09.3089 · Mozione · 2009-03-11
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di fissare, per la distribuzione di medicamenti, un margine indipendente dal prezzo e differenziato a seconda del canale di distribuzione. Questo margine deve essere calcolato in base all'efficienza e all'economicità delle prestazioni di distribuzione.
Begründung
Attualmente viene applicato, indipendentemente dal canale di distribuzione, un prezzo massimo per prodotto (somma del prezzo di fabbrica per la consegna e della parte propria alla distribuzione). La parte propria alla distribuzione deve coprire i costi delle prestazioni logistiche della distribuzione. Tuttavia i costi effettivi di queste prestazioni variano fortemente a dipendenza del canale di distribuzione. Il sistema utilizzato attualmente per fissare i prezzi dei medicamenti non tiene però conto di questo aspetto poiché considera esclusivamente le peculiarità della vendita in farmacia.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'elenco delle specialità (ES), pubblicato dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), indica i prezzi massimi determinanti (prezzi per il pubblico) per la consegna da parte di farmacisti, medici, ospedali e case di cura. Il prezzo massimo consta del prezzo di fabbrica per la consegna e della parte propria alla distribuzione. Il prezzo di fabbrica per la consegna rimunera le prestazioni, consegne comprese, del fabbricante e della ditta di distribuzione fino alla fornitura dal deposito in Svizzera. La parte propria alla distribuzione rimunera le prestazioni logistiche, segnatamente i costi di gestione e d'investimento inerenti al trasporto, lo stoccaggio, la consegna e l'incasso.
In virtù del diritto vigente, l'UFSP può calcolare diversamente la parte propria alla distribuzione a seconda del fornitore di prestazioni e della categoria di consegna. Finora, però, non ha fatto uso di questa competenza per non generare insicurezza in merito ai prezzi ufficiali per il pubblico indicati nell'ES. Il sistema dei prezzi massimi permette già oggi ai fornitori di prestazioni di praticare prezzi più bassi e quindi di far giocare la concorrenza. Fissando prezzi massimi differenziati, la Confederazione procederebbe a una ponderazione dei canali di distribuzione e influirebbe così in modo determinante sulla concorrenza.
Riconoscendo una parziale necessità d'intervento sulla parte propria alla distribuzione, il Consiglio federale si allinea sostanzialmente con quanto chiesto nella mozione. Tuttavia, anche se è piuttosto favorevole a una riduzione generale della parte propria alla distribuzione, il governo non intende esaminare la proposta di una differenziazione a seconda del canale di distribuzione senza tenere conto delle questioni della competenza di consegna e della dispensazione diretta dei medicamenti. Dato che tali questioni sono trattate nella seconda tappa della revisione della legge sugli agenti terapeutici (LATer), che dovrebbe essere posta in consultazione prima della pausa estiva, il Consiglio federale non ritiene opportuno chiarire e disciplinare l'eventuale differenziazione della parte propria alla distribuzione, e le relative modalità, al di fuori di questa revisione. Se la Camera prioritaria dovesse accogliere la mozione, il governo proporrebbe alla seconda Camera di trasformare la mozione in un mandato di esame.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.