizzero.

4. I depositi a risparmio destinati all'acquisto di una proprietà abitativa possono essere costituiti una sola volta, ma non contemporaneamente, per gli scopi di cui al numero 3 e soltanto da persone maggiorenni domiciliate in Svizzera.

5. I depositi a risparmio destinati all'acquisto di una proprietà abitativa devono essere aperti presso una banca soggetta alla vigilanza della Confederazione.

6. I depositi a risparmio destinati all'acquisto di una proprietà abitativa e gli interessi maturati non possono essere costituiti in pegno.

7. Prevedere un limite di età per i beneficiari delle agevolazioni fiscali per il risparmio destinato all'acquisto di una proprietà abitativa, un importo annuo minimo del deposito a risparmio e una durata minima del periodo di risparmio.

8. I depositi a risparmio destinati all'acquisto di una proprietà abitativa accumulati e gli interessi maturati sono soggetti a ricupero d'imposta sul reddito secondo le disposizioni cantonali se:

a. i depositi a risparmio destinati all'acquisto di una proprietà abitativa non vengono utilizzati per lo scopo previsto entro due anni dalla scadenza della durata massima del risparmio o dal prelievo anticipato; se entro detto termine non viene utilizzata per lo scopo previsto soltanto una parte dei depositi a risparmio o degli interessi maturati, le imposte sono ricuperate come reddito soltanto su questa parte;

b. il titolare dei depositi muore e il coniuge superstite o i discendenti non continuano i suoi depositi per il periodo rimanente come propri depositi a risparmio destinati all'acquisto di una proprietà abitativa;

c. nei primi cinque anni dopo l'acquisto conformemente al numero 3 lettera a, l'uso della proprietà abitativa viene modificato durevolmente o la proprietà abitativa è ceduta a terzi senza che la somma ricavata sia utilizzata per l'acquisto in Svizzera di un'altra proprietà abitativa con lo stesso uso.

9. In caso di trasferimento in un altro cantone l'imposizione dei depositi a risparmio destinati all'acquisto di una proprietà abitativa è differita. I cantoni prevedono una disposizione in base alla quale il differimento dell'imposizione decade e viene effettuato un ricupero dell'imposta conformemente al numero 8 se i depositi a risparmio destinati all'acquisto di una proprietà abitativa non vengono utilizzati nell'altro cantone per lo scopo previsto.

10. Prevedere disposizioni per i casi di rigore se il ricupero d'imposta sui depositi a risparmio destinati all'acquisto di una proprietà abitativa dovesse provocare oneri oggettivamente ingiustificati.

11. Emanare disposizioni volte a evitare abusi nell'ambito dell'agevolazione fiscale del risparmio destinato all'acquisto di una proprietà abitativa.

Begründung

Secondo l'articolo 108 della Costituzione federale, la Confederazione deve promuovere la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla proprietà. La presente iniziativa parlamentare si prefigge di permettere l'adempimento di questo mandato costituzionale nell'ambito di un modello efficiente e sperimentato nel cantone di Basilea Campagna. L'iniziativa fissa inoltre incentivi finanziari affinché i proprietari di un'abitazione a uso proprio effettuino rapidamente e senza complicazioni burocratiche i risanamenti energetici (risanamento dell'involucro dell'edificio, impianti di riscaldamento a risparmio energetico, ecc.). Con l'esecuzione di misure di risparmio energetico nelle proprietà abitative le economie domestiche private possono ridurre notevolmente le emissioni di CO2 e contemporaneamente anche il loro consumo energetico in modo da non essere gravate da oneri finanziari supplementari generati dall'aumento dei costi energetici (p. es. olio da riscaldamento, corrente elettrica, ecc.). Si adempierebbe in tal modo anche il mandato dell'articolo 89 della Costituzione federale che prevede misure per un'utilizzazione parsimoniosa e razionale dell'energia. Gli investimenti, favoriti dagli accantonamenti avvenuti grazie alle agevolazioni fiscali, nelle proprietà abitative o nelle misure di risanamento energetico fluiscono direttamente nell'edilizia. La garanzia di un volume supplementare di mandati generato dalla presente iniziativa permette inoltre di assicurare nuovi posti di lavoro e di tirocinio nell'edilizia.

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