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09.3026 · Mozione · 2009-03-03

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una modifica dell'articolo 264a capoverso 2 CC, che permetta l'adozione di un bambino a partire dai 30 anni d'età.

Begründung

Secondo la legislazione attuale, l'adozione di un bambino è possibile soltanto a partire dai 35 anni d'età o dopo cinque anni di matrimonio. Tale requisito è richiesto in particolare perché le persone che vogliono adottare un bambino devono aver raggiunto una certa maturità personale e poter vantare una condizione personale sicura. L'idoneità fisica, psichica e sociale sono tuttavia condizioni generali per l'adozione, che devono essere soddisfatte e verificate in ogni caso e dipendono soltanto in misura limitata dall'età degli aspiranti genitori adottivi.

Il limite d'età di 35 anni imposto in Svizzera è inusuale a livello internazionale. Nella maggior parte dei casi gli eventuali limiti d'età previsti sono di gran lunga inferiori. Molti Paesi d'origine dei bambini e/o uffici di collocamento in vista d'adozione prevedono un'età massima. Ne consegue che il lasso di tempo in cui i futuri genitori adottivi soddisfano i requisiti per un'adozione è ridotto. Molte persone idonee vengono escluse a causa dei limiti d'età.

La normativa attuale comporta, inoltre, che molti genitori adottivi idonei possono assumersi i loro compiti parentali soltanto nella mezza età. Durante la delicata fase della pubertà, i figli adottati si trovano pertanto dinanzi a genitori anziani che, pur avendo una maggiore esperienza di vita, potrebbero tuttavia avere meno energia dal punto di vista fisico e psichico. Un motivo in più per anticipare la possibilità di un'adozione, evitando così queste situazioni di rischio.

La maggior parte delle persone vantano già a 30 anni una maturità personale e una condizione personale sicura (finanze, contesto sociale, domicilio fisso, ecc.). Per i futuri genitori adottivi e i loro figli, il limite d'età di 35 anni rappresenta un ostacolo inutile, che comporta soltanto conseguenze negative. La disposizione di legge va pertanto ridotta a 30 anni, a favore dei futuri genitori e dei figli adottivi.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Nel 2005 il Consiglio federale, nella sua risposta alla mozione Thanei 05.3135, "Adozione. Abbassamento dell'età minima dei coniugi desiderosi di adottare e riduzione della durata minima del matrimonio", si era opposto a una riduzione dell'età in cui i coniugi possono adottare un bambino. Oggi è invece favorevole essenzialmente in seguito alla revisione del 27 novembre 2008 della Convenzione europea sull'adozione di minori, secondo cui l'età minima del genitore adottivo non deve, di principio, essere inferiore ai 18 né superiore ai 30 anni. Inoltre, l'età minima di 35 anni stabilita dall'articolo 264a capoverso 2 CC è molto elevata rispetto ad altri Paesi europei, in cui non supera i 30 anni.

Il Consiglio federale non esclude di esaminare, nell'ambito della revisione dell'articolo 264a CC, altre questioni, come ad esempio l'adozione del figlio di una persona da parte del convivente, in seguito alla sentenza emanata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo il 13 dicembre 2007 nella causa Emonet e altri contro la Svizzera, che pone sullo stesso piano le coppie coniugate e i conviventi.

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.