Lexipedia

09.1127 · Interrogazione · 2009-09-22

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

La legislazione svizzera tesa a combattere le contraffazioni è stata inasprita a partire dal 1° luglio 2008. Tuttavia, il bilancio che può essere tracciato dopo poco più di un anno di applicazione appare assai magro, in particolare perché l'importazione di contraffazioni da parte di privati non è sanzionata con una multa come avviene nei Paesi dei nostri vicini europei. La contraffazione è riconosciuta essere un'attività criminale che mette in pericolo le economie che producono gli originali (come la Svizzera), la produzione artistica e culturale, la salute dei consumatori e i lavoratori sfruttati in questa produzione illegale. Pertanto pongo al Consiglio federale le domande seguenti:

1. Il Consiglio federale riconosce che la legislazione attuale è insufficiente?

2. Prevede di adottare provvedimenti per ovviare a tale problema?

Stellungnahme des Bundesrates

Dall'entrata in vigore delle disposizioni rivedute, la Svizzera dispone di una serie di strumenti legali, tra i più moderni sul piano internazionale, per l'applicazione dei diritti immateriali. Il livello di protezione è almeno equivalente a quello dell'Unione europea e supera ampiamente lo standard minimo previsto dall'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio per gli Stati membri dell'Organizzazione mondiale del commercio.

La normativa legale concernente l'introduzione per scopi privati di prodotti di marchio e di design contraffatti consente al titolare di un diritto di marchio o di design di vietare l'importazione, l'esportazione o il transito di merci illegali fabbricate a titolo commerciale anche quando ciò avviene per scopi privati. Essa non è tuttavia tesa a punire i privati che eventualmente non sapevano di aver acquistato e importato in Svizzera merci prodotte illegalmente all'estero. L'obiettivo era piuttosto di impedire che le contraffazioni riuscissero a varcare le frontiere dall'estero in Svizzera e viceversa.

Dal confronto con la situazione legale all'estero non emerge un quadro unitario: in Francia il possesso, per scopi privati, di un oggetto contraffatto può essere punito con una multa fino al doppio del valore del prodotto originale. In tali casi l'Italia prevede multe fino a 10 000 euro. La prassi italiana dimostra tuttavia che nel frattempo tale norma non è più applicata nei confronti dei privati, poiché la pena comminata è considerata eccessiva. In Germania il titolare del diritto di marchio o di design può vietare soltanto transazioni commerciali. Come in Svizzera, non è dunque possibile punire l'importazione per scopi privati di oggetti contraffatti. A differenza di quanto avviene nel nostro Paese, in Germania tali oggetti non possono essere confiscati e distrutti se il loro valore non è tale da essere soggetto a dazio doganale. I Paesi limitrofi alla Svizzera dispongono pertanto di basi legali molto diverse tra loro. Non siamo tuttavia a conoscenza di dati che dimostrino che il problema delle contraffazioni e della pirateria è meno grave nei Paesi che puniscono i privati che importano merci falsificate.

Stando ai primi dati rilevati alle frontiere svizzere, la nuova normativa risulta manifestamente efficace. Nel 2008 la dogana svizzera ha potuto ritirare dalla circolazione merci contraffatte e prodotti pirata in 1176 casi, a fronte dei 460 dell'anno precedente. Tale aumento è dovuto in misura determinante alla possibilità di confiscare gli invii postali per uso privato contenenti oggetti non conformi al diritto. Il numero degli interventi è tuttavia cresciuto anche nel traffico passeggeri. Soltanto nei mesi di giugno, luglio e agosto 2009 sono stati confiscati 280 oggetti, quasi il doppio del numero registrato nel secondo semestre del 2008 (143).

Le prime esperienze maturate con la nuova normativa sono dunque positive. Il Consiglio federale ritiene pertanto prematuro prendere già in considerazione una nuova modifica della legge. Attualmente le esperienze maturate da altri Paesi non consentono di dimostrare che una punizione supplementare dei consumatori potrebbe arginare ulteriormente in misura determinante la contraffazione e la pirateria. Secondo il Consiglio federale, l'introduzione di una corrispondente nuova fattispecie penale non sarebbe né efficace né proporzionata.

Risposta del Consiglio federale.